Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2017, n. 28780 - Cumulo di infortuni. Rigetto


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 30/11/2017

 

 
Ritenuto
che con sentenza n. 1022/2011 la Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva il gravame dell'Inail avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di M.A. condannando l'INAIL ad erogargli le prestazioni dovute in relazione al grado di inabilità del 2% derivante dall'infortunio subito sul lavoro l'8/8/2005 da cumularsi con quello del 10% conseguente ad altro infortunio già riconosciuto dall'INAIL e patito il 23.9.2002;
che a fondamento della decisione la Corte d'Appello sosteneva che il ricorrente aveva richiesto in ricorso l'accertamento e la valutazione soltanto dell'infortunio sul lavoro occorso in data 8.8.2005 non potendosi perciò estendere le conclusioni formulate nella propria domanda anche all'infortunio pregresso del 23.9.2002 ed ottenere pertanto il cumulo di due diversi infortuni con unico indennizzo in capitale; ciò in quanto la valutazione richiesta dal lavoratore non poteva estendersi anche all'infortunio precedente che non aveva costituito materia del contendere, non avendone il ricorrente parlato nel ricorso introduttivo;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.A. con tre motivi nel quale denuncia: 1) falsa applicazione degli art. 112 e 113 cpc, 12 disp. gen. c.c. nonché vizio di motivazione in relazione all'articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c. sostenendo che come affermato in primo grado dal tribunale le conclusioni ampie rassegnate nel ricorso introduttivo del ricorrente comprendevano tutti i benefici di legge conseguenziali al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e consentivano pertanto di ricomprendere ai fini della liquidazione anche l'infortunio pregresso di cui si discute, come peraltro avrebbe richiesto in giudizio lo stesso INAIL; 2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs 38/2000, del d.m. 12 luglio 2000, degli articoli 112 e 113 c.p.c. dell'art. 12 disposizioni generali al c.c., in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. avendo la Corte affermato erroneamente che quanto richiesto dal M.A. significasse indennizzare il primo infortunio per una seconda volta, mentre il tribunale si era limitato semplicemente ad applicare la normativa in tema di infortuni sul lavoro (l'art.13, 5 comma del d.lgs. 38/2000) dopo un accertamento esaustivo e completo di tutti i necessari elementi fattuali, posto che in caso di calcolo della prestazione dovuta sulla base del nuovo grado di invalidità occorre detrarre l'importo del capitale già indennizzato, una volta che sia stato ricalcolato con riferimento alla diversa età dell'infortunato ed alla data dell'insorgenza del nuovo diritto; 3) violazione falsa applicazione dell'articolo 194 c.p.c., dell'art. 13 del decreto legislativo 38/2000 e del decreto ministeriale 12/7/2000, degli artt. 112 e 113 c.p.c., dell'articolo 12 disp. Gen. c.c., nonché difetto di motivazione in relazione all'articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. f avendo la corte errato quando ha affermato che le proprie conclusioni fossero concordi con le determinazioni della espletata c.t.u. e soprattutto laddove sosteneva che il giudizio medico trovasse pieno riscontro nella documentazione allegata, laddove (al contrario) era stata proprio la CTU ad acquisire la documentazione della pregressa invalidità presso l'INAIL ed ad accertare la necessità di applicare la disciplina del cumulo tra i due infortuni.
 

 

Considerato
che il ricorso è infondato per l'assorbente ed esaustiva ragione, di natura processuale, secondo cui la domanda proposta in giudizio non parla dell'Infortunio pregresso e che pertanto la sentenza si sottrae a qualsiasi censura;
che in effetti con la domanda svolta il ricorrente aveva richiesto di "accertare dichiarare che l'incidente occorsogli in data 8 agosto 2005 sul cantiere Capita in Catanzaro rientra nella fattispecie giuridica dell'infortunio sul lavoro" e conseguentemente di "accertare e dichiarare nei confronti della convenuta Inail il diritto del ricorrente al godimento di tutti benefici di legge conseguenziali al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro";
che pertanto non ha mai allegato il pregresso evento infortunistico avvenuto il 23 settembre 2002 e la conseguente volontà di avvalersi della valutazione complessiva della inabilità;
che in realtà neppure l'INAIL aveva mai accennato al precedente infortunio sul lavoro facendo semmai un generico accenno "a preesistenze extralavorative";
che il pregresso infortunio è elemento del fatto costitutivo del diritto alla liquidazione del residuo importo, previa valutazione complessiva dei postumi, ex art. 13,5° comma d.lgs.38/2000, tanto più quando, come nella fattispecie, la percentuale di invalidità del successivo infortunio non è sufficiente a dare adito ad alcun indennizzo, né rendita; 
che pertanto il giudice di prime cure aveva operato non già una differente qualificazione della originaria pretesa, bensì un vero e proprio mutamento della domanda in relazione ai fatti costitutivi della stessa violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed altresì il principio del divieto di mutatio libelli;
che le conclusioni riportate in ricorso non giustificavano l'accoglimento della nuova domanda essendo riferibili soltanto all'Infortunio occorso in data 8 agosto 2005;
che non è quindi in discussione il potere del giudice di interpretare la domanda o di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in giudizio, bensì il rispetto da parte del giudice dei fatti dedotti dalle parti sui quali si è svolto il contraddittorio; essendo noto che il potere di qualificazione della domanda incontra l'unico limite nel rispetto dei fatti la cui allegazione e riservata al monopolio delle parti; nè il potere di alterare i fatti dedotti con la domanda o di operare un mutamento della stessa può conseguire in base agli accertamenti espletati dal c.t.u. il cui compito serve per chiarire i fatti dedotti dalle parti non per ampliarli verso questioni che non sono state da essi ritualmente introdotte in giudizio;
che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso; fatta salva la compensazione delle spese processuali considerata la peculiarità della fattispecie, la novità dell'esame della disciplina ex art, 13 dlgs 38 cit. , l'alternarsi degli esiti dei giudizi di merito.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Roma, così deciso nella adunanza camerale del 21.6.2017