Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2018, n. 9140 - Ribaltamento del carrello elevatore e morte immediata del lavoratore. Rampe prive di aggancio al cassone e muletto privo di cinture e di sportello di chiusura


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 10/01/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di appello di Catanzaro il 10 ottobre 2016 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza il 13 dicembre 2013 aveva - tra l'altro - riconosciuto A.T. responsabile dell'omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, di G.B., fatto commesso l'il ottobre 2010, per l'effetto condannando l'imputato, senza attenuanti, alla pena di giustizia e, in solido con i responsabili civili s.r.l. Termine Group 2 e s.r.l. Star Tractor, al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con contestuale assegnazione di provvisionale.
2. E' necessario premettere alcune informazioni fattuali che si traggono dalle sentenze di merito.
L'11 ottobre 2010 si è verificato un infortunio mortale sul lavoro in San Marco Argentano (CS), nel piazzale tra i due capannoni sede della ditta Star Tractor s.r.l., il cui amministratore unico era A.T., piazzale nel quale i lavoratori G.B., C.A. (entrambi dipendenti della Star Tractor) e V.M. (dipendente della Termine Group s.r.l.), stavano provvedendo all'operazione di carico su di un furgone, di proprietà della ditta Termine Group, di un carrello elevatore di proprietà della ditta Star Tractor, e, per fare ciò, utilizzavano alcune rampe in alluminio, di proprietà della Star Tractor, rampe in alluminio che i due dipendenti della Star Tractor, appunto G.B. ed C.A., avevano solo appoggiato al furgone senza tuttavia bloccarle.
In particolare, G.B., alla guida del muletto da caricare sul furgone, procedeva percorrendo a retromarcia le rampe per superare il dislivello ma, ad un certo punto, per la pendenza eccessiva e per le caratteristiche strutturali del veicolo, il muletto, giunto con le ruote posteriori sul cassone dell'autocarro e con quelle davanti ancora sulle rampe, si bloccava. A questo punto, per superare l'impasse, V.M., alla guida di un ulteriore carrello elevatore, sempre di proprietà della Star Tractor, imprudentemente poneva le barre di sollevamento sotto le assi di alluminio per diminuire la pendenza ma, nel fare ciò, una della rampe, come si è detto non agganciate al cassone del camion, scivolava ed il carrello si ribaltava schiacciando G.B., che moriva immediatamente, non essendo peraltro assicurato al sedile del mezzo, privo di sportelli laterali e di cintura di sicurezza.
Sono stati condannati alla pena di giustizia nel doppio grado di merito per omicidio colposo sia i lavoratori V.M. e C.A., per la grave imprudenza posta in essere, che A.T., amministratore unico della s.r.l. Star Tractor e datore di lavoro di G.B. e di C.A., per mancanza di adeguata formazione ed informazione ai dipendenti e per avere loro messo a disposizione rampe prive di aggancio al cassone e muletto privo di cinture e di sportello di chiusura.
La condanna civile è stata emessa nei confronti degli imputati e, in solido, nei confronti dei responsabili civili Termine Group 2 s.r.l. e Star Tractor s.r.l.
3. Ciò premesso, Ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza, tramite distinti ricorsi, l'imputato A.T. ed i responsabili civili, Termine Group 2 s.r.l. e Star Tractor s.r.l.
3.1. A.T. si affida a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge, anche sotto il profilo di omissione di pronunzia, e difetto motivazionale.
3.1.1. Con il primo motivo censura violazione dell'art. 41 cod. pen. in tema di concorso di cause e, nel contempo, carenza ed illogicità della motivazione in punto di prova, in quanto, secondo il ricorrente, la condotta imprudente degli operai V.M. e C.A., oltre che della vittima, sarebbe non già mera concausa indipendente ma vera e propria causa determinante l'evento, in quanto imprevedibile, sopravvenuta e sufficiente di per sé a provocare la morte della vittima. Né i Giudici di merito avrebbero giustificato perché, se A.T. avesse ottemperato alla disciplina antinfortunistica che si ritiene - erroneamente - avere violato, il sinistro non si sarebbe verificato.
In particolare, avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere il motivo di appello incentrato sull'assenza di un mandato da parte di A.T. agli operai affinché quel giorno spostassero il muletto, mandato di cui mancherebbe prova.
L'agire dei tre sarebbe stato, in realtà, non soltanto grandemente imprudente ma addirittura eccezionale ed esorbitante rispetto alle precise direttive ricevute dal datore di lavoro.
Il datore avrebbe, inoltre, fornito adeguata formazione ed informazione ai dipendenti, nel rispetto di quanto normativamente prescritto.
Infine, non era prescritta la cintura di sicurezza per il muletto in questione.
3.1.2. Sotto ulteriore profilo si denunzia omissione di pronunzia, in relazione al motivo di appello in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena per pretesa violazione degli artt. 62 e 133 cod. pen. La Corte territoriale al riguardo non avrebbe offerto alcuna risposta.
3.1.3.Infine, ulteriore omissione si censura quanto al motivo di appello concernente il risarcimento del danno e la provvisionale immediatamente esecutiva, essendo, secondo il ricorrente, le poche righe dedicate dalla sentenza impugnata (alle pp. 13-14) del tutto insufficienti a dare contezza del mancato accoglimento dei motivi proposti.
3.2. I legali rappresentanti di Termine Group 2 s.r.l. e di Star Tractor s.r.l., a loro volta, denunziano (con due distinti ricorsi di eguale contenuto ed affidati ad unico difensore) sia mancanza ed inadeguatezza motivazionale circa la idoneità causale esclusiva o meno della condotta di V.M., che ha sollevato con le barre del mezzo che guidava le rampe sopra le quali era G.B., facendolo ribaltare, sia mancanza ovvero grave inadeguatezza motivazionale per quanto riguarda il motivo di appello incentrato sulla concessione di una provvisionale a carico dei ricorrenti, oltre che dell'imputato A.T..
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1. I motivi di merito circa l'an della responsabilità svolti dalle difese dell'imputato (motivo n. 1, riassunto al punto n. 3.1.1. del "ritenuto in fatto") e dei responsabili civili (primo motivo, punto n. 3.2. del "ritenuto in fatto") sono manifestamente infondati, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizza la circostanza - che risulta tranciante - che le assi di alluminio, che erano di proprietà della di proprietà della Star Tractor (il cui amministratore unico era A.T.), in concreto messe a disposizione degli operai e dagli stessi adoperate per far salire il muletto sul camion, erano dall'origine prive di sistemi di aggancio, ergo, erano in sé oggettivamente pericolose (p. 11 della sentenza impugnata; nello stesso senso, peraltro, v. pp. 3, 14 e passim della sentenza di primo grado).
Gli argomenti svolti dai ricorrenti per sostenere l'interruzione del nesso causale, poi, sono tutti meramente assertivi ma indimostrati: inoltre, si osserva che per ciascuno di essi si rinviene adeguata spiegazione da parte dei Giudici di merito.
1.2. In relazione agli ulteriori profili di censura coltivati dalla difesa di A.T. (punti n. 3.1.2. del "ritenuto in fatto") e relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (in primo grado giustificata con la presenza di precedenti penali e l'assenza di elementi positivi, v. pp. 16-17) ed alla determinazione della pena (in primo grado, sostanzialmente, agganciata alla gravità del fatto, v. p. 17), si prende atto che l'appello su tali punti era talmente vago (v. terzultima e penultima pagina) da risultare inammissibile.
1.3. Quanto, infine, all'ultimo motivo nell'interesse dell'imputato ed al secondo nell'interesse delle parti civili (punti nn. 3.1.3. e 3.2. del "ritenuto in fatto"), attinente alla provvisionale, si prende atto che la, pur sintetica, motivazione della Corte di appello (pp. 13-14), valutata anche insieme alla sentenza di primo grado (pp. 17-18), risulta adeguata, anche tenuto conto, da un lato, che la provvisionale è esecutiva per legge (art. 540, comma 2, cod. proc. pen.) e non per volontà del Giudice, e, dall'altro, che «Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica ai risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536: in termini, v. Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054; nello stesso senso, cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348).
3.Consegue dalle considerazioni svolte il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/01/2018.