Tipologia: CIA
Data firma: 7 aprile 2003
Validità: 01.05.2003 - 30.04.2007
Parti: Coop Estense/Ancc, Accda, Legacoop e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU, RSA
Settori: Commercio, GDO, Coop Estense
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Costituzione delle parti
Premessa
Validità e sfera di applicazione
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Norma generale
Art. 2 Livelli delle relazioni
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Osservatorio
Art. 5 Confronto
Art. 6 Risoluzione delle controversie
Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Art. 8 Applicazione art. 4 L. 300/70
Art. 9 Pari opportunità
Art. 10 D.Lgs. 626/94
Art. 11 Partecipazione
Art. 12 Permessi sindacali retribuiti
Art. 13 Rappresentanza del personale con funzioni direttive
Art. 14 Assemblee
Titolo II - Lavoro a tempo determinato
Art. 15 Disciplina transitoria
Titolo III - Apprendistato
Art. 16 Trattamento economico
Titolo IV - Quadri e direttivi
Art. 17 Quadri
Art. 18 Direttivi
Art. 19 Graduazione professionale delle indennità di funzione
Art. 20 Adeguamenti delle indennità e degli inquadramenti
Titolo V - Part time
Art. 21 Utilizzo del part time
Art. 22 Limiti orari
Art. 23 Part time annuo
Art. 24 Part time e CFL
Art. 25 Lavoro supplementare
Art. 26 Modifiche della durata e dell’articolazione
Art. 27 Incrementi dell’orario contrattuale e Trasformazioni a full time
Art. 28 Ferie
Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 29 Orario settimanale
Art. 30 Pausa giornaliera
Art. 31 Lavoratori esclusi dalla riduzione oraria settimanale
Art. 32 Distribuzione dell’orario
Art. 33 Limite massimo del normale orario giornaliero
Art. 34 Orari bisettimanali di riferimento
Art. 35 Lavoro straordinario
Art. 36 Recuperi
Art. 37 Personale con funzioni direttive
Art. 38 Flessibilità del normale orario settimanale
Titolo VII - Aperture festive
Art. 39 Lavoro festivo
Titolo VIII - Ferie e aspettative
Art. 40 Ferie
Art. 41 Congedi parentali
Art. 42 Esigenze personali
Titolo IX - Classificazione del personale
  Art. 43 Criteri generali
Art. 44 Parametri superiori preesistenti
Art. 45 Passaggio automatico al 4° livello
Art. 46 Indennità di funzione
Art. 47 Indennità speciali di funzione
Art. 48 Professionalità plurimansione
Art. 49 Integrazione al sistema classificatorio del CCNL
Art. 50 Gestione momentanea
Art. 51 Organico a monte
Titolo X - Missioni e trasferimenti
Art. 52 Trasferte
Art. 53 Missioni
Art. 54 Uso del proprio mezzo di trasporto
Art. 55 Polizza Kasko
Art. 56 Trasferimenti
Art. 57 Avvicinamento alla residenza
Art. 58 Motivi del trasferimento
Titolo XI - Mensa
Art. 59 Condizioni
Art. 60 Composizione e costo del pasto
Titolo XII - Retribuzione variabile
Art. 61 Criteri generali
Art. 62 Retribuzione variabile individuale
Art. 63 Retribuzione variabile collettiva
Titolo XIII - Disposizioni varie
Art. 64 Premio aziendale
Art. 65 Mensilità supplementari
Art. 66 Trattamento economico per infortunio
Art. 67 Visite mediche
Art. 68 Risarcimento danni
Art. 69 Anticipazione per trattamento di fine rapporto
Art. 70 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Installazione di telecamere
Allegato 2 Verbale commissione sicurezza
Allegato 3 Ruoli e indennità di funzione di quadri e direttivi
Allegato 4 Disciplina del lavoro festivo
Allegato 5 Classificazione del personale e indennità di funzione
Allegato 6 Distanze chilometriche
Allegato 7 Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile individuale
Allegato 8 Regolamento attuativo del sistema di calcolo della retribuzione variabile collettiva
Allegato 9 Regolamento per la maturazione del premio aziendale
Allegato 10 Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul tfr
Allegato 11 Gradualità
Allegato 12 Regolamento per l’accoglimento delle richieste di passaggio da part time a full time (EX CIA 18/7/1996)
Allegato 13
Allegato 14 Passaggio automatico al 4° livello ex CIA 18/7/1996
Allegato 15 Verbale chiusura confronto sulla pausa non retribuita

Contratto Integrativo Aziendale Coop Estense

Costituzione delle parti
Il giorno 7/4/2003, a Modena, presso la sede di Coop Estense, tra Coop Estense […], assistiti da […] Ancc, da […] Accda e da […] Legacoop; le Segreterie Nazionali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], le Segreterie Regionali e Territoriali […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil e le RSU e RSA […], si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale.

Premessa
Coop Estense sta realizzando un piano di investimenti molto consistente, che la impegnerà fortemente per tutti i prossimi anni e che produrrà, da un lato, maggiore tutela dei consumatori e del loro potere d’acquisto e, dall’altro, nuova occupazione, sia diretta che indotta. Il piano di investimenti della cooperativa prevede che la parte maggiore dello sviluppo avverrà nel meridione d’Italia, ed in particolare in Puglia.
Il sindacato considera molto importante e positiva la scelta di Coop Estense, ma è anche consapevole delle difficoltà e dei grandi rischi che essa comporta per la cooperativa; le Organizzazioni sindacali e la RSU/RSA si sentono perciò direttamente impegnate, in coerenza col proprio ruolo di tutela dei lavoratori e nei limiti delle proprie competenze, a contribuire alla riuscita di questo progetto.
Consapevoli del grande significato e del valore che un tale progetto riveste, e non solo per il Mezzogiorno, le parti assumono come prioritario per entrambi l’obiettivo dello sviluppo di Coop nel Mezzogiorno, con scelte ed atti concreti.

Validità e sfera di applicazione
Il presente CIA assorbe e sostituisce quanto stabilito dai precedenti contratti integrativi aziendali, sostituisce parimenti ogni norma, accordo e consuetudine aziendale attinente alle materie da esso disciplinate. Esso si applicherà a tutto il personale dipendente di Coop Estense, secondo le gradualità e le norme stabilite da questo stesso contratto e dai suoi allegati.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Norma generale

Le parti attribuiscono alla partecipazione dei lavoratori definita nel successivo art. 11, che di per sé è un valore, una funzione fondamentale per il conseguimento della finalità dell’impresa cooperativa: la tutela sociale ed economica dei consumatori. L’esperienza di questi anni dimostra infatti che la cooperativa ha potuto raggiungere risultati importanti, grazie anche all’impegno che i lavoratori e le lavoratrici hanno profuso per il conseguimento degli obiettivi congiuntamente definiti. Le parti sono perciò impegnate a ricercare convergenze sempre più ampie di valori e di interessi, anche al fine di realizzare un giusto equilibrio tra la finalità della cooperativa e la legittima aspirazione dei lavoratori a migliorare le proprie condizioni di lavoro ed economiche. A tal fine, le disposizioni del presente Titolo I qualificano e rafforzano il sistema di relazioni sindacali del CCNL, con l’assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l’esistenza del sistema di relazioni sindacali del presente Contratto integrativo aziendale.
I processi in atto nei mercati nazionali ed internazionali impongono alla cooperativa di raccogliere le sfide della competitività con idonee strategie ed investimenti. L’efficienza, la competitività, lo sviluppo aziendale e la valorizzazione delle risorse umane sono gli elementi fondamentali mediante i quali si devono realizzare il consolidamento e lo sviluppo della cooperativa; essi sono inoltre fattori indispensabili, tanto per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della qualità complessiva delle condizioni di lavoro in Coop Estense, quanto per il contributo che ogni impresa e le Organizzazioni sindacali sono chiamate a dare, per la realizzazione della politica dei redditi affermata dal protocollo del 23 luglio 1993.
Quanto sopra costituisce criterio generale di interpretazione e applicazione del presente Contratto integrativo aziendale.

Art. 2 Livelli delle relazioni
In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali si articolerà su tre livelli:
a) un livello aziendale nazionale, costituito dalle parti firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
b) un livello divisionale per ciascuna regione, costituito dai responsabili delle divisioni commerciali e dalle OOSS territoriali e dalle rappresentanze sindacali firmatarie del presente Contratto integrativo aziendale;
c) un livello interno all’unità produttiva, costituito dal responsabile dell’unità stessa, o da un suo rappresentante, e dalla RSU o RSA dell’unità produttiva, eventualmente assistita dalle OOSS.
A livello aziendale le relazioni sindacali si realizzano mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione; a livello di divisione territoriale mediante le informazioni, il confronto e, limitatamente alle materie espressamente demandate dal presente contratto, la negoziazione; a livello di unità produttiva le relazioni sindacali sono limitate all’informazione e al confronto, secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 5.
Per unità produttiva si intendono: i singoli punti di vendita della divisione supermercati; ogni ipermercato; l’insieme degli uffici e servizi della sede centrale, anche se collocati all’esterno di essa. Negli ipermercati, la relazione sindacale potrà articolarsi anche a livello di area e di reparto.
La RSU e RSA dei quadri e quella dei direttivi hanno le stesse prerogative della RSU e RSA dell’unità produttiva.

Art. 3 Diritti di informazione
Fermo restando il rispetto delle reciproche autonomie, le parti affermano il principio della reciprocità dei diritti di informazione come contributo in sede aziendale al confronto su temi di rilevante interesse comune, previsto dall’art. 6 del CCNL. Pertanto, unitamente alle informazioni che dovranno essere fornite dall’azienda in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, lettera C), del CCNL, vi saranno informazioni che le Organizzazioni sindacali forniranno alla cooperativa.
I. Livello aziendale nazionale
A livello aziendale nazionale la cooperativa fornirà, entro il 15 febbraio, informazioni riguardanti:
1.le prospettive del settore distributivo nelle province dove opera Coop Estense, le conseguenze e le implicazioni per la cooperativa;
2.i piani di sviluppo, consolidamento e ristrutturazione aziendale;
3.i progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
4.le linee di politica commerciale e le tipologie del servizio; ulteriori informazioni saranno fornite, in caso di modifiche sostanziali delle politiche commerciali;
5.i fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell’art. 17 del CCNL, nonché i progetti più ricorrenti usati per le assunzioni con contratti di formazione e lavoro, i contenuti e la struttura dei corsi professionali di cui al successivo art. 7 e i contenuti e le durate dei pacchetti formativi standard utilizzati per far conseguire le competenze professionali necessarie all’assegnazione di ruoli che prevedono un livello o parametro superiore;
6.i bilanci consuntivi;
7.i dati del bilancio preventivo utili ai fini del confronto per la determinazione degli obiettivi della retribuzione variabile prevista dal successivo art. 63;
8.le iniziative in favore dei consumatori, comprese le proposte commerciali di particolare significato ecologico e di tutela della salute;
9.gli strumenti e le modalità di cui al successivo art. 11 lettera a);
10.il mercato del lavoro e il ricorso alle diverse tipologie contrattuali
II. Livello di divisione territoriale
Le informazioni a livello divisionale territoriale riguarderanno:
-i dati relativi alla definizione degli obiettivi per la retribuzione variabile di cui al successivo art. 63;
-i dati riepilogativi circa l’entità e le ragioni del ricorso al lavoro supplementare dei lavoratori con contratto a part time;
-informazioni sui temi già elencati per il livello aziendale, quando riguardano solo la singola divisione territoriale, o quando hanno conseguenze dirette su essa.
III. Livello di unità produttiva
Le informazioni che saranno fornite dalla cooperativa a livello di unità produttiva riguarderanno:
a) gli andamenti relativi agli obiettivi della retribuzione variabile, di cui al successivo art. 63;
b) modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro;
c) ristrutturazioni dell’unità produttiva;
d) variazioni quantitative rilevanti e definitive dell’organico, intendendo per rilevanti le variazioni superiori al 20% dell’organico di reparto; in tale percentuale non vengono computati i contratti a termine.
e) misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni.
Le informazioni di cui alla precedente lettera a) saranno fornite con periodicità mensile, sulla base dei dati disponibili; RSU o RSA potranno chiedere uno specifico incontro al responsabile dell’unità produttiva per avere spiegazioni ed elementi di conoscenza utili alla comprensione degli andamenti sopra citati (quali ad esempio: variazioni degli organici, situazione di mercato, concorrenza, ecc.). Le altre informazioni saranno fornite preventivamente.

Art. 4 Osservatorio
Le parti istituiranno momenti di studio e di valutazione congiunta sul sistema distributivo e sulla concorrenza, con particolare riferimento alle tipologie di servizio, agli investimenti e ai progetti di insediamento e riqualificazione, alle politiche di offerta e di prezzo, alle strutture dei costi, all’evoluzione dei consumi, alle politiche del personale, alle relazioni sindacali, al mercato del lavoro. Ciò allo scopo di contribuire fattivamente in sede aziendale al buon funzionamento della sezione dell’osservatorio nazionale di cui all’art. 6 del CCNL.
Le Organizzazioni sindacali forniranno, quali elementi utili al confronto e all’analisi di cui sopra:
a) copia degli accordi sindacali siglati con altre aziende della distribuzione commerciale, fatte salve le materie in cui corre l’obbligo della riservatezza perché non aventi valore collettivo;
b) documenti e studi sindacali utili agli scopi suddetti.

Art. 5 Confronto
Il confronto è finalizzato a migliorare la gestione e a favorire lo sviluppo di rapporti costruttivi; pertanto, rappresentanti aziendali e sindacali dovranno improntare le loro relazioni a rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. Il confronto dovrà avvenire con modalità e tempi tali da non creare difficoltà nella gestione, particolarmente quando è richiesta l’attuazione di decisioni tempestive.
Il confronto al livello aziendale nazionale e divisionale è regolato dall’art. 3 del CCNL, salvo quanto previsto dal regolamento attuativo per la retribuzione variabile di cui all’art. 63.
Il confronto al livello aziendale e divisionale potrà riguardare, su proposta delle parti, anche argomenti non esplicitamente previsti dal CCNL; in tale eventualità, il confronto, essendo finalizzato ad una maggiore comprensione reciproca e allo sviluppo di rapporti costruttivi, si svolgerà in forma libera, su base consensuale e senza alcun vincolo, né per i tempi né per le procedure. Il confronto potrà essere sviluppato anche mediante l’istituzione di comitati misti paritetici su materie da individuare concordemente tra le parti.
Il confronto a livello di unità produttiva potrà avvenire solo sulle materie del precedente art. 3, punto III (livello di unità produttiva), lettere b), c), d) ed e) e secondo la seguente procedura:
-la richiesta di confronto dovrà essere presentata al responsabile dell’unità produttiva entro 3 giorni dal ricevimento dell’informazione; la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e dettagliata, in modo da consentire l’esaurimento del confronto nei tempi di seguito fissati;
-il responsabile dell’unità produttiva, o un suo incaricato, aprirà il confronto entro 3 giorni dalla richiesta;
-il confronto sarà concluso entro i 4 giorni successivi alla sua apertura.
Fatta eccezione per il confronto in forma libera di cui al precedente 3° comma, fino all’esaurimento di tutte le fasi del confronto la cooperativa si impegna a non dare attuazione ai progetti in esame e le Organizzazioni sindacali a non dar luogo a manifestazioni di conflittualità.

Art. 7 Formazione per i rappresentanti sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali e qualificare ulteriormente il ruolo del rappresentante sindacale, saranno organizzati corsi di formazione professionale per i rappresentanti sindacali, per fornire loro una conoscenza più approfondita dei fenomeni della gestione aziendale. La struttura e il contenuto dei corsi saranno tali da promuovere anche la crescita professionale dei rappresentanti sindacali in quanto lavoratori della cooperativa e saranno concordati e gestiti congiuntamente dalle parti.
Per la partecipazione dei rappresentanti sindacali ai corsi suddetti, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 1.000 ore complessive, riferite all’intero periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 9 Pari opportunità
Coop Estense, la RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali esprimono una valutazione positiva su quanto si è realizzato a livello aziendale in tema di azioni positive per le pari opportunità tra uomini e donne e convengono sulla necessità di proseguire nell’impegno ed in particolare a sostenere il lavoro della commissione nazionale, istituita dall’art. 24 del CCNL.
A tal fine, viene confermata la commissione paritetica aziendale per le pari opportunità, con il compito di proporre alle parti stipulanti il presente CIA analisi e progetti per le azioni positive e di favorire il compimento del progetto approvato dal precedente CIA.
La cooperativa, inoltre, si impegna ad inserire specifici moduli nei corsi di base destinati alla formazione di responsabili gestionali, con particolare riferimento alla legge n. 125/91.
Per la partecipazione dei membri di parte sindacale ai lavori della commissione, la cooperativa stanzia permessi retribuiti per 200 ore complessive annue.

Art. 10 D.Lgs. 626/94
In applicazione del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali tra Lega Coop e Cgil, Cisl e Uil, si conviene quanto segue:
-il numero massimo di rappresentanti per la sicurezza è di 14 per l’Emilia, per i quali viene stanziato un monte ore complessivo di permessi retribuiti pari a 500 ore annue, e di 6 rappresentanti per la Puglia, dalla data di passaggio alla gestione diretta di Coop Estense degli attuali Ipercoop pugliesi, oggi gestiti da società controllate (TA.IP. LE.IP. FO.IP. BA.IP. Ofanto ipermercati); per questi ultimi rappresentanti viene stanziato un monte ore complessivo annuo di 200 ore;
-nei piani di formazione aziendali saranno previsti annualmente interventi specifici di aggiornamento per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-l’azienda fornirà ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le informazioni sull’andamento degli infortuni con periodicità semestrale;
-l’azienda esaminerà con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le misure e attività di protezione e prevenzione degli infortuni, con particolare riferimento al recupero di situazioni anomale rispetto all’andamento generale;
-l’azienda chiederà al medico competente di effettuare le visite mediche periodiche prevalentemente all’interno dei luoghi di lavoro, di modo che esse possano essere programmate, ove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali, durante l’orario di lavoro;
-sono equiparati a spostamenti in occasione di lavoro, e pertanto ricadenti nella disciplina di cui al successivo Titolo X: gli spostamenti richiesti dalle visite mediche periodiche; i viaggi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quando concordati tra azienda e RLS.
Quanto sopra ha validità sino a che non vi è regolamentazione nazionale, dopo di che le parti si reincontreranno per rendere il presente articolo coerente con le nuove disposizioni del CCNL.
Nota a verbale
La relazione della commissione tecnica paritetica sulla sicurezza viene integralmente recepita dal presente contratto integrativo aziendale e riportata in allegato.

Art. 14 Assemblee
In applicazione dell’art. 37 del CCNL, le assemblee saranno tenute, di norma, fuori dall’orario di lavoro.
Le assemblee programmate in orario di lavoro saranno comunicate per iscritto ai responsabili delle unità produttive interessate, di norma, con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, Organizzazioni sindacali e cooperativa valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all’attività aziendale, gli effetti sulla gestione e le eventuali contromisure.
Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea saranno rilevate dalla RSU o RSA e comunicate al responsabile dell’unità produttiva.

Titolo V - Part time
Art. 21 Utilizzo del part time

Il ruolo dei lavoratori con contratto a tempo parziale è di rilievo determinante nella organizzazione del lavoro. Il loro impiego, pertanto, sarà tale da evitare ogni marginalizzazione, sia organizzativa che professionale nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno.
In Emilia i lavoratori a tempo parziale non costituiranno complessivamente più del 60% dell’organico dell’insieme delle unità produttive. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale, le parti avvieranno una fase di confronto a livello di divisione territoriale sull’opportunità di confermare l’esistenza di limiti percentuali sull’organico, nell’utilizzo del lavoro a tempo parziale.

Art. 24 Part time e CFL
Tutte le forme di contratto a tempo parziale sono valide, a tutti gli effetti, per la predisposizione, l’approvazione e la modifica, anche temporanea, di contratti di formazione e lavoro.
La modifica dei Contratti di formazione e lavoro non comporta variazioni nella durata dei contratti stessi.

Titolo VI - Orario di lavoro
Art. 29 Orario settimanale

Ferma restando la validità di quanto previsto dal Titolo XXVI del CCNL, ed in particolare della durata dell’orario di lavoro effettivo settimanale di cui all’art. 86 quale riferimento per ogni altro istituto contrattuale, per tutti i lavoratori di Coop Estense, la prestazione settimanale di lavoro è di 37 ore.
[...]

Art. 30 Pausa giornaliera
Il diritto alla pausa retribuita del precedente contratto integrativo aziendale rimane limitato ai lavoratori di Coop Estense a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato che avevano maturato tale diritto anteriormente all’entrata in vigore del presente contratto. Resta inteso che i lavoratori di Coop Estense che avevano già maturato la pausa avranno diritto, in luogo di questa, a 48 ore di permessi annui retribuiti, che potranno godere o come giorni di permesso, anche cumulati, oppure ancora come pausa retribuita; il lavoratore che optasse per questa seconda modalità dovrà comunicarlo alla cooperativa ogni anno entro il mese di ottobre ed essa sarà valida per tutto l’anno successivo. Per i lavoratori part time si procederà secondo i normali criteri di proporzionalità.
Al fine di assicurare la fruizione dei permessi di cui sopra, essi saranno aggiunti alla programmazione annuale dei recuperi di cui al successivo art. 36, comma 2.
Tutti i lavoratori avranno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita, secondo modalità organizzative che saranno oggetto di confronto preventivo tra le parti, a livello di divisione territoriale.
Sono assorbite tutte le altre eventuali pause o soste in essere.
Il personale con funzioni direttive, per effetto del discrezionale e autonomo uso dell’orario di lavoro che li caratterizza, non hanno diritto alle 48 ore di permessi retribuiti di cui al precedente 1° comma.

Art. 32 Distribuzione dell’orario
La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale sarà applicata sulla base dei seguenti obiettivi:
1.la migliore utilizzazione dei fattori produttivi, al fine di perseguire il mantenimento e il miglioramento della produttività aziendale e conseguire l’elevamento del livello di servizio ai soci e consumatori;
2.la verifica dei possibili miglioramenti alle condizioni complessive di lavoro.
La normale distribuzione dell’orario di lavoro settimanale nei punti vendita è su 6 giornate e prevederà almeno 3 mezze giornate di riposo (turni unici), fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; potrà essere articolata su 5 giornate, o su un numero maggiore di mezze giornate di riposo, quando ciò non limita l’efficienza organizzativa e i livelli di servizio. In caso di prestazione giornaliera su due turni, il lavoratore non sarà chiamato a prestare servizio in coincidenza con l’orario di uno dei due pasti principali, facendo riferimento per detto orario agli usi e alle consuetudini locali.
Nella costruzione dei modelli di organizzazione del lavoro dovranno, di norma, essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell’orario normale:
-nastro orario giornaliero massimo (intendendo per tale il tempo intercorrente tra l’ora d’inizio del primo turno e l’ora in cui termina l’ultimo turno): limite di 11 ore per il 90% degli orari complessivi negli ipermercati e per l’80% nei supermercati, mentre per i restanti orari il limite sarà di 11 ore e 30 minuti; nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l’orario continuato di apertura il nastro orario sarà di 12 ore; la cooperativa fornirà alla RSU o RSA, con cadenza semestrale, i dati riepilogativi sul superamento delle 11 ore;
-turno di lavoro minimo negli ipermercati: di 3 ore nei giorni con turno unico e di 2 ore e 30 minuti nei giorni con doppio turno; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi inferiori 2 ore e 30 minuti, ma non inferiori a 2 ore, a condizione che il nastro orario di quel giorno sia massimo di 10 ore;
-turno di lavoro minimo nei supermercati di 3 ore; nei giorni con doppio turno sono ammessi turni minimi di 2 ore;
-turno di lavoro massimo 6 ore;
-normale orario giornaliero: il limite minimo è di 3 ore nei giorni con turno unico e di 6 ore nei giorni con doppio turno; i limiti massimi sono fissati dal successivo art. 33;
-lavoro notturno non oltre le 24 e non prima delle ore 5;
-intervallo di almeno 11 ore tra la fine dell’ultimo turno giornaliero e l’inizio del primo turno del giorno successivo.
In reparti o uffici particolari (ad esempio reparti pesce, piccole macellerie, negozi tradizionali, ecc.) laddove l’applicazione dei criteri esposti nei precedenti commi non fosse conciliabile con le finalità di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno essere previste le necessarie eccezioni da concordarsi fra le parti. Nelle macellerie dei supermercati, limitatamente al periodo 1 giugno 30 settembre, sarà possibile derogare al limite minimo delle tre mezze giornate di riposo settimanali per l’effettuazione di turni di flessibilità, di cui al successivo art. 38.
Quando il ricorso al lavoro notturno, nei termini suddetti, si configura come modifica stabile dell’organizzazione, la cooperativa dovrà, ai sensi del precedente art. 3, darne preventiva informazione alla RSU o alla RSA, la quale potrà richiedere l’apertura di una fase di confronto, ai sensi del precedente art. 5; nel caso che il lavoro notturno sia dovuto ad attività programmate di particolare intensità lavorativa (ad esempio: sconto 15% ai soci, dicembre, forti iniziative promozionali, ecc.) l’azienda darà informazione preventiva sui periodi di effettuazione alla RSU o alla RSA; per i casi di necessità ed urgenza l’informazione potrà essere fornita anche a posteriori, purché tempestivamente. Quando, per esigenze dovute a particolari periodi o fasi della gestione o per ragioni di mantenimento dei livelli di competitività e di servizio, fosse necessario il ricorso a lavoro notturno nella fascia oraria compresa tra le 24 e le 5, le parti si incontreranno per concordare le modalità, le norme e i trattamenti da applicare per i lavoratori interessati. Potrà chiedere di essere esonerato dal servizio notturno uno dei due genitori di bambino di età inferiore all’anno, salvo eccezioni da verificarsi tra le parti.
Note a verbale
I nuovi criteri per la distribuzione dell’orario di lavoro andranno a regime entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente contratto integrativo aziendale.
La Cooperativa appronterà un piano di formazione per i macellai e per tutte le figure dei reparti al banco carni. Al termine di due anni dalla firma del presente contratto integrativo aziendale le parti si incontreranno per valutare i risultati di questo impegno formativo e verificare la possibilità di soluzioni contrattuali diverse sulla flessibilità.

Art. 33 Limite massimo del normale orario giornaliero
Nella divisione ipermercati, il limite massimo del normale orario di lavoro giornaliero è di 8 ore.
Nella divisione supermercati sarà ridotto dalle attuali 9 ore a 8, fatta eccezione per le settimane con apertura domenicale; si giungerà a tale riduzione entro sei mesi dalla firma del presente contratto integrativo aziendale. Nei supermercati e nelle superette che prevalentemente non effettuano l’orario continuato di apertura il limite massimo rimane di 9 ore.

Art. 35 Lavoro straordinario
La cooperativa potrà richiedere prestazioni lavorative superiori alle 37 ore di cui al precedente art. 29. Per le ore eccedenti la 38a competerà il pagamento del lavoro straordinario, nei termini previsti dal Titolo XXVII del CCNL.
Il lavoro straordinario, così come è definito e delimitato dall’art. 98 del CCNL, è uno strumento di flessibilità gestionale, che consente di far fronte a punte di attività lavorativa ed a esigenze tecniche e organizzative, che per la loro non programmabilità, anche parziale, e per la brevità dei periodi in cui si manifestano, o per le forti oscillazioni su periodi più lunghi, non sono gestibili in maniera sufficiente o altrettanto efficace con altri istituti (quali ad esempio: assunzioni a termine, superamenti dell’orario contrattuale settimanale di cui all’art. 38 del presente CIA).
Al fine di assicurare costantemente adeguati livelli di servizio ai consumatori ed in attuazione del 4° comma dell’art. 98 del CCNL, Direzione della cooperativa e RSU individuano le seguenti necessità di ordine tecnico organizzativo, che giustificano il ricorso al lavoro straordinario:
a) assenza di altri lavoratori per malattia, infortunio o altre cause;
b) situazioni di necessità straordinarie o impreviste;
c) forti incrementi dell’attività lavorativa legati all’andamento delle vendite, o alla realizzazione di particolari progetti o iniziative, o a fasi particolari del lavoro;
d) nuove aperture o ristrutturazioni di punti di vendita.
Del ricorso al lavoro straordinario relativo alle precedenti lettere c) e d) sarà data tempestiva informazione, o preventiva se le condizioni operative lo consentono, al rappresentante sindacale.
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 100 del CCNL, l’azienda comunicherà annualmente, entro il mese di novembre, alla RSU o alla RSA il numero di ore di straordinario effettuate in corso d’anno, suddivise per supermercati, reparti di ipermercato, totale sede centrale. Analoga informazione sarà fornita per le ore supplementari dei part time.

Art. 36 Recuperi
Il lavoratore con contratto a tempo pieno potrà chiedere, in luogo del pagamento, il recupero in permessi delle ore prestate oltre le 37 ore settimanali; analoga richiesta potrà essere avanzata dal lavoratore a tempo parziale, anche per le ore supplementari.
[…]

Art. 38 Flessibilità del normale orario settimanale
Per dare pratica attuazione a quanto previsto dall’art. 90 del CCNL e allo scopo di migliorare l’efficienza dell’organizzazione del lavoro in relazione ai flussi di vendita e ai carichi di lavoro e per garantire livelli costanti di servizio ai consumatori, la cooperativa potrà programmare, anche per singoli lavoratori, periodi ed ore di superamento dell’orario contrattuale settimanale, per un massimo annuo di 44 ore e per non oltre 16 settimane, da compensare con conseguenti periodi ed ore di riduzione.
Per poter cogliere tempestivamente il mutare delle esigenze gestionali, il superamento dell’orario contrattuale settimanale sarà programmato su periodi di tre mesi per un massimo di 22 ore e settimanalmente per le restanti 22 ore. Nel primo caso il programma verrà comunicato con almeno 15 giorni di anticipo, nel secondo caso dovrà essere comunicato entro il venerdì della settimana precedente. La cooperativa ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento alla prestazione delle ore programmate.
Le ore di flessibilità prestate sulla base di una programmazione settimanale, fermo restando che non costituiscono lavoro supplementare o straordinario, daranno luogo alla corresponsione di una somma equivalente al 15% della retribuzione normale, di cui all’art. 151 del CCNL. Tale somma non ha effetto ai fini del computo del TFR, delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale e di legge.
Il recupero delle ore prestate in più sarà effettuato, di norma, l’anno successivo e sarà concordato e programmato su richiesta e indicazione dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze della gestione. Quando si verifica la condizione minima di 22 ore di flessibilità prestata, il lavoratore potrà programmare una settimana intera di recupero, aggiungendo altre ore da recuperare, o giorni di ferie.
La flessibilità non potrà essere programmata nel periodo delle aperture festive.

Titolo XI - Mensa
Art. 59 Condizioni

I lavoratori di Coop Estense hanno diritto, nei giorni di presenza al lavoro, al servizio mensa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1.orario di lavoro della giornata distribuito su due turni, op-pure termine del turno di lavoro non antecedente le ore 13:45;
2.rimborso di due soli viaggi giornalieri per i lavoratori in trasferta, ai sensi del precedente art. 52.
A tal fine, Coop Estense stipulerà apposite convenzioni in tutte le località in cui essa è presente con i propri punti di vendita e definirà le modalità che dovranno essere osservate per la fruizione del servizio. Eccezionalmente e per periodi limitati, la direzione della cooperativa potrà consentire a singoli lavoratori la fruizione del servizio mensa presso ristoranti, bar e mense non convenzionate.
Nei periodi di effettuazione del lavoro notturno, di cui al precedente art. 32, i lavoratori interessati hanno diritto a fruire del servizio mensa per il pasto serale.
Il diritto alla mensa è comunque un diritto individuale del lavoratore e non è trasferibile.
Nota a verbale
La cooperativa cercherà di realizzare un maggior numero di convenzioni con i punti di ristoro situati nelle gallerie commerciali, comprese quelle dei supermercati.

Art. 60 Composizione e costo del pasto
I pasti saranno composti, di norma, da un primo piatto, un secondo, un contorno, una bevanda e pane; in caso diverso si farà comunque riferimento al valore determinato dalla composizione normale suddetta.
[…]

Allegati
Allegato 2 Verbale commissione sicurezza

- sintesi dei lavori -
La commissione sicurezza si è riunita il 14 e 15 gennaio e il 26 marzo 2002 per analizzare gli aspetti tecnici della materia.
Vista la premessa all’argomento, comune in tutte le tre piattaforme, la Cooperativa ha presentato i dati di sintesi relativi agli infortuni nel periodo che va dal 1996 al 2001. Dati che vengono rilevati sin dal 1993 (dal 1998 con un software dedicato).
L’indice di frequenza (n° infortuni / ore lavorate) relativo a Coop Estense evidenzia un costante miglioramento dal 1996 al 1999; nel 2000 si è registrato un incremento dello stesso indice (a livelli comunque inferiori al 1996 e 1997) che ha poi subito una nuova flessione verso il basso a partire dal 2001, per collocarsi a livelli inferiori rispetto al 1999. Il dato analizzato anche per singola divisione (Super, Iper Emilia e Iper Puglia) non fornisce una chiave di lettura differente dal dato generale di Cooperativa.
La durata media (n° giorni / n° infortuni) è passata dai 14,7 giorni del 1996 ai 13,4 del 2001. Ciò evidenzia una tipologia di infortuni di bassa gravità considerando che le cause prevalenti sono: piccoli tagli, urti e contusioni.
Dopo i dati di sintesi relativi agli infortuni sono state fornite le notizie relative a formazione ed informazione.
Coop Estense, ritenendo fondamentale l’educazione delle persone alla cultura della sicurezza, ha attivato interventi formativi prima dell’entrata in vigore della legge [dlgs] 626. Successivamente tutto il personale è stato formato su: normativa, rischi generali e specifici, procedure di sicurezza applicate in Coop Estense. Contemporaneamente a questa formazione sono stati organizzati corsi specifici per gli addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso. Inoltre è stato realizzato un CD ROM per la formazione dei neoassunti. Ad oggi possiamo dire che tutto il personale ha effettuato la formazione sulla salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro e circa 1/3 è formato per la gestione delle emergenze. Il processo di formazione non si è arrestato ma è proseguito con corsi per tutti i dirigenti, per tutti i RLS, e con l’attivazione di piani formativi specifici (es. carrellisti). Oggi l’ufficio sicurezza e il settore formazione stanno realizzando un piano di formazione sulla sicurezza che vedrà coinvolti nel biennio 2002/2003 tutti i lavoratori dell’Emilia e della Puglia. La cooperativa inoltre si impegna a mantenere il numero necessario di personale formato alla gestione delle emergenze.
Per quanto riguarda l’informazione tutti i dipendenti hanno un vademecum sulla sicurezza ed è stata migliorata la segnaletica di sicurezza verticale e orizzontale. Anche l’informazione non è un argomento statico ma viene migliorata ed aggiornata quando se ne verifica la necessità (es. segnaletica in PV e cartelli in aree di riserva).
A seguire, dopo aver comunicato il numero di accertamenti sanitari nel periodo 1998 2000 (4.160 visite più 203 videoterminalisti nel 2001), si è affrontato l’argomento della movimentazione dei carichi.
Nel 1995 in collaborazione con la società EIDOS è stato calcolato l’indice di rischio in ogni reparto, in quell’occasione si decise di utilizzare il metodo NIOSH. Nel 1998 a causa dell’intervento dei fornitori sul peso dei colli si decise, insieme ai RLS e al medico competente, di ripetere la valutazione dell’indice di rischio ma di farla per singola mansione e non più per reparto, ciò al fine di avere indici più precisi. Anche per questo aggiornamento è stato utilizzato il metodo NIOSH e si è calcolato l’indice di rischio composto, cioè l’indice che tiene conto di tutte le singole e diverse lavorazioni che compie chi svolge una determinata mansione. I sopralluoghi sono stati effettuati con i RLS e con il medico competente, inoltre ogni anno vengono effettuati 6 sopralluoghi per analizzare 6 mansioni diverse proposte dai RLS. Il metodo utilizzato continua ad essere il NIOSH, al momento il più idoneo per la valutazione. Qualora si dovesse rilevare un metodo migliore per le analisi in oggetto, lo stesso sarà valutato. È importante evidenziare come l’indice di rischio in molti casi è notevolmente migliorato. Nel 1995 alcuni si avvicinavano a 2, nell’ultima analisi nella stragrande maggioranza dei casi il rischio è inferiore a 1 e in pochi casi si avvicina o supera 1,5. Tutto ciò grazie agli interventi effettuati negli anni e cioè: aumento dei mezzi elettrici di sollevamento, riduzione dell’attività manuale in area di riserva, diminuzione degli stock (quindi meno merce da movimentare), consegna a punto vendita di pallets pronto allestimento.
Dopo aver analizzato quanto è stato fatto e quanto si fa in termini di 626, la Cooperativa, considerando la sicurezza un valore primario e dichiarando la sua volontà ad essere leader anche in questo, ha chiesto di poter fare un confronto con il mercato, a partire dai dati di sintesi degli infortuni (indice di rischio e durata media) per continuare con attività formative, coinvolgimento dei RLS, accertamenti sanitari e quant’altro previsto dalla 626.
I rappresentanti delle OO.SS. dopo aver verificato la difficoltà a reperire sul mercato dati ed informazioni, hanno affermato che ciò che viene fatto in Coop Estense è un modello che si può esportare in altre aziende, anche per il coinvolgimento dei RLS. Viene specificato, inoltre, il senso della premessa all’argomento espressa in piattaforma. La preoccupazione si riferisce a quei negozi che presentano dati da tenere sotto controllo.
In conclusione i membri della commissione, preso atto che la cooperativa applica in maniera corretta la 626, ritengono che bisogna valorizzare il contratto integrativo con quanto di buono è stato fatto.
A tal proposito indicano nel recepimento dell’accordo interconfederale in materia di sicurezza, una strada da perseguire per continuare ad affrontare la materia in maniere adeguata allo sviluppo della Cooperativa.