Cassazione Penale, Sez. 4, 08 febbraio 2018, n. 6130 - Omessa valutazione del rischio di contatto meccanico con gli elementi mobili della macchina alesatrice. Carenze procedurali


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 16/11/2017

 

Fatto

 

l. La Corte di Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 16 Novembre 2016, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, riconosceva F.A. e M.G. colpevoli del reato loro ascritto di lesioni colpose gravi nei confronti del lavoratore Z.G.e li condannava alla pena di mesi uno giorni 15 di reclusione F.A. e un mese di reclusione M.G., nelle rispettive qualità di legale rappresentante della azienda Augusta Westland s.p.a. e pertanto quale datore di lavoro il primo e responsabile del servizio di prevenzione e di protezione della suddetta impresa il secondo.
2. Agli imputati era contestata la ipotesi di cooperazione colposa nell'infortunio occorso allo Z.G. per avere omesso di valutare il rischio di contatto meccanico del lavoratore con gli elementi mobili della macchina alesatrice cui era addetta la persona offesa, mettendo così a disposizione del lavoratore una attrezzatura non idonea ai fini della sicurezza sul lavoro (munita tra l'altro di specifico corpo mobile - mandrino - non frenato e non dotato di apposito schermo protettivo, tali da evitare il rischio di contatto con l'organo in movimento); ne conseguiva che lo Z.G., nell'attendere alle operazioni di alesatura di una parte del carter di elicottero, si era avvicinato al mandrino dell'alesatrice che, ancora in movimento, aveva intercettato la manica della camicia del lavoratore trascinando il braccio destro di quest'ultimo all'interno del carter, provocandogli lesioni personali gravi.
3. Il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze processuali, ivi comprese le dichiarazioni della persona offesa, aveva escluso di potere procedere ad un giudizio controfattuale onde stabilire la ricorrenza dell'imprescindibile relazione causale tra le condotte omissive, ascritte ai prevenuti, e l'evento, stante la impossibilità di pervenire ad una esatta ricostruzione tecnica della dinamica del sinistro, non potendosi escludere che la macchina, disattivata dal lavoratore, si fosse riavviata per qualche fortuita e non prevedibile ragione, non riconducibile al fatto degli imputati.
4. Il giudice di appello, a fronte della impugnazione della Procura Generale di Milano, sovvertiva il giudizio, rappresentando come alla stregua della testimonianza del capo reparto intervenuto nella immediatezza dell'occorso, potesse trarsi la convinzione che la macchina non era mai stata spenta, pure avendo il lavoratore provato a spengere i contatti, di talché il movimento della leva dei comandi da folle a posizione veloce aveva riattivato il mandrino, pure nella convinzione dell'operaio che l'operatività fosse stata disattivata.
4.1 Premessa tale ricostruzione fattuale del sinistro, il giudice di appello era poi a soffermarsi sulle carenze organizzative di carattere preventivo e tecnico, consistite nella totale carenza previsionale del rischio di contatto meccanico nel documento di valutazione dei rischi e nell'avere fornito al lavoratore apparecchiature prive di strumenti di segregazione e di protezione idonei a intercludere l'accesso o a escludere, con specifici dispositivi di disattivazione, di arresto e di frenata delle parti mobili della macchina, il rischio di interferenza e di contatto con il lavoratore.
4.2 Sotto diverso profilo analizzava la posizione di entrambi gli imputati individuando rispetto a ciascuno di essi i profili di colpa ascritti, formulando un giudizio di prevedibilità dell'evento e di imputazione causale rispetto alla posizione di garanzia da ciascuno rivestita.
4.3 Quanto al trattamento sanzionatorio il giudice di appello riconosceva agli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, dando tra l'altro atto del loro stato di incensuratezza e di un intervenuto, seppure minimo, risarcimento dei danni.
5. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso la difesa degli imputati articolando quattro motivi di ricorso;
con un primo motivo deducevano vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 6 par. 3 lett.d) CEDU e 533 cod.proc.pen. per essere stato integralmente sovvertito l'esito assolutorio di primo grado mediante una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza procedersi alla rinnovazione della istruzione dibattimentale. Evidenziava la difesa dei ricorrenti che l'esito assolutorio era dipeso dalla valutazione e dalla interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa Z.G. e di altri testi e dalla impossibilità di pervenire ad una chiara e univoca esplicazione del determinismo fattuale che aveva consentito alla macchina di operare, pure avendo dichiarato la persona offesa di averla spenta o comunque di avere operato per spengerla.
5.1 Assumeva parte ricorrente che il giudice di appello aveva attinto al medesimo patrimonio di dichiarazioni, nonché alle dichiarazioni del caporeparto accorso, teste G., attribuendo alle stesse un significato diverso se non opposto rispetto alle valutazioni operate dal primo giudice, traendone argomenti sfavorevoli per gli imputati, tanto da pervenire ad un giudizio di responsabilità nei loro confronti. Assumeva che, a prescindere da profili di travisamento della prova, che pure avrebbero alimentato gli altri due motivi di ricorso, si era realizzata una palese violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto erano state rivalutate dichiarazioni rese dai testi, in chiave accusatoria, senza consentire alla difesa degli imputati di partecipare alla opera di chiarificazione degli elementi poi riconosciuti causali, ricostruiti unilateralmente dal giudice in sentenza e su cui veniva fondata la sentenza di condanna, che invece il giudice di primo grado non aveva ritenuto positivamente accertabili sulla base delle stesse dichiarazioni.
5.2 Con una seconda articolazione deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova con riguardo alla riconosciuta responsabilità degli imputati, evidenziando le incongruenze logico giuridiche accertate e le contraddizioni tra gli elementi di fatti riconosciuti in sentenza e gli elementi portati a conoscenza dai testi (di cui allegava la deposizione);
5.3 Con una terza articolazione si doleva di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla sussistenza di rapporto di causalità tra le condotte oggetto di addebito e l'evento lesivo, evidenziando anche sotto tale aspetto profili di travisamento della prova in relazione alle caratteristiche della macchina e dei pulsanti, alla effettiva possibilità di segregare la zona pericolosa, alla presenza di una spia luminosa, alla dimensione e alla collocazione di una pulsantiera, al tempo necessario per il riavvio della macchina;
5.4 con una ultima articolazione deduceva difetto motivazionale in punto di determinazione della pena, evidenziando anche in tale contesto un travisamento della prova laddove il giudice di appello non aveva considerato, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, che il risarcimento del danno era stato integrale e del tutto adeguato (€ 290.000), a fronte di atto transattivo, ritualmente depositato, intervenuto prima del giudizio.
 

 

Diritto

 


1. Coglie nel segno il primo motivo di ricorso che assume violazione da parte della corte territoriale dei principi enunciati dalle S.U. (28.4.2016, Dasgupta, Rv.267487), avendo accolto l'appello del pubblico ministero sulla base di una autonoma e unilaterale rielaborazione del contenuto delle prove dichiarative, senza consentire alla difesa dell'imputato l'esame dei soggetti che avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, in ciò violando la previsione di cui all'art.6 par.3 lett.d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quale parametro interpretativo delle norme processuali interne, in particolare dell'art.533 in relazione all'art. 603 cod.proc.pen., escludendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per consentire lo sviluppo di un ordinato ed effettivo contraddittorio sugli apporti dichiarativi fondamentali rivalutati dal giudice di appello in una prospettiva accusatoria.
2. Invero nel caso in specie il sovvertimento dell'esito assolutorio è conseguenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, diversa valutazione che attiene a circostanze di fatto ritenute dal primo giudice inidonee e contraddittorie per fondare un giudizio di responsabilità a carico dei prevenuti, laddove dal giudice di appello sono state ritenute del tutto adeguate per addivenire ad una ricostruzione del sinistro coerente con la prospettazione accusatoria.
2.1 In particolare il giudice di appello ha proceduto ad una rivalutazione delle testimonianze assunte in primo grado (della persona offesa Z.G.e del teste G., caposquadra del reparto intervenuto nell'immediatezza dei fatti con la persona offesa ancora imbrigliata nella macchina alesatrice) in assenza di rinnovazione dibattimentale, prospettando una dinamica dell'infortunio che il giudice di primo grado, sulla base delle medesime dichiarazioni, aveva ritenuto incerta ed equivoca, inidonea comunque a condurre ad un giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati.
2.2 In sostanza il giudice di appello ha reinterpretato le dichiarazioni della persona offesa e del teste G., accordando loro un preciso significato e fondando su di esse argomenti logici sulla verosimile concatenazione degli eventi, benché gli stessi testimoni avessero manifestato grande cautela nel riferire sulle manovre compiute e sullo stato di operatività della macchina, al fine di ricostruire le ragioni per cui la macchina alesatrice avesse ripreso, o non avesse mai smesso, di funzionare, nonostante l'operatore avesse agito per interrompere l'alimentazione.
3. Va evidenziato a tale proposito che il vizio in cui incorre il giudice di appello è genetico, laddove lo stesso incipit della motivazione della sentenza di condanna contesta al giudice di primo grado di non avere tenuto adeguatamente in considerazione ("ha completamente ignorato") le dichiarazioni del G. quanto afferma che: finendo per utilizzare il contenuto della deposizione quale elemento di riscontro ad una dinamica dell'infortunio che poneva la non corretta e inefficiente segnalazione, allocazione e distribuzione dei comandi della macchina quali fattori causali dell'evento sul presupposto, ricavato dal suddetto patrimonio dichiarativo, che la macchina fosse accesa mentre il lavoratore pensava che fosse spenta.
3. E' vero che la giurisprudenza del S.C. esclude la necessità di rinnovazione del dibattimento per l'assunzione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché il giudice di appello, nel riconoscere la responsabilità dell'imputato, esclusa in primo grado, si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - nel caso in specie quella del teste G. - (sez.II, 54717/2016 RV 268826), ovvero travisata per omissione (sez.U, 19.1.2017, Catapano, Rv. 269786), ma con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa i due giudici arrivano a conclusioni del tutto contrastanti sulla base del medesimo patrimonio dichiarativo. Il giudice di primo grado le pone a fondamento della sentenza assolutoria perché la persona offesa Z.G. non è in grado di precisare se egli abbia o meno spento la macchina, né in che posizione fosse inserita la leva del comando al momento dell'infortunio, in folle piuttosto che in marcia; il giudice di appello ha invece utilizzato le stesse dichiarazioni in combinazione con la deposizione del teste G. per concludere che la macchina era certamente rimasta in funzione e che l'eventuale errore in cui era incorso il lavoratore era certamente recessivo rispetto ad una non adeguata predisposizione di efficienti strumenti prevenzionali di disattivazione automatica del movimento meccanico ovvero di segregazione delle relative componenti.
4. Appare evidente pertanto che, ancor prima di esplorare i profili eziologici e quelli relativi all'elemento soggettivo, indissolubilmente condizionati dalla corretta ricostruzione della dinamica e delle ragioni tecniche del sinistro il giudice di appello, in accordo con i principi CEDU, enucleati quali parametri interpretativi delle disposizioni processuali interne, nel rivalutare il patrimonio dichiarativo (in particolare le dichiarazioni della persona offesa), ritenuto decisivo in primo grado per escludere la responsabilità degli imputati, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova, proprio al fine di fare emergere, nel contraddittorio delle parti, gli elementi critici del ragionamento del primo giudice, ovvero per enucleare i fattori fondanti di una diversa ricostruzione del sinistro, logicamente poggiato su una diversa lettura di tali dichiarazioni.
5. In assenza di tale rinnovato sforzo istruttorio invero il giudice di appello non può riformare la sentenza di primo grado, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto all'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, derivando da tale omissione la violazione della regola processuale di cui all'art.533 in relazione all'art.603 cod.proc.pen., come interpretata sulla base dell'art.6 par.3 lett.d) della Cedu, relativa al diritto dell'imputato di esaminare e fare esaminare i testimoni e di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico (sez.U, 28.4.2016, Dasgupta, Rv. Rv.267487; sez.U, 19.1.2017, Patalano, Rv. 269785).
6. La sentenza deve pertanto essere annullata su tale profilo di doglianza che ha carattere assorbente e pregiudiziale sulle altre questioni sollevate negli ulteriori motivi di ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 16 Novembre 2017.