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Con la presente sentenza, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di annullamento dell’atto della Conferenza permanente stato-regioni del 18 settembre 2008 concernente le procedure per gli accertamenti (test) di assenza di sostanze stupefacenti, da parte dei lavoratori, presentato dalle organizzazioni sindacali dei trasporti, ai quali si erano associate Fim, Fiom, Uilm.
La richiesta di annullamento era fondata sulla convinzione che i test  violassero l’articolo 117 della Costituzione e ledessero i diritti individuali dei lavoratori.

La sentenza del Tar del Lazio respinge la richiesta  di annullamento affermando che l’atto amministrativo emanato dalla Conferenza stato-regioni non fa altro che definire meglio quanto disciplinato dagli articoli 41 e 42 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico), in materia di sorveglianza sanitaria e di provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.

Il provvedimento chiarisce che quando da parte del datore di lavoro  si formi il ragionevole dubbio che il lavoratore assuma sostanze stupefacenti o quando, dopo  il verificarsi di un infortunio, si voglia escludere che l'assunzione ci sia stata, sia lecito chiedere che si attivino le opportune azioni di accertamento.