Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2017, n. 26482 - Amianto e domanda per il riconoscimento del carattere professionale della malattia. Ricorso accolto


 

 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 08/11/2017

 

 

 

Rilevato

 


1. che, con sentenza in data 18 maggio 2011, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del carattere professionale (esposizione all'amianto) del mesotelioma pleurico, a causa del quale era deceduto il marito dell'attuale ricorrente, e della rendita per i superstiti;
2. che la Corte territoriale ha escluso la causa professionale del mesotelioma pleurico che aveva determinato il decesso di L.L., in adesione alle consulenze tecniche svoltesi nel gradi di merito e, in particolare, alle conclusioni rassegnate dall'ausiliare nominato in sede di gravame, ritenendole congruamente motivate sia in riferimento all'amianto come causa prevalente del mesotelioma pleurico sia quanto all'esclusione della presenza significativa di amianto presso la Ferrania Imaging technologies, tenuto conto delle mansioni svolte dal predetto L.L., operatore addetto al reparto "centro soluzioni" e "preparazione dispersione";
3. che avverso tale sentenza C.C. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INAIL, con controricorso;
 

 

Considerato
4. che la parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 85 del testo unico n.1124/1965, degli artt. 115,116 e 196 cod.proc.civ. e omessa o insufficiente motivazione, contesta l'adesione della Corte di merito alla consulenza tecnica espletata in sede di gravame, caratterizzata da illogicità e contraddittorietà per avere escluso l'esposizione all'amianto sulla base di documentazione acquisita in giudizio e diretta ad accertare i diversi presupposti per la concessione dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, laddove il riconoscimento dell'origine professionale dell'asbestosi non è subordinato all'accertamento del superamento del valori minimi di esposizione, di cui agli artt. 27 e 31 del decreto legislativo n. 277/1991; censura, inoltre, la sentenza impugnata per la mancata indicazione delle ragioni per il rigetto dell'istanza di rinnovo della consulenza tecnica ed infine, per violazione e falsa applicazione degli artt.115,116,437,421 cod.proc.civ., e omessa o insufficiente motivazione, per non avere la Corte di merito ammesso la dedotta prova testimoniale sulla concreta esposizione all'amianto;
5. che il primo motivo del ricorso deve essere accolto;
6. che la sentenza impugnata non si conforma ai principi affermati da questa Corte di legittimità (v., da ultimo Cass. 24 maggio 2017, n. 13024), innanzitutto perché non considera che nelle malattie asbesto correlate (ed a maggior ragione per il mesotelioma, definita malattia monofattoriale) il fattore di rischio è previsto in tabella (dal D.P.R. n. 336 del 1994 e segg.; ed oggi alla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) in termini ampi ("Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto"), senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali;
7. che la sentenza è altresì errata perché neppure considera che al fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza - anche costituzionale (Corte. Cost. n.206/74) - sia sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. Sez. U., n. 13025/2006; Cass. n. 15865/2003, Cass. n. 6602/2005, Cass. 3227/2011) ovvero che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente, e direttamente, addetto alle stesse mansioni nocive (v. Cass. n. 13024/2017 cit.).
8. che all'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito l'ulteriore motivo di doglianza, segue la cassazione della sentenza impugnata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sin qui detto; 
9. che al giudice del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017