Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2018, n. 6505 - Infortunio con la saldatrice: responsabilità di un datore di lavoro per avere consentito  la prosecuzione dell'attività nonostante la constatazione personale del malfunzionamento dell'apparecchio


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 09/01/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 7 marzo 2017 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma con cui V.G. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma cod. pen. e condannato alla pena di €. 200,00 di multa, per avere causato, con imprudenza, negligenza ed imperizia e con la violazione di norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro lesioni personali a E.C.D., consistite nel trauma da schiacciamento del 3A e 4A dito della mano destra, con conseguente malattia ed astensione dal lavoro pari a 232 giorni, dal 6 settembre 2010 sino al 26 aprile 2011.
2. Il fatto può essere così riassunto: il 6 settembre 2010 l'operaia di secondo livello E.C.D., durante il turno notturno, accortasi che le buste che uscivano dalla saldatrice Elba 600, cui ella era addetta, presentavano un difetto, chiamò V.G., legale rappresentante della Gamma Pack, che si trovava in reparto per verificare altro macchinario. Per ovviare al difetto, constatato anche dal V.G., la E.C.D. premette il segnale di arresto (stop) per fermare il ciclo e, sollevato il carter metallico, reinserì la pellicola per riprendere la lavorazione. Nondimeno, il problema si presentò nuovamente e la E.C.D. ripetè l'operazione. Allontanatosi il V.G., il film plastico si ruppe ancora e la E.C.D. procedette nello stesso modo, tuttavia, non essendosi in quell'occasione arrestati i rulli, mentre cercava di inserire manualmente la pellicola si schiacciò due dita, maciullandosele.
3. Le sentenze di primo e secondo grado hanno ritenuto la responsabilità del V.G., per avere violato l'art. 70 del D.lgs. 81/2008, in quanto l'impacchettatrice era priva dei requisiti di sicurezza e non dotata di un meccanismo idoneo ad evitare contatti accidentali, sempre possibili, fra le sue parti e gli addetti alla produzione. E ciò benché il manuale d'uso della Elba 600, segnalasse con chiarezza il pericolo di trascinamento, imponendo di non utilizzare mai le mani durante l'incorsatura del materiale e di non indossare monili. Ciononostante sul macchinario non erano stati predisposti strumenti protettivi e dispositivi di sicurezza, quali le barriere fotosensibili, montati invece dopo l'infortunio. D'altro canto, proprio quella sera il V.G., pur avendo appena assistito all'operazione dell'incorsamento a mano, non bloccò il macchinario in attesa del manutentore, impedendo alla lavoratrice di proseguire l'attività. Egli ben poteva, infatti, prevedere concretamente l'evento. Inoltre, la mera ottemperanza alle indicazioni del responsabile per la sicurezza, in relazione all'idoneità della macchina non escludeva la colpa perché la A.S.L. aveva dimostrato la possibilità di predisporre i dispositivi idonei ad evitare simili sinistri.
Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione V.G., a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
5. Con il primo fa valere, ex art. 606, primo comma, lett. b) la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 43 cod. pen., per avere la Corte ritenuto la sussistenza della colpa in capo a V.G., nonostante questi non avesse alcuna possibilità di prevedere concretamente l'evento. E ciò perché, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non era affatto provato che quella sera la saldatrice si fosse fermata ed avesse tagliato il film plastico, senza bloccare i rulli. Era viceversa accaduto che la pellicola, tagliandosi, avesse provocato il blocco dei rulli. Sicché, avendo il V.G. solo potuto constatare che la pellicola lacerandosi provocava il blocco dei rulli, così arrestando la macchina, ed essendo il macchinario dotato di ben tre diversi dispositivi di sicurezza (fungo, tasto Stop piccolo e c.d. ballerino), idonei a bloccarlo, non poteva ascriversi all'imputato alcuna colpa. Peraltro, il V.G. aveva predisposto tutto quanto indicatogli dal responsabile della sicurezza, che aveva controllato la macchina più volte,. Egli, infatti, avendo adempiuto a quanto indicato, ivi compresa l'installazione di un carter nella zona monopiega, aveva il convincimento che i dipendenti stessero utilizzando un macchinario sicuro e non poteva prevedere la necessità di dispositivi diversi, quali quelli installati successivamenti.
6. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma IA lett. b) la violazione di legge penale e specificamente del terzo comma dell'art. 590 cod. pen.. Rileva che per la configurabilità dell'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche è necessario che vi sia un legame eziologico fra la violazione delle norme antinfortunistiche e l'evento, assente nel caso di specie.
7. Con il terzo motivo si duole, ex art. 606, comma IA lett. e) cod. proc. pen. del travisamento della prova assunta in dibattimento, consistito nell'avere ritenuto che l'imputato non avesse messo a disposizione degli addetti alla macchina saldatrice Elba 600 tutti gli utensili necessari per procedere in sicurezza alla sistemazione del materiale tra i due rulli, laddove questo si fosse rotto, mentre dalle prove raccolte era sostanzialmente escluso che vi fossero utensili in grado di consentire la sistemazione del film plastico tra i due rulli in caso di rottura del medesimo, con la conseguenza dell'inattuabilità della prescrizione del manuale della macchina saldatrice, secondo la quale occorreva "guidare il film" con gli "appositi attrezzi".
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è infondato
2. Il primo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi e non possono trovare accoglimento.
3. La questione proposta riguarda, da un lato, la prevedibilità dell'evento e dall'altro, la sua evitabilità.
4. Ed invero, sotto il primo profilo l'imputato afferma di non aver potuto in concreto prevedere l'evento perché il tipo di malfunzionamento del macchinario, consistito nel mancato arresto dei rulli al momento dell'imboccatura a mano della pellicola da parte della vittima, era diverso da quello descritto in sentenza. Nelle occasioni, di poco precedenti, nelle quali egli era presente, infatti, era stato il film plastico che lacerandosi aveva provocato l'arresto dei rulli. L'evidente conseguenza, seppure non del tutto esplicitata nel ricorso, era l'imprevedibilità di una prosecuzione dell'attività dei rulli a seguito del blocco appena osservato dal V.G.. Egli sostiene, in più, che avendo adempiuto a tutto quanto indicato dal responsabile per la sicurezza per dare attuazione all'obbligo di rendere sicuro l'utilizzo dell'apparecchiatura (installazione di un carter nella monopiega), così legittimamente ritenendo di avere consentito l'uso di un macchinario completamente sicuro, non poteva prevedere né la necessità di installare dispositivi diversi, né quella del verificarsi dell'evento.
5. Sotto il secondo profilo, invece, l'evento doveva ritenersi inevitabile per l'impossibilità di imboccare il film in modo diverso da quello utilizzato dall'operatrice, non essendovi strumenti in grado di provvedervi nell'ipotesi di rottura del film plastico, stante l'inattuabilità della prescrizione del manuale della macchina (proprio per questo occorreva fermarla).
6. Va premesso che nelle attività produttive le regole cautelari sono prevalentemente codificate in modo analitico, essendo previsti normativamente sia prescrizioni specifiche, che sistemi e moduli organizzativi delle lavorazioni tali da assicurare la tutela dei lavoratori coinvolti, la cui salute è considerata vero e proprio limite all'attività produttiva, alla sua utilità sociale, nonché alla produzione del relativo profitto.
7. Ciò comporta che nelle attività pericolose consentite, laddove sia impossibile eliminare il pericolo, l'obbligo di evitare l'evento si rafforza perché la sua prevedibilità è intrinseca al tipo di attività svolta, con la conseguenza che la prudenza, la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee ad evitare (o diminuire) il rischio debbono essere maggiori e non possono eludere l'osservanza delle norme specificamente poste a tutela della sua evitabilità. Mentre questa andrà comunque valutata in concreto, avuto riguardo, dal punto di vista controfattuale, all'inevitabile prodursi dell'evento anche in presenza dell'osservanza scrupolosa delle regole di cautela destinate ad evitarlo.
8. Ora, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, deve ritenersi che la condotta tenuta dall'imputato integri l'elemento soggettivo della colpa, delineata dalle sentenze di merito sia come colpa sia generica per avere consentito all'operatrice la prosecuzione dell'attività nonostante la constatazione personale del malfunzionamento dell'apparecchio, che specifica per la violazione dell'art. 70 del D. lgs. 81/2008 e del D. lgs. 17/2010.
9. Cominciando da quest'ultima deve ricordarsi che l'art. 70 cit. introduce l'obbligo di utilizzo di macchinari conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie (primo comma) o comunque conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del medesimo d.lgs. 81/2008, se antecedenti la loro approvazione o costruite in loro assenza (secondo comma). Dunque, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato V, le attrezzature di lavoro debbono essere munite di blocchi collegati con gli organi di messa in moto che impediscano di rimuovere od aprire l'apparecchiatura quando questa è azione o ne provochino l'arresto all'atto della rimozione, e tali da non consentire il suo avviamento se il riparo non è nella posizione di chiusura.
10. Si tratta di una normativa specifica di tutela minima volta ad impedire l'intervento dell'operatore a macchinario in moto, che implica la prevedibilità dell'evento allorquando inosservata. Ma anche di una regola di generale prudenza, avuto riguardo alla prevedibilità della realizzazione del rischio connessa al moto non controllato delle apparecchiature, per il caso di contatto con l'operatore, sinanco quando questo è accidentale.
11. Ora, appare ineccepibile il ragionamento del primo giudice richiamato dalla Corte territoriale, secondo il quale la previsione, ammessa dallo stesso imputato, del rischio di trascinamento indicata dal manuale di istruzioni dell'Elba 600, dimostrava la prevedibilità dell'evento realizzatosi. Ad impedirlo, secondo le indicazioni della casa madre, doveva provvedersi attraverso l'utilizzo di uno strumento che consentisse di procedere all'incorsatura in sicurezza. Né, secondo la sentenza, vale ad escludere l'obbligo di provvedervi l'impossibilità, denunciata in sede testimoniale, di utilizzare strumento simile, poiché era stata dimostrata la possibilità di introdurre comunque altri dispositivi di blocco fotosensibile dell'apparecchiatura, quali quelli successivamente installati e proprio la lamentata inutilizzabilità concreta dello strumento meccanico di accompagnamento imponeva la loro adozione.
12. La motivazione è del tutto logica ed è accompagnata dalla constatazione che, comunque, la prevedibilità concreta dell'evento emergeva anche sotto il profilo della colpa generica anche per avere l'imputato assistito di persona all'azione pericolosa della lavoratrice, consistita nell'imboccatura a mano della pellicola, che seppure avvenuta a macchina ferma, denunciava con evidenza il malfunzionamento della medesima ed il pericolo costituito dal consentire alla lavoratrice di operare sui rulli di un'attrezzatura certamente difettosa. 
13. Sotto il profilo dell'evitabilità, invece, l'adozione di misuraeeffettivamente idonee ad sostituire l'utilizzo di uno strumento di accompagnamento del nastro che escludesse l'uso delle mani a diretto contatto con i rulli, imponeva non solo l'uso del carter, installato su indicazione del responsabile della sicurezza, ma un sistema che concretamente impedisse la sollevazione del carter a macchina accesa o viceversa il blocco della macchina all'atto della sollevazione del carter, come appunto garantiva il sistema introdotto immediatamente dopo l'infortunio e quindi già quindi ex ante conoscibile e disponibile come strumento di tutela. Inoltre, la consapevolezza concreta del malfunzionamento della macchina, personalmente constatato dal V.G. pochi attimi prima, doveva imporgli comunque l'arresto in attesa del manutentore. Egli, infatti, non poteva lutare, stante la sua professata mancanza di conoscenze tecniche al riguardo, l'entità del danno, né in ogni caso avvalersi della ritenuta sicurezza dell'apparecchiatura per avere predisposto le cautele indicate dal responsabile della sicurezza, proprio perché in quel preciso momento il macchinario aveva dimostrato di non funzionare correttamente. E quindi il suo arresto si palesava necessario per evitare qualsiasi problema di sicurezza.
14. Quanto fin qui osservato consente di dare una risposta negativa anche all'ulteriore quesito proposto con il secondo motivo, inerente l'inosservanza del disposto dell'art. 590 terzo comma cod. pen., in relazione alla sussistenza del nesso causale fra la condotta omissiva tenuta dal V.G. ed il prodursi dell'evento. La sentenza impugnata, infatti, non solo riferisce la responsabilità alle norme antinfortunistiche violate, ma sostanzialmente riafferma il principio secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'Integrità fisica del lavoratore. (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 26505201)". Ed invero, l'art. 2087 cod. civ., pur non contenendo precetti specifici come quelli rinvenibili nelle leggi organiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non si risolve in una mera norma di principio, ma deve considerarsi inserita a pieno titolo nella legislazione antinfortunistica, di cui costituisce norma di chiusura, che impone al datore di lavoro precisi obblighi di garanzia e protezione di fini individuali
15. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 9/1/2018