Cassazione Penale, Sez. 3, 19 dicembre 2017, n. 56426 - Luoghi di lavoro in pessime condizioni e non conformi ai requisiti di legge. Estinzione delle contravvenzioni


Presidente:CAVALLO ALDO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 04/04/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza in data 23.4.2015 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del giudizio dibattimentale, ha assolto perché il fatto non sussiste Z.X. dal reato di cui all'art.64, comma 1 lett.a) d. Lgs 81/2008 per aver omesso, in qualità di datore di lavoro, di curare che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge attese le pessime condizioni igieniche dei locali, il mancato controllo degli estintori, la mancata apertura delle porte adibite ad uscita di emergenza verso l'esterno e la mancata adozione di accorgimenti atti ad impedire la diffusione di odori e vapori prodotti dalle operazioni di manipolazione di prodotti nocivi.
Avverso la suddetta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per Cassazione deducendo che in virtù della disposizione di cui all'art.24 d.lgs 758/1994 le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si estinguono solo se il contravventore ottemperi agli obblighi di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza e successivamente provveda al pagamento della relativa oblazione, di talché la ritenuta irritualità della notifica, in seguito all'adempimento delle prescrizioni, dell'invito al pagamento dell'oblazione, non risultando la destinataria presente sul territorio nazionale, non potrebbe mai precludere l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore, venendosi altrimenti ad attribuire a quest'ultimo la possibilità di eludere ogni sanzione con il sol fatto di rendersi irreperibile.

 

 

Diritto

 


Il ricorso è fondato.
Una volta attivata la procedura di cui agli artt. 19 ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 configurante condizione di procedibilità dell'azione penale nei procedimenti relativi ai reati in materia di violazione di norme di sicurezza e di igiene del lavoro, la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste fondata sull'intervenuta estinzione del reato per oblazione presuppone la constatazione, a norma dell'art.24, del duplice adempimento da parte del contravventore sia alle prescrizioni impartitegli dall'organo di vigilanza sia al versamento nei successivi 30 giorni della relativa sanzione amministrativa, a seguito dell'invito al pagamento comunicatogli, senza particolari formalità di procedura, purché pervenuto a sua conoscenza.
Non risultando il procedimento così delineato essersi perfezionato, difetta lo stesso presupposto, ovverosia l'intervenuta estinzione del reato, su cui si fonda l'impugnata pronuncia di assoluzione. E poiché la seconda delle suddette due condizioni non risulta nella specie essersi verificata non già per omissione dell'organo di vigilanza, bensì per la constatata impossibilità di portare l'invito al pagamento a conoscenza dell'imputata, non più presente sul territorio nazionale, ben può in tal caso ritenersi comunque realizzata la condizione di procedibilità. Come infatti già affermato da questa Corte la notificazione dell'invito al pagamento, divenuta impossibile per colpa del contravventore stesso che si è reso volutamente irreperibile dopo l'accertamento dell'infrazione, non impedisce l'esercizio dell'azione penale e la conseguente condanna del trasgressore, atteso che opinando diversamente si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 41073 del 07/07/2011 - dep. 11/11/2011, P.M. in proc. Chen, Rv. 251297).
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso il 4.4.2017