Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 1591
Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.
B.U.R. 10 gennaio 2018, n. 2 - s.o. n. 4

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.” e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella, sentito l'assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. approvare il documento allegato quale parte integrante e sostanziale predisposto dal Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzione attivati a seguito degli eventi sismici 2016 comprensivo dei suoi 5 allegati;
2. fare proprie le azioni proposte nel documento;
Azione 1 - La vigilanza;
Azione 2 - La formazione per la sicurezza;
Azione 3 - L'informazione ai committenti privati in tema di sicurezza;
Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per la notifica Preliminare SINPOL;
Azione 5 - Proposta dell'applicazione del DURC di congruità sugli interventi di ricostruzione pubblica e privata;
3. di incaricare dell'attuazione delle azioni contenute nel documento i servizi regionali:
- “Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza” della Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità;
- “Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane;
4. di dare mandato ai Servizi di cui al precedente punto 3 di vigilare sull'attuazione delle Azioni previste nel documento di cui al punto 1;
5. di continuare i lavori del Tavolo al fine di definire ulteriori azioni che si rendessero necessarie al fine di garantire la sicurezza delle persone coinvolte nel processo di ricostruzione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito regionale.
 

La Presidente
MARINI

(su proposta dell’assessore Chianella)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del documento predisposto dal Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.
Premesso che:
- la Costituzione italiana all'art. 117 sancisce che sono materie di legislazione concorrente quelle relative a tutela e sicurezza del lavoro;
- la Regione Umbria si è avvalsa delle competenze in materia di sicurezza costituzionalmente assegnate ed ha implementato la promozione di iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei cantieri;
- la legge regionale n. 1/2015 “Norme per l'attività edilizia” e la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici” costituiscono il quadro normativo entro cui si collocano tali iniziative.
Visto
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 1bis della legge n. 225/92, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dalla data del 24 agosto 2016;
- Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni;
Premesso inoltre che:
- il territorio della regione Umbria è stato colpito da eccezionali eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016; i quali hanno danneggiato fabbricati e infrastrutture;
- i territori più colpiti sono quelli ricompresi nei comuni di cui agli Allegati 1, 2, e 2bis della legge 229/2016 e s.m.i.;
- si rendono necessari interventi volti alla riparazione e ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;
- tali interventi saranno attuati mediante apertura di cantieri sia pubblici che privati che determineranno un aumento del rischio di infortunio nel settore edile in Umbria.
Considerato che:
- il settore edile è da sempre interessato fortemente sia per frequenza che per gravità dal fenomeno infortunistico;
- il sistema produttivo umbro è caratterizzato da una grande frammentazione e da un elevato numero di piccole imprese orientate a un mercato prevalentemente regionale.
Considerato inoltre che l'Umbria ha compiuto un lungo percorso in tema di salute nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro sommerso, attraverso:
- il potenziamento dell'attività di vigilanza a partire dall'attivazione dei piani nazionali agricoltura ed edilizia;
- la creazione di una banca dati unica dei cantieri denominata SINPOL a servizio di tutto il mondo della vigilanza sui lavoratori ed imprese nei cantieri;
- l'attività di coordinamento sviluppata in seno al Comitato regionale di coordinamento per la Salute e sicurezza sul lavoro, per migliorare sia il processo di valutazione dei rischi presenti nei diversi contesti produttivi, sia i processi connessi con la formazione dei diversi attori della prevenzione aziendale
- l'obbligo di richiesta e controllo del DURC di congruità che mette in relazione le forze lavoro presenti in un cantiere con i contributi effettivamente versati dalle imprese esecutrici.
Atteso che l'alta esposizione dei lavoratori del settore edile conseguente all'apertura di un numero elevato di cantieri costringe però a ripensare alle attività poste in essere in materia di sicurezza e contrasto al lavoro nero provando da un lato a puntare sul miglioramento della qualità dell'attività di vigilanza dall'altra a sviluppare nuovi approcci che aumentino il grado di attenzione ai lavoratori, alla loro formazione ed alla regolarità del lavoro.
Visto che questi obiettivi si perseguono con uno sforzo comune di tutte le Istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione negli ambiti di lavoro con particolare riguardo al settore dell'edilizia, fornendo supporto al mondo del lavoro presente sui territori interessati.
Atteso che:
- nell'incontro tenutosi il 29 marzo 2017 alla presenza della Presidente Marini, vicecommissario alla ricostruzione post sisma per l'Umbria, è stato stabilito di istituire un Tavolo dove potessero essere elaborate proposte in materia di sicurezza e regolarità contributiva da sottoporre alla Giunta regionale;
- in occasione della riunione del Comitato regionale di coordinamento per la Salute e sicurezza sul lavoro, tenutosi il 30 marzo 2017 è stata rinnovata la richiesta di istituire un Tavolo di lavoro sul tema sicurezza cantieri e regolarità contributiva;
- la Giunta regionale ha ritenuto necessario coinvolgere tutte le istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione e regolarità nel settore edile istituendo con D.G.R. n. 617 del 31 maggio 2017 il Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016;
- con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha stabilito, che:
a. il tavolo è costituito dai tutti i soggetti interessati alla materia ed in particolare i rappresentanti della Regione Umbria e degli Uffici speciali ricostruzione dell'Umbria, delle ASL, degli Ordini e Collegi professionali, da UPI, ANCI,
ANCE, Confapi, Confartigianato, CNA, Movimento cooperativo di produzione e lavoro, Fillea CGIL, Filca CISL, Feneal UIL, CISAL, Casse edili di Terni e Perugia, CESF Perugia, TESEF Terni, Direzione territoriale del Lavoro, INAIL, INPS e Vigili del Fuoco;
b. il tavolo è coordinato dall'assessore Giuseppe Chianella;
c. la segreteria del tavolo è curata dal Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza della Direzione regionale Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità;
d. obiettivo del Tavolo è quello di elaborare proposte da sottoporre alla Giunta regionale in materia di:
1. contrasto al lavoro nero e regolarità contributiva;
2. prevenzione degli infortuni nei cantieri;
3. miglioramento della qualità dell'attività di vigilanza;
4. formazione di tutti gli attori che a vario titolo operano sui cantieri della ricostruzione;
5. buone pratiche da utilizzare nella realizzazione degli interventi di ricostruzione di edifici ed infrastrutture;
6. iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei cantieri;
7. indicazioni sull'osservanza delle norme presenti e non derogabili vigenti sul territorio in materia di sicurezza tra le quali le norme in materia di prevenzione dalle cadute dall'alto;
Visto che:
- il tavolo si è riunito una prima volta il giorno 6 luglio 2017;
- durante la prima riunione si è deciso di istituire 4 sottogruppi di lavoro con competenze specifiche per accelerare l'elaborazione delle proposte:
1. gruppo 1 Vigilanza dei cantieri coordinato dall'ing. Patrizia Macaluso del Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza;
Competenza: predisporre una proposta di modalità condivisa di vigilanza sui cantieri della ricostruzione sia quelli presenti nel cratere che quelli fuori cratere attuata mediante l'aggiornamento del sistema informatizzato SIN- POL;
2. gruppo 2 Formazione coordinato dalla dott.ssa Gabriella Madeo del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane;
Competenza: predisporre proposte circa la formazione che riguarda gli attori della ricostruzione (tecnici, imprese, RLS, ecc);
3. gruppo 3 Sicurezza interventi coordinato dall'ing. Patrizia Macaluso del Servizio Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza;
Competenza: proporre azioni che garantiscano e migliorino gli standard di sicurezza umbri nei cantieri e in genere negli interventi sugli edifici ricostruiti;
4. gruppo 4 Regolarità contributiva;
Competenza: implementazione e coordinamento degli interventi in materia di regolarità contributiva per gli interventi di ricostruzione in Umbria.
- i gruppi hanno individuato alcune azioni che perseguono gli obiettivi assegnati al tavolo con la D.G.R. 617/2017 da porre in essere nelle more dell'avvio degli interventi di ricostruzione;
- le azioni proposte sono raccolte in un documento che è stato predisposto, sulla base delle richieste dei partecipanti ai gruppi, congiuntamente dai Servizi “Opere pubbliche: programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza” e “Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare”;
- il documento è stato condiviso:
a. in data 27 novembre 2017 sul Tavolo Sicurezza e regolarità riunito al completo;
b. in data 12 dicembre 2017 in sede di Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Sentito l'assessore alla Salute, Luca Barberini;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di:

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)


 

Regione Umbria
“Sicurezza sul lavoro negli interventi di ricostruzione post sisma 2016”

Documento predisposto dal
Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzione attivati a seguito degli eventi sismici 2016

 

Indice
Premessa
Finalità
Azioni
Azione 1 - La vigilanza
Azione 2 - La formazione per la sicurezza
Azione 3 - L’informazione ai committenti privati in tema di sicurezza
Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per la notifica Preliminare SINPOL
Azione 5 - Proposta dell’applicazione del DURC di congruità nel cratere
ALLEGATO 1
Procedura per la vigilanza in edilizia.
ALLEGATO 2
Il cantiere complesso nel sisma 2016.
ALLEGATO 3
Proposta per l’attuazione del documento unico di regolarità contributiva comprensivo della congruità dell’incidenza della manodopera nei contratti inerenti gli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e ss.
ALLEGATO 4
Linee Guida per il calcolo dell’incidenza della manodopera.
ALLEGATO 5
Tabelle con indicazione delle percentuali di manodopera elaborate dalla Segreteria Tecnica dell’elenco prezzi sul prezzario del cratere.


 

Premessa
A seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 che hanno provocato ingenti danni a fabbricati e infrastrutture, il territorio umbro sarà interessato da una estesa opera di ricostruzione che comporterà l’apertura di numerosi cantieri sia pubblici che privati. Il comparto costruzioni è da sempre caratterizzato da un’elevata frequenza infortunistica, a cui si accompagna un’elevata gravità. Inoltre nel cantiere vi è certamente una maggiore difficoltà rispetto all’insediamento produttivo fisso nell’applicare la normativa, per il variare nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle fasi di lavoro e delle professionalità impiegate al suo interno. Inoltre il sistema produttivo umbro è caratterizzato da una grande frammentazione e da un elevato numero di piccole imprese e orientate a un mercato prevalentemente regionale anche questo un fattore che può determinare maggiore difficoltà nell’applicare le norme di sicurezza.
Deve essere sottolineato che l’Umbria negli ultimi venti anni ha compiuto un lungo percorso in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro sommerso, attraverso:
> il mantenimento di alti livelli di vigilanza nei luoghi di lavoro e il miglioramento della qualità e dell’efficacia della stessa;
> l’attività di coordinamento sviluppata in seno al Comitato regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro, per migliorare sia i processi di prevenzione svolti nelle aziende e la formazione dei diversi attori della prevenzione aziendale;
> l’obbligo di richiesta e controllo del DURC di congruità, che mette in relazione le forze lavoro presenti in un cantiere con i contributi effettivamente versati dalle imprese esecutrici alla Cassa Edile del territorio;
> la creazione di una banca dati unica dei cantieri denominata SINPOL che realizzando la semplificazione dell’invio della notifica preliminare da parte dei Committenti dei cantieri garantisce lo scambio e la condivisione dei dati messi a disposizione degli organi di vigilanza;
> la legislazione specifica in materia di caduta dall’alto durante gli interventi di manutenzione.
L’alta esposizione dei lavoratori del settore edile, conseguente all’apertura di un numero elevato di cantieri, impone un ulteriore attenzione alle attività poste in essere in materia di sicurezza e contrasto al lavoro nero, puntando sul miglioramento della qualità dell’attività di vigilanza e al contempo allo sviluppo di nuovi approcci volti ad aumentare la consapevolezza e l’impegno delle imprese rispetto alla sicurezza sul lavoro.
Nella convinzione che questi obiettivi possano essere perseguiti solo attraverso lo sforzo comune di tutte le istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione con particolare riguardo al settore dell’edilizia, fornendo supporto al mondo del lavoro presente sui territori interessati si è ritenuto opportuno coinvolgere tutte le istituzioni che a vario titolo si occupano di prevenzione e regolarità nel settore edile istituendo il "Tavolo della sicurezza” con Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2017, n. 617.”Costituzione del Tavolo Sicurezza e regolarità contributiva negli interventi di riparazione e ricostruzioni attivati a seguito degli eventi sismici 2016.”
Il "Tavolo della sicurezza”, composto dai rappresentanti del sistema pubblico della prevenzione, delle parti sociali, degli enti bilaterali, degli ordini e collegi professionali, ha lavorato con il fine di promuovere iniziative volte a incrementare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro mettendo a sistema quanto già fatto in questi anni, anche sulla base dell’esperienza del sisma del 1997 e pianificando interventi concreti sia in materia di vigilanza, che di supporto per la creazione di valore per l’impresa anche in termini etici.
Il presente documento è il frutto del lavoro del Tavolo della sicurezza è posto in condivisione in seno al Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 7 del D.lvo 81/2008.

Finalità
La presente proposta persegue gli obiettivi specifici di:
1. promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e regolarità del lavoro delle imprese impegnate nella ricostruzione, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
2. valorizzare la funzione di assistenza dei soggetti che si occupano di prevenzione nei luoghi di lavoro, fornendo ai cittadini, alle imprese e ai professionisti che si occuperanno della ricostruzione;
3. favorire le sinergie con tutti i soggetti, anche esterni al sistema pubblico della prevenzione, per supportare le attività di formazione, l’informazione e l’assistenza a tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione;
4. potenziare la funzione di intelligence in materia di vigilanza e controllo nell’area del cratere favorendo la programmazione integrata dei controlli da parte dei vari soggetti istituzionali deputati, anche attraverso l’implementazione dei sistemi informativi esistenti;
5. promuovere, attraverso la condivisione con le imprese, interventi mirati allo sviluppo della responsabilità sociale, all’applicazione dei principi di etica d’impresa e all’adozione di buone prassi e di modelli di formazione innovativi anche nella piccola e media impresa.

AZIONI
Azione 1 - La vigilanza

L’azione di vigilanza è fondamentale anche per realizzare finalità di prevenzione, pertanto le zone della ricostruzione dovranno essere presidiate in modo particolare con un’attività estesa, uniforme ed efficace.
Gli interventi di vigilanza potranno essere condotti anche attraverso con controlli dei cantieri "a vista”, rafforzando i criteri di “intelligence” per la selezione dei cantieri maggiormente a rischio. Sarà cura dei diversi organi deputati alla vigilanza, tra cui ASL ed Ispettorato del lavoro, realizzare una programmazione coordinata degli interventi tale da evitare sovrapposizioni e che tenga conto delle priorità d’azione secondo logiche di omogeneità ed efficienza.
È pertanto di assoluta priorità potenziare il sistema SINPOL, già in grado di garantire la selezione dei cantieri più significativi secondo i criteri di “intelligence”, in modo che sia in grado di evidenziare i cantieri vigilati e georeferenziati e facilitare la programmazione integrata dei controlli dei diversi enti.
Il potenziamento del SINPOL permette di dotare il sistema istituzionale di uno strumento trasparente di gestione della sicurezza dei cantieri del terremoto che potrebbe qualificarsi quale modello sperimentale di riferimento per l’intero cratere.
Si prevede quindi:
1. il potenziamento dell’attività di vigilanza nell’intera area del cratere al fine di favorire il più possibile “l’effetto alone” per cui non solo le aziende controllate, ma anche quelle non direttamente ispezionate, in quanto possibili bersagli di un controllo, rispettino maggiormente le norme di sicurezza;
2. la condivisione dei criteri di priorità per la scelta dei cantieri da ispezionare;
3. l’applicazione di una procedura condivisa per l’attività di vigilanza fra i diversi enti coinvolti (allegato 1, procedura edilizia approvata con dgr n. 629/2013), con l’obiettivo di aumentare il livello di efficacia ed appropriatezza delle azioni di vigilanza, intervenendo sistematicamente sulle condizioni di rischio ed in particolare:
o l’attivazione dell’intervento prioritariamente nei cantieri con gravi irregolarità;
o il controllo di quattro rischi prioritari (caduta dall’alto, sprofondamento, seppellimento, elettrocuzione);
o il miglioramento degli aspetti di tipo organizzativo e procedurale del cantiere;
o la verifica dell’adempimento degli obblighi di scambio documentale tra le diverse figure coinvolte in cantiere;
o la vigilanza di fase, ovvero l’esame puntuale della progettazione e l’impostazione complessiva della prevenzione nel cantiere correlata alla fase rilevata al momento del sopralluogo (scavo, elevazione delle murature, solai, coperture, etc.).
In caso di accessi finalizzati anche alla verifica dell’osservanza delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’individuazione dei cantieri da ispezionare avverrà parimenti con riferimento ad indici di rischio specifici relativi alla irregolarità dei rapporti di lavoro.
4. l’attivazione di una vigilanza congiunta fra enti in una quota parte dei cantieri da ispezionare;
5. la valorizzazione della funzione assistenziale degli organi di vigilanza in quanto portatori di uno specifico contenuto tecnico, attraverso lo sviluppo di iniziative informative, divulgative e di confronto con aziende e professionisti coinvolti nel sistema della ricostruzione (in particolare Responsabile dei Lavori, Coordinatori della Sicurezza in Fase di Esecuzione etc.), con una specifica attenzione al modello organizzativo ed alle procedure utilizzate ed alle risorse assegnate;
6. l’istituzione di una commissione "vigilanza” permanente all’interno dell’Ufficio operativo previsto dal DPCM 21 dicembre 2007 costituita dalle istituzioni che si occupano di vigilanza nei luoghi di lavoro, coordinata dal Servizio Prevenzione nei Luoghi di lavoro della USL Umbria2, con l’obiettivo di programmare gli interventi di vigilanza, monitorare il raggiungimento degli standard previsti, realizzare iniziative comuni di confronto con i professionisti e comunque costituire un luogo di confronto per l’analisi delle problematiche emergenti;
7. l’individuazione di indicatori di vigilanza che permettano la progettazione di un sistema di monitoraggio che sia in grado di restituire le performance dell’attività di vigilanza come sopra indicata.

Azione 2 - La formazione per la sicurezza
L’analisi delle dinamiche di insorgenza degli infortuni sul lavoro ha ampiamente dimostrato che il fattore umano è il determinante più frequentemente correlato all’evento lesivo; il sistema di analisi della dinamica e delle cause di infortunio INFORMO dimostra che oltre la metà degli infortuni mortali e gravi sono legati ad aspetti di processo o procedurali ("Attività infortunato” ed "Attività di terzi”); l’elemento in comune che viene messo in luce è che il "problema di sicurezza” maggiormente riscontrato è "l’errore di procedura”, a sua volta legato ad una pratica scorretta o alla carente formazione, informazione o addestramento dei lavoratori. Fra i fattori che spiegano la non adeguata gestione dei rischi lavorativi vi è la tendenza sia da parte dei lavoratori che del datore di lavoro a sottovalutare il rischio, la mancanza di una formazione e di un addestramento che orienti in concreto i comportamenti, istruzioni e procedure spesso difficili da comprendere soprattutto per lavoratori con basso livello di istruzione o di altre nazionalità.
In Umbria è voluto puntare sulla qualità della formazione sulla sicurezza, sperimentando attraverso due progetti del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 modelli di formazione innovativa, da poter poi riprodurre, una volta validati, in altri contesti. In particolare:
- progetto “Un “cantiere complesso” come modello di sicurezza, prevenzione e promozione della salute” in cui attraverso una collaborazione fra diversi enti, in primis l’INAIL, CESF, TESEF e ASL si è sperimentato e validato un modello di gestione del cantiere che va oltre il mero rispetto della normativa. La sperimentazione è avvenuta in due cantieri, il cantiere della ricostruzione post terremoto del 2009 di Marsciano-Spina e il cantiere di ristrutturazione della Cascata delle Marmore di Terni; le aziende che hanno partecipato al progetto sono state coinvolte in un percorso formativo motivazionale rivolto ai lavoratori e ai datori di lavoro volto alla acquisizione di una metodologia per l’osservazione dei comportamenti messi in atto nel cantiere dagli stessi lavoratori, facendoli diventare parte responsabile della sicurezza. Vengono individuate le operazioni sbagliate e valutata la reale percezione del rischio, con lo scopo di attivare idonei meccanismi di riconoscimento, necessari alla trasformazione dei comportamenti da insicuri a sicuri. Sui due cantieri complessi presenti in Umbria sono stati realizzati numerosi incontri formativi e motivazionali che hanno coinvolto tutti i soggetti impegnati nei lavori. Le osservazioni raccolte hanno permesso di acquisire informazioni interessanti ai fini dell’analisi e alla redazione di un modello di buona prassi.
Il progetto, rimodulato, deve essere riprodotto nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016 (allegato 2).
- progetto “I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: da anello debole del sistema aziendale della prevenzione ad interlocutore competente del management e del sistema di controllo” in cui si è sperimentato in un gruppo di circa 70 RLS un modello di formazione per questa figura della prevenzione, innovativo rispetto ai format tradizionali, privilegiando tecniche di apprendimento attivo rispetto alla classica lezione frontale. Anche questa esperienza potrà essere riprodotta nella ricostruzione post sisma.
Il tavolo formazione ha inoltre convenuto sulla necessità di promuovere in questo particolare contesto della ricostruzione la formazione su alcuni temi di particolare rilevanza:
1. prevenzione delle cadute dall’alto:
sperimentare un modello per la formazione dei lavoratori delle imprese impegnate nel particolare contesto della ricostruzione nella in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 16/2013 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto” e definire quindi gli standard formativi;
2. prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti dalle attività di demolizione e rimozione delle macerie;
3. formazione a professionisti sia pubblici che privati in materia di adempimenti e responsabilità delle varie figure del sistema pubblico in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e controlli nei cantieri pubblici e privati. Il tema è già stato trattato con i Responsabili Unici del procedimento, gli uffici di supporto ai RUP, i Direttori di esecuzione del contratto ed i Direttori Lavori dell’Ente Regione Umbria che stanno operando sui cantieri dell’emergenza. Il corso è stato tenuto da Servizio di prevenzione delle ASL e ispettorato del lavoro;
Obiettivo del corso è quello di fornire il quadro normativo ed il profilo di responsabilità entro cui si muovono le varie figure che intervengono nei cantieri a vario titolo in materia di sicurezza e regolarità del lavoro;
4. formazione per i tecnici pubblici e privati con particolare attenzione a coloro che rivestono il ruolo del Direttore lavori in materia di calcolo del costo della manodopera e congruità organizzata con le casse edili umbre;
5. azioni rivolte alle imprese che intendono realizzare programmi di sviluppo e/o riconversione con l'effetto di incrementare il proprio organico e necessitano di figure "ad hoc" da formare all'interno dell'azienda, ricorrendo anche a periodi di tirocinio e si concludano con un'assunzione incentivata.
Sarà inoltre importante implementare attività e progettualità formative in materia di sicurezza per le imprese, non solo strettamente edili, che interverranno nella ricostruzione.

Azione 3 - L’informazione ai committenti privati in tema di sicurezza e DURC
Per quanto riguarda i Committenti dei cantieri privati, l’esperienza acquisita con la campagna informativa per la promozione dell’informazione e della conoscenza delle normative e delle regole per la sicurezza nei cantieri “Costruisci con la testa” realizzata prima nell’area di Foligno, Spoleto e Valnerina e, ripetuta nel 2012 nel Perugino, costituisce una solida base per la realizzazione di iniziative rivolte ai cittadini per fare conoscere le regole da seguire ed i comportamenti da adottare nei cantieri della ricostruzione in merito alla sicurezza ed alla regolarità del lavoro.
In un momento in cui la ricostruzione della propria casa passa per essere una procedura troppo complessa per essere gestita dal normale cittadino ci sembra giusto riaffermare in materia di responsabilità l’importanza delle scelte che si fanno riguardo a chi opera e ricostruisce la propria casa in modo da evitare incidenti anche mortali in cantiere.
Durante le attività informative verranno inoltre illustrate le nuove funzionalità del SINPOL volte ad essere strumento per il committente finalizzato ad ottemperare a suoi precisi obblighi, come ad esempio la trasmissione di specifica documentazione agli enti, la verifica di idoneità tecnica, comprensiva del DURC, e l’inserimento obbligatorio del nominativo o dei nominativi dei soggetti preposti alla gestione del cantiere.

Azione 4 - Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo per la notifica Preliminare SINPOL
La politica regionale di semplificazione, istituzionale ed amministrativa, che è attuata grazie alla l.r. 18/2011 "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” e alla l.r. 8/2011 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli enti locali territoriali” ha l'obiettivo di costruire un sistema regionale di enti "semplici", riconoscendo nella semplificazione non un fine, ma il mezzo per migliorare il rapporto con i cittadini, i soggetti economici, le formazioni sociali.
Nell’attuazione di detta politica è fondamentale il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti coloro che operano all'interno del sistema amministrativo stesso.
È questo contesto in cui è nato nel 2012 il Sistema Informatizzato per la Notifica Preliminare OnLine (SINPOL) con l’obiettivo di fornire un servizio all’utenza nella direzione della semplificazione, della dematerializzazione e del risparmio della spesa e dall’altra parte di favorire lo sviluppo di una banca dati comune fra le Istituzioni e gli Enti, al fine di sviluppare sinergie per la tutela della salute dei lavoratori, nonché per la lotta al lavoro irregolare, dall’altra.
Il sistema oggi funzionante h24 mette proponendosi come strumento di semplificazione per i cittadini umbri che aprono un cantiere, ha in realtà profondamente modificato la percezione della sicurezza del cantiere e del significato di quello che prima era considerato un mero adempimento burocratico.
Si vuole creare in SINPOL il luogo virtuale in cui fare programmazione congiunta dei controlli da effettuare nei cantieri umbri e lo scambio dei dati.
La manutenzione evolutiva comprenderà i seguenti interventi:
1. Miglioramento del servizio di assistenza on line in modo da efficientare il servizio in vista dell’incremento di apertura dei cantieri dovuto alla ricostruzione creando un modulo on line a compilazione assistita contenente:
a. Codice fiscale o cantiere per cui si chiede assistenza - aggiungere identificativo per ogni segnalazione.
b. Nome e cognome utente.
c. Allegare documento identità valido.
d. Numero telefonico di riferimento per l’assistenza.
e. Motivazione della richiesta.
2. Creazione di un’area virtuale denominata "Sopralluoghi" accedibile con specifico ruolo Sulla nuova area:
a. sono inseriti i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai Servizi PSAL e dall’Ispettorato del lavoro;
b. si possono effettuare ricerche dei cantieri da trasformare in fogli excel;
c. se il cantiere è stato visitato, sono visualizzate:
I. data visita;
II. irregolarità riscontrate (da categorizzare);
III. le attività svolte.
3. Creazione e pubblicazione di una reportistica dei dati aggregati da pubblicare on line in tempi reali.
Nuovi grafici/report per i cantieri: torta cantieri per tipologia (standard/ricostruzione ).
4. Miglioramento del motore di ricerca interno al sistema introducendo la possibilità di effettuare la ricerca per:
a. data della notifica indicando un periodo (dal ... al ...);
b. “Cantieri sisma”;
c. impresa presente nel cantiere introducendo la ragione sociale o Partita IVA;
d. cantieri afferenti ad un unico committente o responsabile dei lavori;
e. cantieri gestiti dallo stesso preposto/dirigente dell’impresa.
5. trasformazione delle ricerche in un file di esportazione "CSV" completo di tutti i dati della notifica (figure professionali ed imprese.
6. Aggiungere la funzionalità per invio automatico della notifica al competente ufficio del Comune ove vengano svolti i lavori in modo da ottemperare all’obbligo di trasmissione posto in carico al Committente ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs 81/08. Tale invio costituirà inoltre “comunicazione di inizio dei lavori” ai sensi della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
7. Aggiungere la possibilità in un cantiere di dichiarare la sospensione/ripresa dei lavori (da parte del committente o di chi ha il controllo) sia per i cantieri privati che pubblici- loggare l'operazione - broker WEBSERVICES - potrebbe essere una nuova notifica di sospensione o ripresa.
8. Aggiungere la funzionalità, anche in riferimento al precedente punto, per invio automatico della notifica al competente ufficio del Comune ove vengano svolti i lavori in modo che tale invio costituisca “comunicazione sospensione/ripresa dei lavori” ai sensi della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
9. Aggiungere funzionalità per dichiarare la chiusura di un cantiere inserendo la data di effettiva chiusura ed impedendo di inviare notifiche se il cantiere è chiuso e inviare email di notifica della chiusura ai vari attori del cantiere e anche al referente del comune in cui ricade il cantiere (email specificata in delega per l'ente). Anche in tale fattispecie l’invio costituisce “comunicazione di fine lavori” ai sensi della vigente disciplina edilizio/urbanistica.
10. Prelevare i dati in cooperazione dal sistema MUDE della ricostruzione per i cantieri finanziati dalla ricostruzione.
11. Verificare se l’impresa inserita in notifica è dotato di sistema di gestione della sicurezza certificato OHSAS 18001 con accesso in web service al Sistema di ACCREDIA o delle Camere di Commercio, dandone evidenza in notifica.
12. Verificare se l’impresa inserita in notifica è dotato di sistema asseverato di gestione della sicurezza con accesso in web service al Sistema dei CPT dandone evidenza in notifica.
13. Verificare se l’impresa inserita in notifica ha un DURC in corso e valido attraverso accesso in web service al Sistema Casse Edili/INPS/INAIL impedendo, in caso negativo, l’invio della notifica. In caso positivo trasmissione automatica del DURC dell’impresa inserita nella Notifica Preliminare alla piattaforma MUDE e/o al competente ufficio Comunale in modo da ottemperare all’obbligo di trasmissione posto in carico al Committente ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c del D.l.vo 81/08.
14. Verificare se l’impresa inserita in notifica è inserita nelle white list del Commissario di governo dandone evidenza in notifica.
15. Restituzione delle imprese inserite nelle notifiche della ricostruzione al sistema di controllo delle imprese previste in ricostruzione.
16. Invio automatico alla piattaforma MUDE delle notifiche fatte sui cantieri della ricostruzione con l’identificativo del numero MUDE assegnato alla pratica.
17. Aggiungere nuova sezione dove poter vedere la lista dei cantieri per i quali si è stati nominati coordinatori (per la sicurezza, per la progettazione, direttori dei lavori).
18. analisi privacy e sicurezza: verificare se sono necessarie modifiche per adeguamento a GDPR
19. Aggiungere la funzionalità per il caricamento dei documenti base di idoneità tecnica previsti dall’allegato XVII del D.L.vo 81/2008 nonché richiamati nel contratto tipo perfezionato dal Commissario Straordinario e in particolare:
per le imprese
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto (SE NON AUTOMATICAMENTE IMPLEMETATO DALLE BANCHE DATI CCIAA);
b) documento di valutazione dei rischi;
c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.
per i lavoratori autonomi
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo.
Per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, comunque richiesto dall’allegato XVII, se questo è in corso di validità, l’implementazione potrà avvenire automaticamente attraverso accesso in web service al Sistema Casse Edili/INPS/INAIL.
Per ognuno dei documenti sopra riportati il sistema richiede l’inserimento della data limite di validità del documento stesso.
Aggiungere a tale proposito la funzionalità automatica di invio, con congruo anticipo, di un allert (via mail e/o sms) che consentirebbe di attivarsi per garantire una continuativa conformità legislativa. Viceversa, in caso di inerzia, dopo la data di scadenza aggiungere la funzionalità automatica di invio segnalazione di non conformità ai soggetti responsabili o agli enti di controllo per orientare le proprie attività ispettive.
20. inserimento obbligatorio per ciascuna impresa presente in cantiere del nome, cognome, codice fiscale, recapiti del/i preposto/i e/o del/i dirigente/i ed eventuali dati della loro formazione.

Azione 5 - proposta dell’applicazione del DURC di congruità
Il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) è per comune definizione il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contemporaneamente la regolarità di un’impresa per quanto attiene gli adempimenti INPS, INAIL e, qualora si tratti di lavori edili, Cassa Edile.
In riferimento in particolare al settore edile, nell’ambito sia degli appalti pubblici che privati, la regolarità contributiva è stata oggetto di evoluzione interpretativa ed è stata successivamente oggetto di ulteriore regolamentazione. È stato introdotto il concetto più ampio di congruità, in aggiunta a quello di correntezza contributiva ed assicurativa. Ovvero il DURC può certificare sia la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi dei datori di lavoro (DOL), ma anche una ulteriore regolarità collegata al congruo numero di lavoratori nel cantiere specifico, in rapporto all’opera da realizzare e al numero delle ore necessarie al completamento del lavoro verificata dal sistema delle Casse edili in coerenza con la normativa tecnica specifica riguardante il calcolo del prezzo delle lavorazioni.

VANTAGGI derivanti dall’introduzione della congruità dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori:
1. implementazione di uno strumento che permettendo l’osservazione delle dinamiche del lavoro si pone quale ulteriore elemento di analisi del settore dell’edilizia ed è utile ai fini della programmazione dell’attività di vigilanza;
2. nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in quanto strumento di contenimento dell’evasione contributiva e fiscale;
3. strumento tendente a favorire la concorrenza tra le imprese, in quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali;
4. utile strumento per le stazioni appaltanti, in quanto crea di fatto una banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
5. negli interventi relativi ad opere complesse diviene un’efficace strumento per evitare i casi di impiego di lavoratori in numero diverso da quelli effettivamente denunciati agli Istituti previdenziali e assicurativi e per far emergere eventuali contratti di sub-appalti e situazioni di lavoro irregolare.
Principi su cui non può essere derogato nell’attuazione della normativa sulla congruità sono:
1. UTILITÀ: Le modalità con cui viene realizzato il provvedimento devono essere effettivamente utili al raggiungimento delle finalità esplicitate nel documento;
2. GESTIBILITÀ: L’insieme delle procedure che si andranno ad implementare deve essere effettivamente e concretamente gestibile, sia da parte di imprese e committenti che da parte degli Enti preposti, la cui attività deve essere fortemente integrata e implementata informaticamente.
Per questo le procedure devono essere precedute da un’attenta analisi dei processi in modo da realizzare una reale SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA e non un appesantimento burocratico per le imprese e in un allungamento dei tempi di risposta e di rilascio dei DURC.
Il 10 agosto 2017 nell’ambito della Cabina di Regia sulla Ricostruzione si è deciso di applicare il DURC di Congruità su tutti i cantieri del Cratere. In allegato 2, 3 e 4 è riportata la proposta fatta dalla Regione Umbria e discussa nell’ambito del tavolo della sicurezza nonché presso la struttura del Commissario di Governo.
Tale proposta è stata accolta negli obiettivi e nei suoi elementi fondamentali nell’ordinanza n.41/2017 del Commissario del Governo per la Ricostruzione che ha rimandato la definizione degli elementi tecnici di dettaglio ad un apposito accordo sottoscritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della ordinanza, dallo stesso Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30 del d.l. n. 189/2016, dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile. Gli elementi tecnici di dettaglio sono:
a. gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi di ricostruzione privata, ammessi a contributo e dei direttori dei lavori;
b. gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità);
c. le modalità calcolo dell’incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico del cratere oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita analisi;
d. i criteri di congruità della incidenza della mano d'opera nell’effettuazione dei lavori afferenti l’attività di ricostruzione pubblica e privata nei territori del cratere;
e. le modalità di svolgimento dell’attività di monitoraggio finalizzata a verificare l’adeguatezza degli indici di congruità, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dei territori;
f. le modalità di effettuazione del monitoraggio di tutti cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonché di esecuzione dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti.

 

Allegato 1

Linee di indirizzo per la vigilanza

 

PREMESSA
L'edilizia è da sempre fra i settori a cui sono rivolte prioritariamente le azioni di prevenzione e vigilanza sia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Servizi PSAL) delle ASL che dei settori ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Nonostante nel tempo si sia ottenuto un apprezzabile miglioramento del livello di sicurezza dei cantieri, testimoniato dalla riduzione degli indici infortunistici, è necessario continuare a lavorare per incrementare il livello qualitativo delle azioni di vigilanza, che significa anche aumentare l'efficacia delle attività messe in campo, evitando duplicazioni e comportamenti disomogenei.
Le presenti linee di indirizzo sono quindi rivolte al personale dei Servizi PSAL e delle Direzioni Territoriali del Lavoro che esegue la vigilanza e il controllo in edilizia e rappresentano uno strumento attraverso si riconducono le rispettive attività a principi generali comuni e condivisi, ma anche a modalità operative uniformi.

1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento si applica all'attività di vigilanza in edilizia eseguita dal personale delle ASL e della DTL su autonoma iniziativa, su delega dell'Autorità Giudiziaria, per indagine in seguito ad infortunio sul lavoro o per esposti o segnalazioni.

2 SCOPO
Queste linee di indirizzo sono state elaborate per fornire al personale addetto alle attività di vigilanza istruzioni operative per l'effettuazione dei controlli in edilizia, con l'obiettivo di:
• aumentare il livello di efficacia e di omogeneità delle azioni di vigilanza intervenendo sistematicamente sulle condizioni di rischio;
• favorire il coordinamento dell'attività di vigilanza.

3 MODALITÀ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN EDILIZIA
3.1 Indicazioni generali
L'efficacia e l'appropriatezza dell'attività di vigilanza in edilizia deve essere garantita attraverso:
- l'attivazione dell'intervento prioritariamente nei cantieri con gravi irregolarità;
- il controllo di quattro rischi prioritari:
o caduta dall'alto; o sprofondamento;
o seppellimento; o elettrocuzione;
- il miglioramento degli aspetti di tipo organizzativo e procedurale del cantiere, in particolare mediante la verifica:
o del rispetto degli obblighi in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria:
■ di concreta applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
■ di verifica della congruenza del POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio;
■ di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
o dell'adempimento degli obblighi di scambio documentale tra le diverse figure coinvolte in cantiere, in particolare:
• la trasmissione da parte dell'impresa affidataria del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
• la trasmissione da parte dell'impresa esecutrice del Piano Operativo di Sicurezza (POS) all'impresa affidataria e la successiva validazione da parte del Coordinatore per l'Esecuzione (CSE);
o della redazione del fascicolo dell'opera con i contenuti definiti all'allegato XVI del D.lvo 81/08, con particolare riferimento alle misure da adottare per i lavori in quota; o dell'avvenuto controllo da parte del committente o del responsabile dei lavori o del datore di lavoro dell'impresa affidataria in caso di subappalto, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici, imprese affidatane e lavoratori autonomi prevista dall'allegato XVII del D.lvo 81/2008 e s.m.i.; o degli atti di accesso in cantiere del CSE nelle fasi critiche individuate dal PSC e comunque nelle fasi di lavorazione maggiormente a rischio (scavo, lavori in quota, interferenza tra macchine/attrezzature complesse, rischio elettrico, organizzazione del cantiere);
- la vigilanza di fase, ovvero la valutazione della corrispondenza e adeguatezza fra la fase dei lavori (es. scavo, elevazione delle murature, solai, tetto etc.) e la relativa parte specifica del Piano Operativo di Sicurezza, nonchè fra il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Controllo, prestando attenzione anche alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera;
- la verifica della formazione e dell'addestramento ricevuta dalle diverse figure della prevenzione in azienda rispetto a:
• coerenza dei contenuti e della durata del percorso formativo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente;
• requisiti dei formatori per verificare l'aderenza a quanto previsto dalla normativa vigente;
• partecipazione al percorso formativo dimostrata attraverso idonea documentazione.
Si dovrà inoltre prestare particolare attenzione agli obblighi di formazione, informazione ed eventuale addestramento previsti dai Titoli del D.lvo 81/2008 e s.m.i. successivi al I e nello specifico a:
o formazione, informazione e addestramento all'uso di Dispositivi di Protezion e Individuale di III categoria (art. 77 commi 4 e 5);
o formazione, informazione e addestramento degli operatori incaricati all'uso di attrezzature di cui all'art. 71 (art. 73 comma 4);
o Formazione teorico pratica del preposto e dei lavoratori addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (art. 136 comma 6).

3.2 Vigilanza
3.2.1 Selezione del cantiere da sottoporre ad ispezione

La selezione del cantiere può avvenire:
• per estrazione dall'archivio delle notifiche preliminari inviate ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ai sensi dell'art. 99 del DLgs 81/08.
• per valutazione "a vista".

3.2.1.1 Selezione dall'archivio delle notifiche preliminari
Sulla base delle informazioni derivanti dalla notifica preliminare i cantieri che devono prioritariamente essere sottoposti a controllo sono quelli:
a. ad "elevato rischio" quando, per tipologia di lavorazione svolta (es. cantieri per nuove costruzioni, ristrutturazioni, rifacimento di coperture, montaggio prefabbricati, rimozione di eternit, scavi in trincea), per dimensione del cantiere (es. importo lavori = > 1.000.000 di €, Grandi Opere Infrastrutturali) o per particolare estensione o complessità delle lavorazioni (es. elevato numero di imprese che insistono nello stesso cantiere) può essere previsto un rischio elevato di caduta dall'alto, sprofondamento, seppellimento o elettrocuzione;
b. "atipici" , in presenza dei seguenti elementi distintivi:
- lavori pubblici con forte ribasso d'asta;
- lavori pubblici e privati con presenza di un elevato numero di sub-appalti;
- imprese risultate ripetutamente oggetto di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza;
- se riconducibili in numero eccessivo allo stesso coordinatore per la sicurezza e la progettazione o coordinatore per la sicurezza e l'esecuzione.

3.2.1.2 Selezione per valutazione " a vista"
I cantieri devono essere selezionati per l'ispezione quando, ad una valutazione "a vista":
a. mostrano evidenti irregolarità o comunque condizioni di pericolo che possono favorire il rischio di infortunio. In particolare andrà prestata attenzione ai rischi di:
- caduta dall'alto/sprofondamento;
- caduta di materiali dall'alto;
- seppellimento;
- elettrocuzione (interferenza fra linee elettriche aeree e macchine/attrezzature);
b. vi è la presenza di macchine/attrezzature complesse (es. gru, autobetonpompe) e/o un rischio di interferenza fra le stesse;
La valutazione "a vista" è inoltre indispensabile per individuare, nei cantieri già selezionati preliminarmente dall'archivio delle notifiche, il periodo in cui le lavorazioni più rischiose vengono eseguite, in modo da attivare tempestivamente la vigilanza.

3.2.2 Ispezione del cantiere
L'ispezione del cantiere, da effettuare preferibilmente in coppia, prevede:
a) uno o più sopralluoghi tra cui l'eventuale sopralluogo per la verifica dell'adempimento alla prescrizione;
b) la valutazione della documentazione;
• la redazione di atti (scheda di sopralluogo, verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 20 D.lvo 758/94, verbale di verifica dell'adempimento alla prescrizione ai sensi dell'art. 21 D.lvo 758/94, verbale di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 354 del c.p.p., verbale di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 del c.p.p., atto di trasmissione di notizia del reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.
Il sopralluogo consente la classificazione dei cantieri in base al livello di rischiosità per l'adozione degli atti conseguenti, come da schema che segue:

Cantieri con priorità 1
Rientrano in questa casistica i cantieri "con gravi irregolarità" in vi è la presenza di un grave ed imminente pericolo di infortunio che non può essere eliminato con un intervento immediatamente fattibile. In tali cantieri si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati;
c) determinare l'interruzione immediata delle lavorazioni a rischio attraverso il sequestro preventivo ex 321 CPP o prescrizione di cessazione immediata ex art 20 c. 3 del D.Lgs 758/94.
Cantieri con priorità 2
Rientrano in questa casistica i cantieri "con gravi irregolarità" in cui vi è la presenza di un grave ed imminente pericolo di infortunio che può essere eliminato con un intervento immediatamente fattibile in cui si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati e/o il verbale ex art. 301 bis DLgs 81/08.
A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che potrebbero rientrare nella definizione di cantiere con gravi irregolarità.
 

LAVORI IN QUOTA

• senza opere provvisionali

• con ponteggi privi di parapetto completo

• su piano di calpestio incompleto o formato da tavole inidonee

• senza adeguati D.P.I. anticaduta

• senza l'idoneità dell'attrezzature per svolgere le lavorazioni in quota

LAVORI SU SUPERFICI "NON PORTANTI" (AD. ES. ETERNIT)

• senza adeguati D.P.I. anticaduta collettivi e/o individuali

• senza idonee misure di protezione collettiva

LAVORI DI SCAVO SUPERIORI A 1,5 M., IN TRINCEA O A FRONTE APERTO CON POSTAZIONI DI LAVORO, A PIÈ DI SCAVO

• senza puntellature, armature o simili, quando la consistenza del terreno non dia garanzia di stabilità (accertata da relazione tecnica) anche in relazione alla pendenza delle pareti

• senza idonee armature e precauzioni atte ad evitare l'indebolimento delle fondazioni nei lavori di scavo in sotto-murazioni

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AEREE

• quando vi è la possibilità di contatto fra le linee elettriche e le macchine complesse o attrezzature che operano in prossimità delle stesse


Cantieri con priorità 3
Rientrano in questa casistica i cantieri che presentano irregolarità non comprese nei punti precedenti, in cui si dovrà:
a) effettuare la vigilanza di fase come definita nel paragrafo 3;
b) redigere il verbale ex 758/94 ai soggetti interessati e/o il verbale ex art. 301 bis DLgs 81/08.
Cantieri con priorità 4
Rientrano in questa casistica i cantieri in cui non si riscontrano irregolarità, ma in cui è possibile avviare azioni migliorative, in cui si dovrà: a) redigere il verbale di disposizione art. 10 DPR 502/55.

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo Unico per la sicurezza.
• D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale.
• D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative ai Dispositivi di protezione Individuale.
• D.M. 22 maggio 1992, n. 466 - Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.
• D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
• Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
• Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012 , concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,e successive modifiche e integrazioni.
Normativa regionale
• Legge regione Umbria n. 40 del 20-11-1998 Modificazioni ed integrazioni della L.R. 12/8/1994, n. 27 - Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.
• Legge regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3 - Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.
• LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 16-Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto.

 

Allegato 2

Il modello “cantiere complesso” nella ricostruzione post sisma 2016

Gli infortuni in ambiente di lavoro sono da tempo oggetto di attente analisi in merito all'incidenza, alla tipologia, alle cause e alle conseguenze; il sistema di analisi della dinamica e delle cause di infortunio INFORMO dimostra che oltre la metà degli infortuni mortali e gravi sono legati ad aspetti di processo o procedurali (“Attività infortunato” ed “Attività di terzi”); l'elemento in comune che viene messo in luce è che il “problema di sicurezza” maggiormente riscontrato è “l'errore di procedura”, a sua volta legato ad una pratica scorretta o alla carente formazione, informazione o addestramento dei lavoratori.
È quindi evidente come fra i fattori che spiegano la non adeguata gestione dei rischi lavorativi vi sia la tendenza sia da parte dei lavoratori che del datore di lavoro a sottovalutare il rischio, la mancanza di una formazione e di un addestramento che orienti in concreto i comportamenti, istruzioni e procedure spesso difficili da comprendere soprattutto per lavoratori con basso livello di istruzione o di altre nazionalità.
Del resto già in passato i risultati del monitoraggio nazionale sull'applicazione del D.Lgs. 626/94, condotto tra il 2000 ed il 2003, interessando ben 8.138 aziende di ogni settore e dimensione in quasi tutte le Regioni italiane, avevano evidenziato da un lato come l'attività di formazione fosse una di quelle in cui si riscontrava maggior evasione dall'obbligo e una inadeguata qualità, dall'altro come, tra le carenze qualitative, particolarmente grave fosse l'assoluta disattenzione al momento di verifica dell'efficacia della formazione effettuata. In sostanza, non più del 20% delle aziende si curava di accertare che le risorse impegnate nella formazione producessero risultati tangibili e verificabili non solo in campo di apprendimento, ma anche di modifica dei comportamenti sul campo.
Se guardiamo alla formazione come misura di sicurezza, la normativa ci chiede - a fronte di rischi lavorativi - “l'adozione di misure di sicurezza che eliminino o riducano, nei limiti del tecnicamente fattibile, la loro entità o quella delle conseguenze del loro verificarsi”. In questo senso la formazione alla sicurezza “è l'unica misura che può essere validamente opposta alle situazioni di rischio residuo”: è dalla formazione che può derivare da parte del lavoratore il comportamento idoneo a “tenere sotto controllo un rischio quando tutte le altre misure poste in atto non siano state in grado di eliminarlo”.
È quindi palese che vi è la necessità di processi di apprendimento più efficaci, i quali devono avere come obiettivo non solo di aumentare le conoscenze, le competenze, le abilità in materia di sicurezza, ma soprattutto di modificare gli atteggiamenti, le norme implicite nei gruppi di lavoro e, in ultima istanza, i comportamenti operativi in campo di sicurezza.
Sulla base di queste considerazioni con il Piano Regionale della Prevenzione 20142018 si è voluto sperimentare un modello innovativo di formazione applicato al settore dell'edilizia attraverso una collaborazione fra diversi enti, in primis l'INAIL, il CESF e il TESEF e la ASL con l'obiettivo di validare un modello di gestione del cantiere che va oltre il mero rispetto della normativa.
Il modello di formazione è ispirato all'analisi dei comportamenti nella convinzione che, concentrandosi sul comportamento agito, quindi prima che l'evento lesivo accada, attraverso sistemi di rinforzo positivo (se il comportamento è corretto) o negativo (se il comportamento è scorretto) immediatamente a ridosso del comportamento messo in atto, si possa garantire il progressivo aumento della frequenza, dell'intensità e della durata dei comportamenti sicuri. Questa modalità è stata perlopiù applicata in aziende di tipo industriale.
La sfida di questo progetto è stata quella di adattare una metodologia sperimentata in altri settori, perlopiù di tipo industriale, ai cantieri edili, una tipologia produttiva di particolare complessità e criticità dal punto di vista della sicurezza, in continuo mutamento e con una organizzazione molto diversa da quella degli altri contesti produttivi. L'obiettivo era quello di fornire ai datori di lavoro uno strumento che, attraverso l'osservazione dei comportamenti, lo studio e analisi degli stessi, la socializzazione e la discussione dei risultati con tutti i lavoratori coinvolti, l'utilizzo di sistemi di rinforzo positivo e negativo dei comportamenti, migliori la percezione del rischio dello stesso e dei propri dipendenti e favorisca quindi l'adozione di comportamenti sicuri. Queste azioni anche nella prospettiva del miglioramento continuo del sistema di prevenzione attuando quanto indicato dall'articolo 20 del D.Lgs. 81 del 2008 che disciplina l'obbligo dei lavoratori di cooperare nella creazione di un sistema di sicurezza.
Al progetto hanno aderito 9 imprese, 8 nella provincia di Perugia e 1 nella provincia di Terni, 118 lavoratori formati e un totale di 59 incontri di formazione. Sono stati registrati 2985 comportamenti in 177 check list compilate in circa un anno di osservazione. Seppur il campione di aziende coinvolte non è ampio i risultati hanno dimostrato una modifica dei comportamenti nel corso dell'intervento, in particolare per quel che riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e una modifica della percezione del rischio.
Tale modello può trovare applicazione nei cantieri della ricostruzione post sisma 2016, declinato con le modalità sotto-descritte. Inoltre è intenzione di sviluppare in questa seconda fase di applicazione del modello azioni di promozione della salute nelle aziende edili impegnate nella ricostruzione. Come oramai dimostrato l'ambiente di lavoro rappresenta un contesto di grande interesse per la promozione della salute; è infatti il luogo in cui le persone passano la maggior parte del proprio tempo, dove è possibile raggiungere la fascia di popolazione adulta, difficilmente raggiungibile in altri contesti comunitari e è anche un ambito in cui si stabiliscono dinamiche relazionali che possono influenzare stili di vita e comportamenti. Sicuramente nel cantiere è più difficile portare avanti un programma di promozione della salute rispetto ad un insediamento produttivo fisso. Il progetto cantiere complesso dà però l'occasione di incontrare i lavoratori in modo strutturato e pertanto è possibile mettere in campo azioni che fanno perno sugli operatori della ASL e sul medico competente.

Obiettivo 1 Migliorare la gestione della sicurezza nel cantiere favorendo l’adozione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori e del datore di lavoro

Azioni
Coinvolgimento delle aziende

Il progetto si realizzerà in cantieri sia pubblici che privati della ricostruzione post sisma 2016; al fine di poter garantire lo svolgimento di tutte le fasi del progetto, che durerà complessivamente circa un anno, l'importo dei lavori del cantiere, sia pubblico che privato, deve essere almeno pari a 500.000 euro. Sarà altresì possibile, in analogia a quanto fatto nel progetto appena concluso, coinvolgere imprese operanti in cantieri concentrati in un piccolo territorio uniforme dal punto di vista delle lavorazioni (un piccolo centro, un borgo da restaurare, ecc.). Le aziende saranno reclutate dal CESF.
Individuazione del gruppo di lavoro aziendale

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Tecnico dell'ente bilaterale dell'edilizia esperto delle attività, è formato da: datore di lavoro o RSPP aziendale, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, medico competente dell'azienda ed eventualmente da un esperto della sicurezza aziendale.
Condivisione degli strumenti per la realizzazione del progetto:
Gli strumenti devono essere condivisi all'interno del gruppo di lavoro e sono:
a) check-list per la valutazione della documentazione aziendale (All. 1 check-list)
b) Procedura per condurre le osservazioni e griglia per l'osservazione comportamentale (si veda la fase 5)
c) Check-list e delle griglie di osservazione comportamentale per i lavoratori (All. 2 - Scheda per la registrazione dei comportamenti)
d) Modello per segnalazione “near miss” (All. 3 - Scheda segnalazione near miss)
Verifica degli adempimenti per la sicurezza

Il modello può essere applicato esclusivamente da aziende che rispettano la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto il tecnico dell'ente bilaterale deve verificare che l'azienda abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare, in collaborazione con un esperto di sicurezza dell'azienda, verificando la documentazione relativa alla sicurezza attraverso il confronto con quanto indicato nella check-list (allegato 1).
Il CESF in collaborazione con Regione, ASL e Ispettorato dovrà realizzare una piattaforma digitale per la messa in trasparenza della documentazione aziendale relativa alla sicurezza (POS e PIMUS) inviata in formato elettronico da ciascuna impresa e della documentazione prevista dalla check list, che possa essere accessibile agli organi di vigilanza (Servizi PSAL e Ispettorato Territoriale del lavoro);
Analisi documentali
Il Tecnico (in collaborazione con un esperto di sicurezza dell'azienda):
- Analizza le fasi lavorative a maggior rischio presenti nel cantiere nel quale si intende implementare la procedura;
- Analizza gli incidenti/infortuni negli ultimi tre anni (sulla base di quanto indicato nel registro infortuni);
- Analizza i “near miss” (se già rilevati) e gli esiti dell'attività di vigilanza.
Questa fase di valutazione/analisi ha l'obiettivo di verificare preliminarmente se siano emerse criticità rispetto alla sicurezza sul lavoro, in modo da orientare meglio le fasi lavorative da osservare con maggiore dettaglio e nelle quali implementare la procedura.
Incontri formativo-motivazionali
Il gruppo di lavoro provvederà a:
1. Realizzare un primo incontro formativo-motivazionale con i lavoratori per spiegare il progetto e le procedure che si intendono realizzare; a questo primo incontro parteciperà anche un tecnico del Servizio PSAL. Obiettivo di tale incontro è favorire la partecipazione convinta ed attiva dei lavoratori alle attività pianificate e l'individuazione, su base volontaria, dei primi lavoratori che ricopriranno il ruolo di osservatori (leader) e preparare gli stessi all'osservazione.
2. Realizzare brevi incontri formativi motivazionali per preparare i lavoratori a ricoprire il ruolo di osservatori, detti anche “leader”; durante questa fase oltre a spiegare al leader le modalità per registrare i comportamenti è necessario fornire indicazioni su come realizzare il feed back con i lavoratori. In genere si utilizza un processo di feed-back a tre fasi, che funziona sia in modo positivo che correttivo:
- descrivere il comportamento osservato;
- discutere il potenziale impatto sul lavoratore ed i suoi collaboratori;
- ascoltare quello che il lavoratore ha da dire e quindi registrarlo fare una proposta precisa che puntualizzi cosa dovrebbe fare di diverso.
La formazione avrà una attenzione particolare al lavoratore straniero per permettere la partecipazione consapevole al progetto: a tal fine tutti i lavoratori stranieri dovranno effettuare un test di valutazione della conoscenza della lingua italiana e, se necessario, verranno coinvolti in un corso di lingua italiana.
Osservazioni
Questa fase di “osservazione e registrazione comportamentale” è svolta dal lavoratore - osservatore (leader) con il supporto del tecnico; egli dovrà osservare e registrare i comportamenti tenuti dai lavoratori dell'impresa in modo rigorosamente anonimo.
Il gruppo di lavoro preliminarmente dovrà:
• Identificare le aree da esaminare
• Fissare il numero minimo di osservazioni da raggiungere in un arco di tempo prefissato (es. mensilmente)
Il lavoratore - osservatore dovrà monitorare per il periodo di tempo prestabilito (es. 1 ora) il comportamento tenuto dai lavoratori durante lo svolgimento della loro normale mansione lavorativa. L'esito di ogni singola osservazione (comportamento sicuro o insicuro) verrà riportato nell'apposita scheda (in modo rigorosamente anonimo). Nel rispetto delle indicazioni ricevute durante la formazione di cui all'attività 2.5, il lavoratore - osservatore provvederà a fornire i feed-back ai lavoratori osservati, contribuendo in questo modo a rinforzare i comportamenti sicuri e a scoraggiare quelli insicuri.
Incontri periodici con i lavoratori
Il gruppo di lavoro effettua brevi incontri con periodicità di almeno uno ogni 30 giorni con ristretti gruppi di lavoratori in cui verranno discussi i risultati delle osservazioni svolte. Tali incontri hanno il duplice effetto di coinvolgere sempre di più i lavoratori nella realizzazione del progetto e di evidenziare i principali rischi e comportamenti corretti rispetto alle fasi prese in considerazione. A ciò si aggiunga che tali incontri diventano anche formativi in merito all'utilizzo delle schede per la registrazione dei comportamenti e quindi delle osservazioni diventando un importante strumento di rendicontazione.
I dati registrati nelle schede dagli osservatori vengono analizzati dal gruppo di lavoro e resi fruibili mediante l'utilizzo di grafici che verranno poi illustrati e discussi durante le riunioni con i lavoratori e con la direzione aziendale.
È quindi opportuno definire le linee guida per l'uso dei grafici.
I grafici dovrebbero essere due per ciascuna area di lavoro: uno che riporta la percentuale di sicurezza ricavata dai dati di osservazione e l'altro che mostra la percentuale di osservazioni completata ogni settimana.
Riesame delle procedure codificate dall’impresa
Il gruppo di lavoro provvede ad analizzare le informazioni raccolte e le confronta con le indicazioni contenute nei vari documenti per la sicurezza (es. POS) per verificare eventuali non conformità nelle procedure ed apportare eventuali azioni correttive.
Premi e celebrazioni

I programmi premio per la sicurezza sono un mezzo per celebrare i successi dei lavoratori che lavorano in sicurezza e di coloro che danno un apporto utile.
I premi devono essere dati sui comportamenti che promuovono la sicurezza e quindi per tutte le attività che direttamente o indirettamente contribuiscono alla sicurezza e al benessere di tutti i colleghi. Non fanno riferimento al periodo senza incidenti.
In ogni caso si possono prevedere piccoli incentivi basati sui dati delle osservazioni per garantire il mantenimento della sicurezza sul posto di lavoro, nell'eventualità di non avere avuto neanche un giorno lavorativo perso per infortunio.
Il più semplice processo premiante per la sicurezza consiste in un massiccio uso dei riconoscimenti individuali sotto forma di apprezzamento (rinforzo positivo) che può essere manifestato in ambito aziendale sotto forma pubblica o privata. Tutti i premi dovrebbero essere accompagnati da una chiara e precisa descrizione di ciò che è stato fatto per ottenere il premio e da un'espressione di apprezzamento. Si dovrebbero usare premi di valore commerciale relativamente basso.
Il gruppo di lavoro crea un programma di incentivi rivolto a gratificare i lavoratori che con impegno e professionalità hanno attuato comportamenti che promuovono la sicurezza.
Tre i passaggi fondamentali:
1. Ideare un programma premi per la sicurezza
2. Sostenere il programma premi per la sicurezza già in atto
3. Erogare incentivi e compensi collegati al processo di sicurezza Tre i criteri di cui poter tenere conto per stabilire la premialità:
• Identificare il personale
• Individuare il premio
• Decidere il momento di consegna

Obiettivo 2 Promuovere la salute fra i lavoratori che operano nella ricostruzione

Azioni
Realizzazione di programmi di informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro rispetto a stili di dita e prevenzione delle MCNT

Il coinvolgimento dei lavoratori in un percorso formativo strutturato è utile per garantire una informazione anche rispetto agli stili di vita e alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili.
Dovranno essere inoltre messi a disposizione anche dei lavoratori materiali informativi di supporto e di informazione in tema di promozione della salute.
Counselling breve antifumo nel corso della sorveglianza sanitaria
Si intende coinvolgere i medici competenti delle imprese affinché promuovano la disassuefazione dal fumo dei lavoratori impiegati nelle stesse nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria; una parte dei medici che operano nel territorio regionale sono già stati coinvolti in un percorso formativo volto a migliorare le loro competenze per effettuare nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria annuale il counselling breve antifumo.

 

PROPOSTA PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA COMPRENSIVO DELLA CONGRUITà DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA NEI CONTRATTI INERENTI GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E SS.
 

La definizione che solitamente viene data di "Documento unico di regolarità contributiva" è quella di "certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori) verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento".
Tale certificato assume oggi particolare rilevanza per tutti gli operatori del mercato in quanto rileva per la stessa sopravvivenza dell'impresa che, in mancanza di DURC, non può operare nel settore degli appalti pubblici, in quello degli appalti privati in edilizia e non può usufruire di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti e di benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Proprio in riferimento al settore specifico degli appalti, sia pubblici che privati, il concetto della regolarità contributiva ha subìto una lunga evoluzione normativa che ha portato, perlomeno sulla carta, ad un concetto di "regolarità allargata", nel senso che il panorama della regolarità contributiva è stato sostanzialmente ampliato, richiedendosi un DURC oltre che regolare, anche congruo: trattasi di un DURC che certifica non solo la regolarità "formale" degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, ma anche la regolarità "sostanziale" dell'impresa, dal momento che deve risultare congruo il rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.

VANTAGGI derivanti dall'introduzione della congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori:
1) utile strumento per l'osservazione, da parte dei soggetti istituzionali, delle dinamiche del lavoro;
2) nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in quanto strumento di contenimento dell'evasione contributiva e fiscale;
3) strumento tendente a favorire la concorrenza tra le imprese, in quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non rispettano in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento, gli obblighi previdenziali;
4) utile strumento per le stazioni appaltanti, in quanto crea di fatto una banca dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare;
5) per gli interventi relativi ad opere complesse (ad es. ospedali), strumento per evitare i casi aberranti di esecuzione con un numero esiguo di lavoratori tutti regolarmente denunciati e per i quali sono stati versati integralmente i contributi, evidenziandosi in tal caso una palese incongruenza tra il costo dell'opera e il costo della manodopera impiegata per l'esecuzione.

SITUAZIONE ATTUALE
Nel nostro ordinamento è stato già introdotto il concetto di "DURC comprensivo della congruità dell'incidenza della manodopera" (cfr. art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così recita: "Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.").
Ad oggi l'accordo con il Ministero non è stato ancora assunto e pertanto, con l'unica eccezione della Regione Umbria (vedi infra), il principio rimane inattuabile.
Per quanto attiene al panorama normativo dettato in materia di ricostruzione a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e ss., l'art. 35 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante " Tutela dei lavoratori", ai commi 1 e 2 prevede che "la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità' contributiva (DURC). La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi". Inoltre, al comma 3, si prevede che le "Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi ((presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo)).".
Anche INPS e INAIL sono intervenuti al riguardo, rispettivamente, con i messaggi n. 2174 del 25/05/2017 e n. 9 del 26/05/2017, con i quali è stata imposta alle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione l'apertura di una apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere, in attuazione di quanto previsto all'art. 35, comma 2, del sopra citato d.l. n. 189/2016.
Da evidenziare inoltre:
• la volontà comune, manifestata dal Commissario del Governo Vasco Errani, dai Presidenti delle 4 regioni coinvolte dagli eventi sismici, da ANCE e da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, nel verbale di incontro del 26 luglio 2017, di "creare un sistema di monitoraggio dell'applicazione delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di realizzare un portale dedicato per il monitoraggio dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle denunce di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri settori)";
• l'accordo, stipulato in data 6 luglio 2017, delle parti sociali edilizia industria del Cratere, per la richiesta di un'ordinanza dedicata al tema della congruità dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti la ricostruzione centro Italia post sisma 2016.

L'ESPERIENZA DELLA REGIONE UMBRIA IN MATERIA DI DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA.
La Regione Umbria, valutata positivamente l'esperienza maturata in Umbria con il Documento unico di regolarità contributiva comprensivo della congruità per i lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 1997 e ss., con l. r. n. 1/2004, poi confluita nella l.r. 21 gennaio 2015, n. 1. Testo unico governo del territorio e materie correlate (per i lavori privati in edilizia) e con legge regionale n. 3/2010 (per i lavori pubblici), ha fornito una organica disciplina sul DURC, che consente, accanto alla verifica della regolarità contributiva, anche la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera.
L'estensione della verifica di regolarità anche alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere è stata resa possibile grazie al fatto che la Giunta regionale ha provveduto all'individuazione degli indici di congruità, tramite l'analisi approfondita del costo della manodopera necessaria alle varie lavorazioni.
Da evidenziare che l'introduzione della congruità, effettuata dalle Casse edili del territorio, non si è tradotta in appesantimento burocratico, dal momento che la risposta in merito viene rilasciata in 3/5 giorni.

PROPOSTA
Quanto sopra esposto consente di presentare la seguente proposta che, a maggiore specificazione dei contenuti della normativa dettata in materia di ricostruzione, possa dettagliare un concetto di DURC comprensivo della congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori.
1) Il principio di DURC comprensivo della congruità dell'incidenza della manodopera trova applicazione per tutti gli interventi di ricostruzione, sia pubblici che privati;
2) Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto con le seguenti modalità:
per gli interventi pubblici il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e per gli interventi privati i committenti privati avvalendosi dei propri tecnici, verificano:
a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la sola regolarità formale contributiva (DURC ON LINE);
b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità formale contributiva (DURC ON LINE) e con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;
(Da rilevare che la richiesta del DURC per gli interventi pubblici e privati è stata posta, rispettivamente, in capo al RUP e al committente privato tramite i propri tecnici, anziché in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, come prevede l'art. 35 del D.L. n. 189/2016, in quanto tale richiesta è uno degli elementi fondanti la verifica della idoneità tecnica dell'impresa affidataria/esecutrice, da eseguire ai sensi di quanto previsto all'art. 90 del D.l.gs. n. 81/2008);
3) Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente ed è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa il requisito della regolarità contributiva e delle congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori.
4) In caso di inadempienza contributiva relativamente alla congruità dell'incidenza della manodopera
viene trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento alla Cassa edile/Edilcassa.
5) Individuazione indici di congruità: gli indici di congruità scaturiranno da apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario del cratere. L'indice sarà individuato in fase di progettazione dal progettista ed in fase di esecuzione e fine lavori dal Direttore dei lavori. La Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare la congruità, utilizzerà un margine di tolleranza stabilito. Verrà condotta apposita attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici, anche in relazione alle specifiche esigenze/caratteristiche dei territori del cratere.
6) Condivisione, tra gli Enti preposti al controllo dei territori del cratere, di un sistema informatizzato
georeferenziato, già presente in Umbria, condiviso con Casse edili/Edilcasse, ASL, Ispettorato del lavoro, CPT, Comuni, Guardia di Finanza, che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti, dei controlli effettuati dagli organi preposti sui cantieri e delle irregolarità riscontrate.
Il sistema è SINPOL (Sistema Invio Notifica Preliminare On Line) in cui i dati della notifica preliminare comprendono, per tutte le imprese presenti in cantiere, tutti i dati previsti come necessari nell'incontro del 26 luglio 2017.

 

Testo articolato

Art. …
Documento unico di regolarità contributiva negli interventi di ricostruzione pubblici e privati

 

3) Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto con le seguenti modalità:
per gli interventi pubblici il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e per gli interventi privati i committenti privati avvalendosi dei propri tecnici, verificano:
a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la sola regolarità formale contributiva (DURC ON LINE);
b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità formale contributiva (DURC ON LINE) e con la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori;
2. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente ed è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa il requisito della regolarità contributiva e della congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori.
3. In caso di inadempienza contributiva relativamente alla congruità dell'incidenza della manodopera
viene trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento alla Cassa edile/Edilcassa.
4. Il calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori è effettuato
sulla base degli indici di congruità, individuati a seguito di apposita analisi delle lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del prezzario del cratere. L'indice di congruità per ogni intervento è calcolato, sulla base degli indici individuati, in fase di progettazione dal progettista, in fase di esecuzione e fine lavori dal Direttore dei lavori. La Cassa edile/Edilcassa, nel rilasciare la congruità, utilizza un margine di tolleranza stabilito. Verrà condotta apposita attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'adeguatezza degli indici, anche in relazione alle specifiche esigenze/caratteristiche dei territori del cratere.
5. Al fine di effettuare il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti, dei controlli da
parte degli organi preposti sui cantieri e delle irregolarità riscontrate, è utilizzato il sistema informatizzato georeferenziato SINPOL (Sistema Invio Notifica Preliminare On Line), condiviso con Casse edili/Edilcasse, ASL, Ispettorato del lavoro, CPT, Comuni, Guardia di Finanza.

 

ALLEGATO 4

LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 

Premessa
Le presenti linee guida sono predisposte al fine di supportare l'attività di tutti i tecnici che devono indicare per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata l’incidenza della manodopera ai fini della richiesta di rilascio del DURC di congruità.
La definizione che solitamente viene data di "Documento unico di regolarità contributiva” è quella di "certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per le imprese edili ed affini) verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”. Tale certificato assume oggi particolare rilevanza per tutti gli operatori del mercato in quanto rileva per la stessa sopravvivenza dell’impresa che, in mancanza di DURC, non può operare nel settore degli appalti pubblici, in quello degli appalti privati in edilizia e non può usufruire di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti e di benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Proprio in riferimento al settore specifico degli appalti, sia pubblici che privati, il concetto della regolarità contributiva ha subito una lunga evoluzione normativa che ha portato, perlomeno sulla carta, ad un concetto di "regolarità allargata”, nel senso che il panorama della regolarità contributiva è stato sostanzialmente ampliato, richiedendosi un DURC oltre che regolare, anche congruo: trattasi di un DURC che certifica non solo la regolarità "formale” degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, ma anche la regolarità "sostanziale” dell’impresa, dal momento che deve risultare congruo il rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione per cui sono stati pagati i contributi.
Il vantaggio derivante dall’introduzione della verifica di congruità della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori consiste nell’aver creato uno strumento che:
1. costituisce una forma di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in quanto determina il contenimento dell’evasione contributiva e fiscale;
2. favorisce la concorrenza tra le imprese, in quanto evita che possano essere avvantaggiate le imprese che non rispettano gli obblighi previdenziali in tutto o in parte, anche sotto il profilo del non tempestivo adempimento;
3. utile all’osservazione, da parte dei soggetti istituzionali, delle dinamiche del lavoro;
4. evita i casi aberranti in cui è dichiarato un numero di lavoratori regolarmente denunciati decisamente esiguo rispetto all’entità delle lavorazioni da effettuare ed al costo totale dell’opera. per gli interventi relativi ad opere complesse (ad es. ospedali).

1. Calcolo dell’indice di incidenza della manodopera riferito ad un intervento
Sostanzialmente il concetto di congruità mette a confronto il numero di operai e la quantità di ore di presenza in cantiere (costo della manodopera necessaria) con l’entità economica dell’intervento.
Il calcolo individuato nelle presenti linee guida consente l’implementazione informatica degli indici
Gli operai necessari alla realizzazione dell’intervento dovranno essere regolari ovvero per loro dovranno essere stati versati i relativi contributi previdenziali e assicurativi.
Il calcolo dell’incidenza della manodopera si basa quindi sull’elaborato di progetto che riporta la valutazione economica dell’intervento e cioè il Computo metrico estimativo.
Il computo metrico è costituito dalla sommatoria dei prodotti del costo delle singole lavorazioni per la quantità prevista da progetto delle lavorazioni stesse.
Il costo delle singole lavorazioni è rilevato dal Prezzario del cratere approvato con l’ordinanza 7/2016 dal Commissario del governo per la Ricostruzione nonché dalle analisi dei prezzi eventualmente formulate dal progettista incaricato (per lavori non presenti nel suddetto elenco prezzi).
Di fatto il costo di ogni singola lavorazione contiene al suo interno la quantificazione del tempo impiegato da una squadra di operai per eseguirla.
La squadra è comprensiva anche degli operatori adibiti all'uso dei mezzi.
I tempi, così come la determinazione della squadra tipo, sono calcolati con criteri di rilevazione mediati ma comunque nel settore degli appalti di lavori la conoscenza dei tempi associati alla maggior parte delle lavorazioni ormai è condivisa dai tecnici.
È quindi possibile associare ad ogni singola lavorazione un’aliquota percentuale che rappresenta la quota parte di costo di manodopera contenuto nel costo della lavorazione.
Sono quindi determinati per lavorazioni omogenee così come classificate dal prezzario del cratere gli indici che contengono la percentuale di costo totale da associare ad ogni singola lavorazione ed ottenere la somma della manodopera necessaria all’esecuzione dell’intero intervento.
Gli indici percentuali sono quindi calcolati, omogenizzati e raggruppati per classi e pubblicati sul Prezzario del Cratere.
Nella prossima edizione del Prezzario del cratere la percentuale di manodopera da utilizzare per determinare l’incidenza della manodopera e il costo della manodopera associato alla lavorazione è riportato in colonne poste a destra del prezzo associato alla lavorazione.
II costo della manodopera utilizzato è calcolato al netto di spese generali 15% e utili d’impresa 10%.
L’incidenza della manodopera per ciascuna classe è pari al rapporto medio tra il costo della manodopera contenuta nelle analisi prezzi ed il costo della lavorazione.
Il costo della manodopera associata ai costi delle lavorazioni della sicurezza (capitolo F del Prezzario del Cratere) deve essere calcolato e deve essere sommato al costo della manodopera associato al computo delle lavorazioni necessarie per eseguire l'opera perché anche questa è manodopera impiegata in cantiere.
Sui nuovi prezzi eventualmente formulati dal progettista incaricato, l’aliquota percentuale di manodopera sarà estratta dall’analisi dei prezzi elaborata.
Sulla valutazione della manodopera necessaria comunque il progettista potrà applicare delle percentuali correttive che aumentino il costo totale tenendo conto di particolari condizioni e difficoltà in cui si trovi il cantiere.

1.1. Calcolo della manodopera in fase di progetto
Il progettista indica in fase progettuale la percentuale di manodopera necessaria a realizzare l’intervento secondo il seguente schema di calcolo:
a) individua per ciascuna lavorazione sulla base del computo la quantità ed il costo della lavorazione e lo moltiplica per l’indice di incidenza della manodopera riportata nel Prezzario del Cratere per quel singolo articolo appartenente a quella classe ottenendo un costo di manodopera stimato per ciascun articolo;
Il costo individuato è al netto di spese generali ed utile d’impresa;
b) somma i costi delle manodopera ottenuti come al punto a) ottenendo il “costo totale della manodopera dell’intervento";
c) L’incidenza percentuale della manodopera dell’intervento è il rapporto tra il costo totale della manodopera dell’intervento ed il costo totale dell’intervento come da computo.
L’incidenza percentuale della manodopera dell’intervento è dato essenziale e obbligatorio da indicare nella notifica preliminare di cui al d.lgs.81/2008 insieme ai costi della sicurezza

1.2 Calcolo della manodopera e dell’incidenza percentuale della manodopera in fase di esecuzione
Nella richiesta di DURC, che deve essere presentato ad ogni SAL ed allo Stato finale comprensivo del documento attestante la congruità della manodopera, il direttore dei lavori dovrà calcolare il rapporto percentuale tra il valore effettivo della manodopera presente in cantiere che ha effettuato le lavorazioni del SAL e l’importo del SAL al lordo del ribasso d’asta.
Il Direttore dei Lavori procede con le seguenti modalità:
a) esegue, in riferimento ad singolo stato di avanzamento dei lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria per le lavorazioni realizzate del SAL con le stesse modalità del progetto utilizzando le tabelle suddivise per classi
b) individua per ciascuna lavorazione il costo e la quantità e lo moltiplica per l’incidenza media della manodopera riportata nelle tabelle per quella classe ottenendo un costo di manodopera stimato per ciascuna lavorazione;
c) somma i costi delle manodopera di tutte le lavorazioni ottenendo il costo totale della manodopera del SAL;
d) L’indice percentuale di incidenza della manodopera del SAL è il rapporto tra il costo totale della manodopera del SAL ed il costo del SAL al lordo del ribasso d’asta.
e) L’indice percentuale della manodopera risultante dovrà essere compatibile con gli operai effettivamente presenti in cantiere come risultano dal Giornale dei lavori, dai verbali del coordinatore della sicurezza (ove nominato) e dalle liste delle presenze in cantiere.
L’indice percentuale di incidenza della manodopera del SAL è comunicato alla Cassa edile ai fini del rilascio del certificato di congruità della manodopera per il SAL.
Considerando il fatto che il metodo riportato per l’individuazione della incidenza percentuale di manodopera messo in relazione con l’Elenco Prezzi del Cratere e le percentuali di manodopera associate alle classi di lavorazioni sono state costruite con metodi empirici, per due anni a partire dalla data di validità del presente atto si attuerà una fase di sperimentazione in cui è consentito al direttore lavori dichiarare un valore dell’incidenza della manodopera inferiore fino al 15% rispetto a quella ottenuta dal rapporto tra:
1) l’intero costo della manodopera determinato con l’uso delle tabelle (comprensivo delle lavorazioni inerenti la sicurezza) e
2) l’importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta.
Tale riduzione variabile tra lo 0 e il 15% sarà determinata dal Direttore Lavori, sentita l’impresa, sulla base di un’accurata relazione che terrà conto anche delle annotazioni sul giornale dei lavori e dei verbali di visita del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, se presente. La relazione dovrà essere inviata alla Cassa edile al fine della valutazione della congruità dell’incidenza della manodopera dichiarata.
Negli stessi 2 anni le Casse edili potranno determinare indici di tolleranza tecnicamente adeguati in relazione ai controlli effettuati sui valori di incidenza dichiarati ed in base alle caratteristiche dei cantieri.

2. Analisi delle procedure, progettazione del sistema di invio, scambio e rilevazione dei dati e monitoraggio.
Alla base del sistema della congruità è necessario porre un sistema informatizzato e georeferenziato che permetta il monitoraggio dei cantieri aperti, delle imprese ivi presenti e della loro mobilità sul territorio, dei controlli effettuati dagli organi preposti e delle irregolarità riscontrate nonché dell’attuabilità delle normative emanate.
La necessità di tale sistema è stata manifestata dal Commissario del Governo, dai Presidenti delle 4 regioni coinvolte dagli eventi sismici, da ANCE e da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, INAIL nel verbale di incontro del 26 luglio 2017, nel quale si riscontra la necessità di "creare un sistema di monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali e delle tipologie di CCNL, nonché delle misure a tutela della sicurezza, per il monitoraggio dei cantieri pubblici e privati della ricostruzione (implementato dai dati veicolati dalle Casse Edili, dagli enti locali interessati, dalle notifiche preliminari inviate telematicamente, dalle coadiuvare le istituzioni sul terreno della legalità e regolarità, nonché di realizzare un portale dedicato denunce di inizio attività) e per il monitoraggio delle imprese e dei lavoratori impegnati nei cantieri della ricostruzione (alimentato dai dati inseriti dalle imprese, necessari per la verifica di congruità della manodopera denunciata alle Casse edili, relativi ai propri dipendenti, ai subappaltatori edili ed a quelli di altri settori)”.
Si ritiene inoltre che tale sistema:
1) non deve costituire aggravio nelle procedure per gli aventi diritto al contributo
2) deve rispettare tra gli altri uno dei principi sanciti da ultimo dal Codice degli appalti così come modificato dal correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per i sistemi di monitoraggio:
- il principio di unicità dell’invio .di cui all’art. 3 lettera ggggg-bis) «principio di unicità dell'invio», il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente..
Dal 2012 è attivo in Umbria il sistema SINPOL (Sistema per l’Invio della Notifica Preliminare On Line) che costituisce un sistema di semplificazione per il Committente del cantiere eliminando l’obbligo oneroso di inviare notifiche preliminari cartacee o tramite PEC.
Il sistema ha determinato un sostanziale miglioramento della consapevolezza dei committenti privati circa le responsabilità sui propri cantieri, un innalzamento della qualità dei dati acquisti in tempo reale sui cantieri e sulle imprese che vi lavorano, l’organizzazione dei controlli da parte degli organi preposti come USL Umbria, CPT, Casse Edili, Ispettorati del lavoro di Perugia e Terni- Rieti e Guardia di Finanza.
Il sistema ha inoltre un web service contenente tutti i dati ed i file delle notifiche che ogni notte viene scaricato sui sistemi gestionali delle Cassa edili e delle ASL regionali-servizi prevenzione.
Il sistema SINPOL è messo a disposizione dalla Regione Umbria al Commissario di governo con la tempistica prevista dall’ordinanza per permettere l’invio della notifica preliminare da parte dei beneficiari dei contributi per gli interventi di ricostruzione a tutti gli organi preposti al controllo dei cantieri della ricostruzione.
È allegato al presente documento (allegato A1) il facsimile della notifica preliminare implementata già su SINPOL che riporta i dati già previsti dall’allegato XII al d.lgs. 81/2008 ’’Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99” integrato dei dati necessari alle Casse edili per verificare l’assolvimento degli obblighi previdenziali e dei dati previsti dalla normativa sulla ricostruzione.
Al fine di effettuare un monitoraggio completo di tutti cantieri della ricostruzione è esteso l’obbligo alla notifica preliminare anche i cantieri dove sia prevista una sola impresa o dove intervengano solo lavoratori autonomi in modo da poter tenere sotto controllo proprio quelle situazioni di cantieri che più risentono di una mancata organizzazione e di avere inoltre un quadro completo dello stato dei cantieri della ricostruzione.
I sistemi MUDE, SINPOL e Anagrafe degli esecutori lavorano in cooperazione applicativa sulla base di un progetto predisposto entro il 15 novembre 2017 dal gruppo di lavoro di cui all’art. 1, comma 4 dell’Ordinanza del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. … del ….
Il gruppo di lavoro inoltre:
a. stabilisce le modalità per l’attuazione delle procedure da applicare in caso di inadempienza delle imprese risultante dai documenti di cui al comma 1 della sopracitata ordinanza;
b. condivide, fermo restando che ogni Regione ne darà attuazione in modo autonomo, le modalità con cui sono effettuate la formazione e l’informazione, in materia di:
- procedimenti di calcolo della manodopera;
- verifica della congruità;
- invio della notifica preliminare on line;
c. Effettua il monitoraggio dell’applicazione del calcolo di incidenza della manodopera e dell’andamento delle verifiche di congruità in base ai dati forniti dalle Casse edili proponendo se necessarie alcuni interventi correttivi;
d. Effettua il monitoraggio dei controlli espletati nei cantieri della ricostruzione proponendo se necessario misure volte alla tutela della salute dei lavoratori che operano negli stessi cantieri.

Tabelle