Ministero della Difesa
Direzione Generale della Sanità militare
Decreto 16 luglio 2010
Regolamento per l'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in militari addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi presso il Ministero della Difesa
Giornale Ufficiale della Difesa 20 luglio 2010.

Premessa

1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza di cui all'Accordo 30 ottobre 2007, n. 99/CU sono effettuati per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con le modalità indicate nel presente regolamento, predisposto tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo 18 settembre 2008, n. 178/CSR.
2. L'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sia saltuaria sia abitudinaria, determina alterazioni dell'equilibrio psicofisico e comporta il medesimo rischio per la salute e la sicurezza del militare stesso e dei terzi.
3. Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope nei militari, allo scopo di definire ed attivare protocolli e misure di sicurezza rivolte a tutelare l'incolumità del militare stesso e di terze persone, sono finalizzate primariamente a prevenire incidenti collegati allo svolgimento di mansioni e/o attività lavorative a rischio.
4. Dal momento che la mera assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può pregiudicare la sicurezza del militare e di terzi, dovrà prevalere un indirizzo di cautela che determini la sospensione dello svolgimento di mansioni e/o attività a rischio da parte dei presunti assuntori.
5. Le procedure di cui alle presenti disposizioni sono finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.
6. A tale scopo preventivo - anche per le oggettive difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e della frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da parte del militare - dette procedure, per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione tra uso occasionale, uso regolare o presenza di dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
7. Il rilevamento di condizioni cliniche che necessitano di terapia o trattamenti specifici per la tossicodipendenza dovrà essere preso obbligatoriamente in considerazione in modo da indirizzare il militare verso specifici programmi di cura e riabilitazione di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonché dall'art. 108, commi 2 e 3, e dalle altre disposizioni in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio previste per il personale di cui al punto 1.
8. Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità del militare sottoposto ad accertamento.
9. Ferme restando le procedure previste dal presente regolamento, al personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.
10. Le disposizioni procedurali prescritte dal presente regolamento, in considerazione delle peculiari condizioni operative e di impiego del personale militare delle FF.AA. e dell'Arma dei Carabinieri, possono essere applicate anche al di fuori dei confini nazionali in relazione alle specifiche esigenze e potenzialità logistiche.

 

Articolo 1
Mansioni a rischio

1. Le mansioni e le attività che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono quelle individuate all'art. 1 dell'Accordo del 30 ottobre 2007 e al relativo Allegato 11.
2. Per tali mansioni e/o attività è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 812.
___

1 Conferenza Unificata Stato Regioni. Seduta del 30 ottobre 2007. Schema di intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza.
2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articolo 41. Comma 4.

 

Articolo 2.
Dirigente il Servizio Sanitario (D.S.S.) e Servizio medico militare competente

1. Per le finalità del presente regolamento si intende per:
a) Responsabile sanitario militare: il Dirigente il Servizio Sanitario (D.S.S.) dell'Ente dove il militare presta servizio o dell'Ente di riferimento indicato dalla rispettiva F.A.
b) Servizio medico militare competente: la struttura sanitaria militare territorialmente competente per l'Ente ove il militare svolga servizio, secondo le competenze territoriali individuate dal Vertice Sanitario Interforze o dai Vertici Sanitari delle singole FF.AA..
Essa è individuata fra le seguenti strutture:
• Policlinico Militare;
• Centri Ospedalieri Militari (C.O.M.);
• Dipartimenti Militari di Medicina Legale (D.M.M.L.);
• Istituti Medico Legali dell'Aeronautica Militare (I.M.L.);
• Infermerie Principali dell'Aeronautica Militare;
• Infermerie di Corpo dell'Aeronautica Militare;
• Commissioni Medico Legali della Marina Militare (C.M.L.);
• Eventuali ulteriori Strutture Sanitarie militari individuate dai vertici sanitari Interforze o di F.A. per le potenzialità tecniche.

 

Articolo 3.
Programmi terapeutici e di riabilitazione

I militari con accertato stato di tossicodipendenza potranno accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, in conformità a quanto indicato dall'art. 124 del D.P.R. n. 309/90 e successive modifiche.

 

Articolo 4.
Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti

1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono:
a) visita medica;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio.
2. La visita medica e gli esami complementari tossicologici di laboratorio devono essere effettuati in analogia alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dagli Accordi tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome dell'intesa 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008.

 

Articolo 5.
Accertamenti sanitari preventivi

1. Il Comandante/Responsabile dell'Ente militare, prima di adibire un militare all'espletamento di mansioni e/o attività di cui all'articolo 1, provvede a richiedere per iscritto al D.S.S. gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del militare interessato.
2. Il D.S.S., all'atto della segnalazione di cui al comma precedente, sottopone il personale segnalato a prelievo di urina da utilizzarsi per l'esecuzione di specifici tests tossicologico-analitici in grado di evidenziarne l'assunzione.
3. Il D.S.S. entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1 comunica la data ed il luogo dell'accertamento al Comandante dell'Ente che provvederà personalmente, o delegando terzi, a darne comunicazione al militare interessato con un preavviso non superiore alle 24 ore.
4. Gli specifici tests tossicologico-analitici di screening dovranno essere effettuati presso il Servizio medico militare competente per territorio.
5. Il Servizio medico militare competente provvederà a comunicare al D.S.S. l'esito dei tests tossicologico-analitici di screening tempestivamente.
6. Al militare risultato positivo ai tests tossicologico-analitici di screening viene emesso un provvedimento medico-legale di inidoneità temporanea al servizio, a seguito di comunicazione di positività ai test da parte del D.S.S., in attesa del risultato del test di conferma effettuato dal Servizio medico militare competente in proprio o per il tramite di strutture sanitarie convenzionate.
7. In caso di positività al test di conferma, il militare viene inviato da parte del D.S.S. al Servizio medico militare competente per territorio per l'approfondimento diagnostico ed eventuali provvedimenti medico-legali previsti dalle disposizioni vigenti.

 

Articolo 6.
Accertamenti sanitari periodici

1. Il Comandante/Responsabile dell'Ente militare provvede affinché i militari che svolgono le mansioni e/o attività di cui all'articolo 1 siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di cui all'art. 4 con periodicità annuale, dal D.S.S..
2. Al fine di non pregiudicare l'attività di servizio, il D.S.S. concorda con il Comandante/Responsabile dell'Ente militare l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Il militare interessato dovrà essere informato della data dell'accertamento con un preavviso non superiore alle 24 ore.
4. Nel caso in cui il militare non si sottoponga agli accertamenti alla data indicata, il D.S.S. ne fornisce comunicazione al Comandante e dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento.
5. Ove non sussista un giustificato motivo per la mancata effettuazione dell'accertamento, il Comandante/Responsabile dell'Ente militare adotterà i provvedimenti di competenza e, comunque, sospenderà dall'espletamento delle mansioni e/o attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, fino a completamento degli accertamenti.

 

Articolo 7.
Procedure per gli accertamenti

1. L'iter procedurale comprende due livelli di accertamento:
a) un primo livello di accertamenti da parte del D.S.S.;
b) un secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo a carico del Servizio medico militare competente per territorio.

 

Articolo 8.
Modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari

1. Accertamento pre-affidamento della mansione e/o attività.
Il militare viene sottoposto ad accertamento preventivo dell'idoneità alla mansione e/o attività prima dell'affidamento e dello svolgimento della mansione e/o attività a rischio.
È sufficiente il risultato negativo del test tossicologico-analitico di screening per confermare l'assenza di controindicazioni, prima di un eventuale inizio della mansione e/o attività.
2. Accertamento periodico.
Il militare è sottoposto ad accertamento periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica dell'idoneità alla mansione e/o attività a rischio.
In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all'accertamento, va tenuto conto, inoltre, che nel rispetto delle procedure di accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei militari della data di effettuazione dell'accertamento e, contemporaneamente, si dovrà escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del Comandante/Responsabile dell'Ente militare.
Pertanto, il Comandante/Responsabile dell'Ente militare, sulla base della lista completa precedentemente presentata al D.S.S., seleziona i militari da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l'utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte del Comandante/Responsabile dell'Ente militare.
Tutto questo deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e di operatività dell'Ente.
1. Accertamento per ragionevole dubbio.
Il militare viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività di cui all'articolo 1 anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite.
Le segnalazioni di ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal Comandante/Responsabile dell'Ente militare, al D.S.S. che provvederà a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
2. Accertamento dopo un incidente.
Il militare, in caso di ragionevole dubbio, deve essere sottoposto su segnalazione del Comando, dal D.S.S. nei casi in cui è previsto dalle presenti disposizioni, ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo).
Il militare già precedentemente sospeso, prima del suo rientro nella mansione e/o attività a rischio di cui all'articolo 1, dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Questo al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione cautelativa).
Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile con date non programmabili dal militare e da stabilire di volta in volta. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi.
4. Accertamento al rientro in servizio, nella mansione e/o attività a rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a precedente esito positivo.
Il militare dovrà essere sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione e/o attività di cui all'articolo 1 per garantire il suo stato di non assuntore, prima di riprendere a svolgere la mansione e/o attività a rischio.
Il D.S.S., a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una osservazione con eventuali accertamenti con maggior frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.

 

Articolo 9.
Procedure a cura del D.S.S.

1. L'accertamento condotto dal D.S.S. comprende la visita medica orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il D.S.S. provvederà quindi alla sola raccolta del campione di urina contestualmente alla visita e alla successiva trasmissione al Servizio medico militare competente per territorio per l'effettuazione del test tossicologico-analitico di screening.
Nel caso di positività degli accertamenti analitici dovrà essere prevista (come di seguito dettagliato) una conferma di risultati (test tossicologico-analitico di conferma) mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa a cura di una Struttura sanitaria militare con la necessaria potenzialità tecnica, che, eventualmente può ricorrere a strutture civili convenzionate. L'esito degli accertamenti analitici, sarà comunicato tempestivamente per iscritto al D.S.S..
2. In caso di negatività degli accertamenti tossicologico-analitici di screening, il D.S.S. conclude l'accertamento ed emette un giudizio di «Nulla osta allo svolgimento di mansioni e/o attività di cui all'articolo 1», fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11, comunicandolo per iscritto al militare e al Comandante/Responsabile dell'Ente militare.
3. In caso di positività degli accertamenti tossicologico-analitici di screening, si procederà come di seguito:
a) il militare viene giudicato «temporaneamente inidoneo alla mansione e/o attività»;
b) viene data formale comunicazione al militare e contestualmente al Comandante/Responsabile dell'Ente militare il quale provvederà a sospendere temporaneamente, in via cautelativa, il militare dallo svolgimento della mansione e/o attività a rischio di cui all'articolo 1, e ad adottare un provvedimento medico legale di inidoneità temporanea al servizio;
a) il Servizio medico militare competente, automaticamente, provvederà in proprio o ricorrendo ad altra Struttura militare o civile convenzionata all'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di conferma.

 

Articolo 10.
Procedure di laboratorio per l'effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici

1. Il Servizio medico militare competente, ricevute dal D.S.S. le aliquote del campione di urina prelevato, provvede alla loro identificazione e all'esecuzione delle analisi per il rilevamento delle sostanze stupefacenti o psicotrope e/o dei loro metaboliti.
2. Gli accertamenti analitici dovranno basarsi su metodi di screening immunochimico, prevedendo, in caso di positività al test tossicologico-analitico di screening, una conferma (test tossicologico-analitico di conferma) mediante tecniche cromatografiche accoppiate alla spettrometria di massa (impiegando l'aliquota «B» del campione come successivamente specificato).
3. In caso di positività al test tossicologico-analitico di conferma, è da prevedere l'idonea conservazione del campione per un periodo minimo di 90 giorni (aliquota «C» del campione come successivamente specificato) per l'eventuale test di revisione che può essere richiesto dal militare entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accertamento analitico.
4. Quale cut-off di positività per le analisi di screening e quelle di conferma, devono essere utilizzati i valori di soglia previsti nelle Tabelle 1 e 2 di cui alle presenti disposizioni (Allegato A e Allegato B).

 

Articolo 11.
Altri accertamenti tossicologici a carico del Servizio medico militare competente

1. Esistono sostanze stupefacenti e/o psicotrope di difficile o impossibile determinazione con i test di screening (es. LSD e altri allucinogeni) che, tuttavia, sono in grado di alterare profondamente le condizioni psicofisiche del militare.
Pertanto, è necessario che il riscontro laboratoristico sia sempre correlato ad un riscontro clinico e/o strumentale specifico (valutazione della capacità di reattività e cognitiva in generale), se necessario, teso a verificare lo stato di idoneità psicofisica anche in assenza di positività dei test tossicologici ma comunque in presenza di suggestivi segni o sintomi clinici correlabili all'uso di sostanze non facilmente rilevabili con i normali test.
2. In caso il D.S.S. sospetti l'uso di tali sostanze richiederà al Servizio medico militare competente un approfondimento diagnostico mirato, mediante visita psichiatrica eventualmente integrata da indagini strumentali, tests clinici e da eventuali esami tossicologici specifici.

 

Articolo 12.
Metodologia dell'accertamento da parte del D.S.S.

1. Accertamenti clinici
Nell'ambito della visita medica il D.S.S. deve valutare:
• eventuali notizie relative ad infortuni in servizio e precedenti incidenti avvenuti sia in occasione del servizio, sia al di fuori dell'ambito di servizio, ecc.;
• assunzione di farmaci psicoattivi o altri farmaci comunque assunti nel corso dell'ultimo mese;
• eventuale sussistenza di segni e/o sintomi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope anche suggestivi di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Matrice biologica da utilizzare: urina.
3. Modalità di prelievo del campione:
• il prelievo del campione di urina deve avvenire sotto controllo del D.S.S. o di un operatore sanitario militare qualificato;
• La produzione del campione deve avvenire garantendo il rispetto della dignità della persona e introducendo misure atte ad evitare la possibilità di manomissione del campione, cioè prevedendo che il militare non venga lasciato solo durante la raccolta;
• l'urina deve essere raccolta in apposito contenitore monouso di plastica;
• si richiede una quantità di urina non inferiore a 60 ml.
• Qualora la quantità di urina prodotta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e viene riaperto solo alla presenza del militare per la successiva integrazione in un nuovo contenitore;
• il militare a tal fine può assumere bevande analcoliche gassate o non gassate;
• una volta completata l'operazione di raccolta, il D.S.S. provvede al trasferimento del campione, suddiviso in almeno tre aliquote sigillate e denominate «A», «B» e «C» di almeno 20 ml ciascuna, al Servizio medico militare competente per territorio;
• l'aliquota denominata con la lettera «A» verrà utilizzata per analisi di screening, e le altre due aliquote «B» e «C» saranno utilizzate rispettivamente per la conferma e per l'eventuale analisi di revisione;
• i contenitori devono essere dotati di tappo a chiusura ermetica antiviolazione oppure chiusi e sigillati con un sigillo adesivo a nastro non rinnovabile, sul quale il militare e il D.S.S. appongono congiuntamente la propria firma, e contrassegnati con lettere «A», «B» e «C».
• Sui contenitori devono essere altresì indicati cognome e nome del militare, del D.S.S. e la data e ora del prelievo;
• il D.S.S. è responsabile della conservazione e del trasporto del campione;
• i contenitori devono essere inseriti in apposito contenitore termico per la spedizione, dotato di adeguato elemento refrigerante.
• Le borse con i campioni biologici devono essere inviate nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal prelievo al Servizio medico militare competente.
• Il trasporto deve avvenire secondo le norme vigenti con allegata copia del verbale di prelievo.
• Alla consegna il Servizio medico militare competente ne rilascia ricevuta scritta e diventa responsabile della custodia e conservazione dei campioni.
• Se le analisi vengono effettuate dal Servizio medico militare competente entro le 24 ore il campione verrà conservato in frigo a + 4 °C, altrimenti il campione dovrà essere conservato a -20°C;
• in caso di negatività il Servizio medico militare competente provvede all'eliminazione delle aliquote residue secondo le disposizioni di legge, comunicando l'esito negativo al D.S.S..
4. Verbale di prelievo e trasmissione del campione:
• il D.S.S. compila per ciascun militare il verbale di prelievo in triplice copia, utilizzando l'Allegato C di cui alle presenti disposizioni;
• detto verbale deve riportare generalità del militare e del D.S.S., luogo in cui è stato eseguito il prelievo, data e ora del prelievo, quantità di urina raccolta;
• il verbale deve essere firmato dal Dirigente il Servizio Sanitario (D.S.S.) responsabile del prelievo del campione e controfirmato dal militare il quale, in tal modo, attesta la corretta esecuzione del prelievo di urina.
• Il militare può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali dichiarazioni.
• Il verbale riporterà l'elenco dei farmaci eventualmente assunti negli ultimi trenta giorni;
• una copia del verbale viene consegnata al militare, una copia rimane al D.S.S. e una copia viene trasmessa al Servizio medico militare competente;
• il trasporto per l'invio al laboratorio deve avvenire secondo le norme vigenti;
• alla consegna il Servizio medico militare competente diventa responsabile della custodia e conservazione dei campioni;
• l'apertura del contenitore termico, contenente i campioni, avviene presso la sede del Servizio medico militare competente che esegue le analisi.
Il Servizio medico militare competente accerta l'integrità dei campioni e la corrispondenza al verbale di prelievo, redigendo ulteriore verbale (Allegato D di cui alle presenti disposizioni) col quale comunica al D.S.S. eventuali non conformità riscontrate.

 

Art. 13
Test di Revisione

A richiesta dell'interessato si procederà ad un ulteriore test, detto test di revisione, da effettuarsi sul campione «C», eseguito presso altra struttura sanitaria, diversa da quella che ha effettuato il test su campione «A» e «B», indicata dal militare e con onere a suo carico.
• il campione «C», qualora non utilizzato per il test di revisione, viene smaltito entro 90 giorni dalla data dell'effettuazione del test di conferma secondo le norme vigenti. 
In caso di negatività del test di revisione, verrà disposta a cura del Comandante/Responsabile dell’Ente militare la revisione del provvedimento medico-legale adottato.

 

Articolo 14.
Attuazione dell'articolo 12 in relazione alle peculiari esigenze delle Forze Armate.

Su indicazione delle strutture di vertice sanitario delle singole Forze Armate, è fatta salva la possibilità di effettuare il test tossicologico-analitico di screening con le seguenti modalità:
a) utilizzo di struttura sanitaria civile accreditata, logisticamente più vicina;
b) esecuzione del test "on site", a cura del D.S.S..
Restano ferme le disposizioni relative alla raccolta, verbalizzazione del prelievo ed invio del campione «B» esclusivamente in caso di positività al Servizio medico militare competente per territorio.

 

Articolo 15.
Ulteriori accertamenti in caso di positività al test tossicologico-analitico di conferma.

1. In caso di documentata positività al test tossicologico-analitico di conferma, il militare verrà sottoposto ad approfondimento diagnostico presso il Servizio medico militare competente, comprensivo di esame clinico-documentale, clinico-anamnestico, psico-comportamentale e clinico-obiettivo.
La finalità generale è di definire la tipologia di sostanze utilizzate, le modalità e la frequenza di assunzione anche sulla base delle dichiarazioni anamnestiche.
Oltre a questo sarà necessario definire se vi sia o no stato di dipendenza, al fine di proporre al militare un appropriato percorso di cura e riabilitazione secondo quanto previsto dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.
A. L'esame clinico-documentale è mirato a verificare la sussistenza o l'esclusione di documentazione clinica attendibile attestante o correlabile con condizioni di uso/abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti; la sussistenza di patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di stati o condizioni cliniche generali giustificanti terapie farmacologiche in atto con possibile interferenza con gli accertamenti tossicologici, altre patologie in grado di interferire con le funzioni neuro-cognitive generali.
B. L'esame clinico-anamnestico: l'acquisizione dei dati anamnestici deve fondarsi su esperienza clinica specialistica nell'ambito delle dipendenze e/o medico-legale e sulla capacità di instaurare un adeguato setting relazionale e accertativo.
C. L'esame psico-comportamentale può essere integrato con l'applicazione dei criteri del DSM IV finalizzati alla diagnosi multiassiale di disturbo da uso di sostanze psicoattive mediante somministrazione di una serie di domande standardizzate volte a verificare la presenza ed il soddisfacimento di ciascun criterio diagnostico.
D. L'esame clinico-obiettivo, deve essere connotato da accuratezza ed elevata specificità nel rilievo di segni e sintomi di:
a) intossicazione acuta;
b) intossicazione cronica;
c) astinenza;
d) stato di dipendenza;
e) patologie correlate all'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope con particolare attenzione all'ambito psichiatrico, neuro-logico ed internistico/infettivologico;
f) precedenti clinici di rilievo (es. esiti di traumi, interventi chirurgici, ecc.);
g) eventuali segni di assunzione mediante iniezione o aspirazione endonasale.
2. Al termine degli accertamenti necessari all'approfondimento diagnostico di cui al comma 1, si procederà ad esame medico-legale per la valutazione delle eventuali ricadute sulle attività di servizio previste dalle specifiche categorie di personale dalle disposizioni vigenti.

 

ALLEGATO A

Tabella 1: Concentrazione soglia (cut-off) nei test iniziali per la positività delle classi di sostanze nelle urine

Classe di sostanza

Concentrazione

OPPIACEI METABOLITI

300 ng/ml

COCAINA METABOLITI

300 ng/ml

CANNABINOIDI (THC)

50 ng/ml

AMFETAMINA, METANFETAMINA

500 ng/ml

MDMA

500 ng/ml

METADONE

300 ng/ml

 

 

 

ALLEGATO B

Tabella 2: Concentrazione soglia (cut-off) nei test di conferma per la positività delle classi di sostanze nelle urine 

Classe di sostanza

Concentrazione urine

OPPIACEI METABOLITI

 

(morfina, codeina, 6-acetilmorfina)

100 ng/ml

COCAINA E METABOLITI

100 ng/ml

CANNABINOIDI METABOLITI

15 ng/ml

METADONE

100 ng/ml

AMFETAMINE ED ANALOGHI

 

Amfetamina

250 ng/ml

Metamfetamina

250 ng/ml

MDMA-MDA-MDEA

250 ng/ml

BUPRENORFINA

5 ng/ml