Cassazione Civile, Sez. 6, 22 novembre 2017, n. 27764 - Caduta del palo della luce durante i lavori di rimozione. Imprudenza di un caposquadra


 

... Osserva il Collegio, innanzitutto, che la sentenza impugnata, sia pure con una motivazione indubbiamente stringata, ha accertato che l’incidente era da ricondurre all’imprudenza della vittima la quale, pur essendo caposquadra, aveva violato la segnalazione che impediva l’accesso alla zona dove si stava svolgendo la messa in sicurezza del palo; che le tracce ematiche rivelavano che egli si trovava all’interno della zona interdetta, senza che nulla facesse dedurre che egli era autorizzato ad entrarvi; che l’appellante non aveva neppure dedotto che le misure di delimitazione non fossero adeguate; che pertanto, anche facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di attività pericolose, il comportamento tenuto dalla vittima era da ritenere idoneo ad interrompere il nesso di causalità.


Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 22/11/2017

 

Fatto

 

1. G.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, C.R., M.G., la Cestia s.c.r.l e la Unipolsai assicurazioni s.p.a. chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro a lui capitato in data 23 ottobre 2003.
A sostegno della domanda espose che in quella data egli, in qualità di dipendente ACEA, era stato inviato a porre in sicurezza un palo della luce e che, durante i lavori di rimozione dello stesso, questo era caduto a causa del mancato funzionamento del gancio di imbracatura, colpendolo con violenza alla testa.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel giudizio intervenne anche l'INAIL, dichiarando di voler agire in surroga di quanto versato a titolo di indennità.
Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 2015, ha respinto il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre G.C. con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la Unipolsai assicurazioni s.p.a. con controricorso.
L’INAIL, C.R., M.G. e la Cestia s.c.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e il ricorrente ha depositato memoria.
 

 

Diritto

 

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione degli art. 2043 e 2050 cod. civ., oltre ad omesso esame- di un fatto decisivo per il giudizio.
Osserva il ricorrente che la sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione delle norme richiamate e non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi risultanti dalle indagini svolte in sede penale, dalle quali sarebbe emerso che la caduta del palo era dovuta alla cattiva manutenzione del gancio cui era stato attaccato.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che la sentenza impugnata, sia pure con una motivazione indubbiamente stringata, ha accertato che l’incidente era da ricondurre all’imprudenza del G.C. il quale, pur essendo caposquadra, aveva violato la segnalazione che impediva l’accesso alla zona dove si stava svolgendo la messa in sicurezza del palo; che le tracce ematiche rivelavano che il G.C. si trovava all’interno della zona interdetta, senza che nulla facesse dedurre che egli era autorizzato ad entrarvi; che l’appellante non aveva neppure dedotto che le misure di delimitazione non fossero adeguate; che pertanto, anche facendo applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di attività pericolose, il comportamento tenuto dalla vittima era da ritenere idoneo ad interrompere il nesso di causalità.
A fronte di simile ricostruzione — che attiene indubbiamente al merito e che è frutto di una valutazione sulla quale questa Corte non può interferire — il ricorrente insiste nella propria versione dei fatti, sostenendo che l’adeguata valutazione del materiale probatorio acquisito in sede penale avrebbe dovuto condurre il giudice di merito ad una diversa decisione e lamentando l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, degli accertamenti svolti dalla ASL competente. Ora — anche trascurando il fatto che non è chiaro se la domanda fu proposta dal G.C. fin dal primo grado sulla base dell’art. 2050 cod. civ., e non considerando che il ricorso contiene generici richiami ad atti del fascicolo di merito, senza indicarne con precisione né il contenuto né l’effettiva loro reperibilità in atti — acquista peso decisivo la circostanza che la Corte d’appello nulla ha detto sull’esistenza dei vizi del gancio lamentati dal ricorrente, avendo ritenuto di dedurre l’esclusiva responsabilità del G.C. sulla base di altri diversi e decisivi elementi.
Ne consegue che il ricorso sollecita in modo palese un nuovo esame del merito, non consentito nella presente sede di legittimità.
2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, il 4 ottobre 2017.