Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 gennaio 2018, n. 1497 - Domanda di revisione della rendita di inabilità


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 22/01/2018

 

 

Ritenuto
che la Corte d'appello di Bari con la sentenza n. 1683/2011, dopo aver rinnovato la c.t.u. espletata in primo grado, ha accolto parzialmente (riconoscendo miglioramenti comportanti una percentuale di inabilità pari all'8%) l'appello proposto dall'Inail avverso la sentenza di primo grado che accogliendo la domanda di M.P. aveva dichiarato infondata la pretesa dell'Inail di dichiarare cessata, a seguito di miglioramento al 5% di inabilità (accertato in data 30.4.2002), la rendita per infortunio sul lavoro che era stata riconosciuta al lavoratore nella misura del 14% dal novembre 1989; che M.P. propone ricorso per cassazione con tre motivi : 1) violazione dell'art. 83 primo e settimo comma del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., ed omessa motivazione circa un fatto decisivo ( n. 5 del medesimo articolo ) relativo al decorso del termine decennale al cui interno il miglioramento può rilevare ai fini della revisione; 2) insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi da ravvisarsi nell'aver condiviso la conclusione del c.t.u. nominato in appello che non aveva risposto al quesito sulla sussistenza e la decorrenza di eventuali miglioramenti dei postumi, nella errata interpretazione della documentazione sanitaria agli atti, nel non aver risposto alle eccezioni del consulente di parte e nel non aver motivato le ragioni del miglioramento, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.; 3) contraddittoria motivazione laddove il c.t.u. d'appello dopo aver accertato una stabilizzazione del quadro clinico caratterizzato da disturbi vertiginosi, cefalee, insonnie, crisi d'ansia via via aggravatosi sino al 1994, aveva riscontrato un miglioramento alla data della visita di revisione; che I'INAIL ha resistito con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.civ.
 

 

Considerato
che il primo motivo di ricorso è fondato ed occorre ricordare che il primo ed il settimo comma dell'art. 83 d.p.r. n. 1124/1965, rispettivamente, prevedono : < La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile>, nonché : <Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio; che con l'art. 83 del d.p.r. n. 1124/1965 la legge ordinarla ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato ma dotato di una certa elasticità e questa Corte di legittimità ha, in proposito, affermato che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (da ultimo vd. Cass. n. 3870/2011; 17860/2014);
che il miglioramento, in particolare, può anche derivare da cause extra lavorative ed il sistema non distingue la posizione dell'assicurato da quella dell'Inail, quanto alla facoltà di richiedere l'accertamento di revisione ed alla operatività dei limiti temporali di cui al comma settimo e si fonda sull'Implicita operatività di una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi derivanti dall'infortunio nel periodo massimo di dieci anni che deriva dalla somma dei periodi indicati nel settimo comma;
che, il "dies a quo" del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita - è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l'atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva ( Cass. 21082/2013);
che, nel caso di specie, dalla incontestata scansione temporale degli atti del procedimento di revisione oggetto di causa emerge che in data 26 settembre 1989 M.P. subì un'aggressione da parte di un passeggero dell'autobus che conduceva, a seguito della quale riportò trauma cranio facciale con diagnosi successiva di sindrome soggettiva post traumatica, fu quindi riconosciuto, da novembre 1989, una rendita fondata sull'accertamento del 14% di inabilità e, dunque, il decennio dalla costituzione della rendita si è concluso nel novembre del 1999 per cui la regola di stabilizzazione dei postumi impedisce di poter attribuire rilevanza ad eventuali miglioramenti accertati da epoca successiva e cioè, in particolare, nell'anno 2002; che con l'accoglimento del primo restano assorbiti gli ulteriori motivi tutti riferiti a censure motivazionali relative alla valutazione dei dati medici da parte del c.t.u. nominato in appello e, non residuando ulteriori accertamenti da compiere, la sentenza impugnata va cassata e con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 cod.proc.civ., deve essere riconosciuta la infondatezza della pretesa dell'Inail di far cessare la rendita del ricorrente a seguito di revisione per miglioramento ed il diritto di M.P. a mantenere la rendita di cui fruisce nella misura del 14% di inabilità;
che le spese dell'intero processo, in applicazione della regola della soccombenza vanno poste a carico dell'INAIL nella misura liquidata n dispositivo.

 


P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di revisione dell'Inail e condanna l'Istituto al pagamento delle spese del processo che liquida, quanto al primo grado,in complessivi Euro 1800,00 di cui Euro 350,00 per diritti ed oltre i.v.a. , c.p.a. e spese generali come per legge, quanto al giudizio d'appello, in Euro 2200,00 di cui Euro 850,00 per diritti ed oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge e, quanto al presente giudizio di legittimità, in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge con distrazione in favore dell'avvocato Omissis. Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017.