Cassazione Civile, Sez. 3, 12 dicembre 2017, n. 29636 - Polizza assicurativa per l'infortunio in itinere


Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 12/12/2017

 

 

 

Fatto

 


A.N., in proprio e quale procuratore speciale dei fratelli Carlo e Rosa, eredi di AN.N., convenne in giudizio in data 15/3/2001 il Comune di Napoli, rappresentando che il proprio fratello AN.N., dipendente del Comune con la qualifica di giardiniere specializzato, in data 5/10/1996, mentre si recava al lavoro, veniva coinvolto in un incidente stradale in conseguenza del quale perdeva la vita. Risultò che il Comune fosse titolare di una polizza assicurativa della Generali Assicurazioni S.p.A. a copertura degli infortuni dei propri dipendenti, che copriva anche gli infortuni verificatisi nel percorso da casa al lavoro, sia a piedi che con mezzi di locomozione.
Sulla base di questa polizza A.N., in proprio e nella qualità, agì in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2000, rigettò la domanda per avvenuta prescrizione del diritto, essendo decorso più di un anno dal giorno in cui si era verificato il fatto su cui si fondava il diritto azionato. Con il giudizio introdotto con atto di citazione del 15/3/2001 il A.N. citò il Comune di Napoli, responsabile per aver omesso di esercitare, in qualità di contraente della polizza, il diritto all'indennizzo del proprio operaio e dei suoi legittimi successori, rendendo in questo modo possibile il compimento della prescrizione.
Chiese, pertanto, che il Comune fosse condannato, a titolo di risarcimento, a pagare la somma che, a termini di polizza, avrebbe dovuto versare la compagnia, pari a L. 250.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione. Il Comune si costituì eccependo l'infondatezza della pretesa attorea. 
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3/1/2006, accolse la domanda e condannò l'ente territoriale al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 84.971,90, oltre interessi legali e spese giudiziali.
Proposto appello, il Comune rappresentò che l'infortunio non gli era mai stato formalmente comunicato, e che, nel giorno in cui era avvenuto il sinistro, il A.N. non risultava in servizio, di guisa da doversi escludere il suo diritto alla liquidazione della polizza assicurativa. La Corte d'Appello, con ordinanza del 24/02/2012, invitò preliminarmente l'appellato a depositare la procura speciale in virtù della quale A.N. si era costituito in giudizio quale procuratore di Rosa e Carlo, per regolarizzarne la costituzione in giudizio. Nel merito, la Corte d'Appello ritenne che l'impugnazione notificata nei confronti di un nuovo soggetto fosse subordinata alla conoscenza o conoscibilità dell'evento secondo criteri di normale diligenza, sicché, se la notificazione fosse stata effettuata, nonostante la conoscenza dell'evento morte, nei confronti del procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado, doveva ritenersi applicabile l'art. 164 c.p.c., con conseguente necessità di rinnovazione della citazione.
Nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto sapere del decesso di AN.N. , e avrebbe dovuto notificare i propri atti agli eredi, in quanto gli stessi eredi avevano a loro volta notificato al Comune un atto di intimazione e precetto in relazione alle somme indicate nella sentenza di primo grado. La Corte territoriale ritenne, peraltro, di poter superare l'eccezione di inammissibilità dell'appello e di accoglierlo nel merito, opinando che la polizza stipulata dal Comune in favore dei propri dipendenti fosse strutturata come contratto in favore di terzo, in quanto il diritto del beneficiario alla prestazione dell'assicuratore trovava fondamento nel contratto ed era configurato come diritto autonomo, e non derivato da quello del contraente, sicché il diritto all'indennità nasceva in favore del terzo dal contratto ed egli era legittimato a rivolgersi direttamente al promittente per ottenerne l'esecuzione.
Dunque, gli eredi vantavano un diritto proprio al pagamento dell'indennità prevista alla lettera n) della polizza ed avrebbero potuto impedire il compimento della prescrizione con idonei atti interruttivi.
La domanda venne, pertanto, rigettata, e gli appellati condannati alla restituzione delle somme eventualmente versate dal Comune di Napoli, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo.
Avverso la sentenza della Corte partenopea R.S. ed altri eredi di AN.N. propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste il Comune di Napoli con controricorso.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 328 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.
I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, avendo ad oggetto il tema della ritualità della notifica della sentenza di primo grado da parte del Comune di Napoli ai difensori di A.N., nonostante l'avvenuto decesso dello stesso durante il giudizio di primo grado.
La motivazione dell'impugnata sentenza, nella parte in cui nega l'ultrattività della procura in diversa fase processuale, non è conforme a diritto, in quanto la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato (Cass., U., 4/7/2014 n. 15295) che "in caso di morte o di perdita di capacità della parte, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (principio poi riaffermato da Cass., L, 18/1/2016 n. 710). E si è ancora precisato (Cass., 3, 29/7/2016 n. 15762) che l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) é disciplinata dalla regola dell'ultrattività del mandato difensivo, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto, a seguito della proposizione dell'impugnazione.
Da quanto esposto discende che la notifica della sentenza rivolta al procuratore delle parti a norma dell'art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta, e che il procuratore stesso, qualora si sia originariamente conferita una procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, ancora in vita e capace.
Dall'applicazione di tali principi discende l'infondatezza dei primi due motivi del ricorso.
Con il terzo e quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'error in procedendo in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. e dell'art. 342 n. 1 c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.
In base al terzo motivo si censura la sentenza per ultrapetizione per aver accolto l'appello prescindendo dai motivi di impugnazione, in particolare per non aver considerato che l'appello fosse volto non tanto a negare l'obbligo del Comune di comunicare l'esistenza della polizza quanto a negare l'assenza dei presupposti per il risarcimento quale, in particolare, l'assenza del AN.N. dal servizio nel giorno dell'incidente. Con il quarto motivo si censura la sentenza per non aver considerato l'eccezione di mancanza di specificità dei motivi di appello e per aver accolto l'appello sulla base di motivi assenti nell'atto di appello e cioè l'assenza di qualsivoglia obbligo del Comune di chiedere l'indennizzo per il proprio dipendente ed il non essersi verificato l'infortunio in itinere.
I motivi non possono essere accolti, in quanto la Corte d'Appello ha fondato la propria pronuncia di accoglimento dell'appello e di rigetto della domanda degli originari attori proprio sul presupposto che, in punto di fatto, non era stata offerta la prova che, al momento dell'investimento del 5 ottobre 1996, il AN.N. stesse recandosi al lavoro e che, pertanto, l'accadimento rientrasse nella previsione della polizza stipulata tra il Comune di Napoli e la Generali Assicurazioni S.p.A. La motivazione dell'impugnata sentenza appare congrua e plausibile laddove evidenzia la genericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado e la loro provenienza da soggetti che, quali eredi dell'attore già deceduto all'epoca della testimonianza, erano portatori di un interesse personale nei confronti del giudizio.
Le censure, peraltro, si risolvono nella sostanziale riproposizione di una diversa valutazione del compendio probatorio, sottoponendo a critica accertamenti e valutazioni di fatto compiute nel giudizio di merito non censurabili in sede di legittimità.
Con il quinto motivo, si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1411 e 1412 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto l'accertamento se il diritto del terzo assicurato sulla vita fosse o meno autonomo, o svincolato da qualsiasi comunicazione ai diretti interessati, non costituiva oggetto dell'appello, essendo, invece, oggetto dell'appello la questione se il Comune avesse o meno informato i beneficiari dell'esistenza della polizza. La Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare che in capo al promittente della prestazione nei confronti del terzo sussisteva un obbligo di informazione verso il terzo stesso in mancanza della quale comunicazione il terzo, cioè gli eredi, non avrebbero potuto esercitare di fatto il diritto di cui ignoravano l'esistenza, con conseguente perdita dell'indennizzo dovuto al maturare della prescrizione. La Corte d'Appello avrebbe omesso di valutare che il Comune, con il proprio comportamento omissivo della comunicazione dell'esistenza di una polizza e degli atti interruttivi della prescrizione del diritto, avrebbe provocato l'utile esercizio dell'eccezione di prescrizione da parte della compagnia di assicurazione.
Il motivo è fondato. In effetti la sentenza impugnata nel riconoscere l'esistenza di un diritto proprio degli eredi, in qualità di terzi beneficiari del contratto di assicurazione, al pagamento dell'indennità ha escluso la rilevanza della non conoscenza, da parte degli eredi stessi, dell'esistenza della polizza perché la non conoscenza non avrebbe comunque impedito che il diritto all'indennità entrasse nel loro patrimonio, costituendo, l'omessa comunicazione, solo un impedimento di fatto al suo esercizio.
Il capo di sentenza merita di essere cassato in quanto nella logica della stipulazione del contratto a favore di terzo deve ammettersi che, prioritariamente ad ogni altra vicenda, il terzo debba essere informato dell'esistenza del diritto, senza la quale comunicazione il terzo stesso non può essere messo in condizioni di esercitare la propria dichiarazione di voler approfittare della stipulazione in suo favore. Deve statuirsi, pertanto, il seguente principio di diritto cui la Corte d'Appello dovrà attenersi nel motivare la sentenza nel giudizio di rinvio: nel contratto di assicurazione il diritto del terzo di rendere la stipulazione nei propri confronti non revocabile è condizionato dalla conoscenza che il terzo stesso abbia della stipulazione in suo favore, conoscenza che deve essere resa attuale perché egli possa esercitare il diritto di profittare della stipulazione in suo favore.
Complessivamente il quinto motivo deve essere accolto, con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 5/4/2017