Tipologia: CIA
Data firma: 18 luglio 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: SIB e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, SIB
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Ambito di applicazione e condizioni normative
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti sindacali
Art. 4 - Franchising
Art. 5 - Merchandising
Art. 6 - Appalti
Art. 7 - Malattia
Art. 8 - Ricovero ospedaliero e Cure termali
Art. 9 - Infortunio sul lavoro
Art. 10 - Anticipazione TFR
Art. 11 - Eventi luttuosi
Art. 12 - Part time post maternità
Art. 13 - Lavoro supplementare
Art. 14 - Sconti ai dipendenti
Art. 15 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 16 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 17 - Organizzazione del lavoro
Parte economica divisione Bricocenter
Art. 18 - Premio Aziendale Bricocenter
Premio margine netto divisione Leroy Merlin
Art. 19 - Premio Margine netto Leroy Merlin
Capitolo 1 - Quadro giuridico
Art. 20 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 21 - Riferimenti normativi
  Capitolo 2 - Principi generali
Art. 22 - Caratteristiche del premio di progresso
Art. 23 - Ripartizione del premio
Art. 24 - Periodicità e scadenze di versamento del premio
Capitolo 3 - Meccanismo di calcolo del tasso di premio
Art. 25 - Origine degli elementi di calcolo
Art. 26 - Determinazione del tasso di premio dei punti vendita non in apertura
Art. 27 - Tasso di premio dei punti vendita in apertura
Art. 28 - Determinazione del tasso di premio dei servizi interni delle divisioni e delle direzioni regionali Leroy Merlin / di zona Bricocenter
Art. 29 - Premio di progresso 13a e 14a mensilità
Art. 30 - Regolarizzazione annuale del margine meno spese influenzabili
Art. 31 - Valore massimo di del tasso P%
Art. 32 - Caso di risultato negativo di P% o delle sue componenti P1%, P2%, P3% - eccedenza rispetto al tasso massimo
Capitolo 4 - Distribuzione del premio
Art. 33 - Beneficiari (negozi non in apertura)
Art. 34 - Determinazione dell’importo individuale del premio trimestrale
Art. 35 - Casi particolari
Art. 36 - Servizi Comuni - Definizione
Art. 37- Servizi comuni - Applicazione dei meccanismi retributivi e di premio
Art. 38 - Trasferimento di personale tra le due divisioni
Art. 39 - Decorrenza e durata

Accordo integrativo aziendale per i dipendenti della società SIB - Società Italiana Bricolage spa

Il giorno 18 luglio 2003 in Roma, tra SIB-Società Italiana Bricolage spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], assistiti dalla delegazione trattante, viene ratificato il presente Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti della SIB-Società Italiana Bricolage spa, sulla base dell’Ipotesi di Accordo siglata in data 21 gennaio 2003.

Ambito di applicazione e condizioni normative
Art. 1 - Validità e ambito di applicazione

Il presente accordo trova applicazione nelle sedi della Società Italiana Bricolage spa (SIB) nonché nei punti vendita presenti e futuri da essa gestiti con le modalità e le tempistiche indicate nel presente accordo.
Con riferimento all’Accordo del 6 luglio 1998, siglato in occasione della costituzione di SIB, si richiama qui la definizione di format di punto vendita delle due divisioni costituenti la Società:
“omissis
- piccole e medie superfici (orientativamente fino a 4500 mq.), con un assortimento prodotti orientato al bricolage ‘leggero’ per la manutenzione della casa e del giardino, e una prevalenza dell’offerta legata al libero servizio (Bricocenter);
- grandi superfici (orientativamente superiori a 4500 mq.), con un’offerta di prodotti ampia e profonda, dedicata anche a clienti molto esperti e semi-professionisti, per rispondere a bisogni relativi alla costruzione e decorazione della casa e del giardino, con una forte componente di vendita assistita e servizi complementari (Leroy Merlin).
Per sfruttare appieno la complementarietà delle caratteristiche descritte, la SIB sarà organizzata in due divisioni distinte (Divisione Bricocenter e Divisione Leroy Merlin), con il mantenimento delle due insegne commerciali.
Ogni divisione sarà dunque caratterizzata da un’organizzazione interna adeguata alle specificità commerciali dei due diversi format, e manterrà al suo interno tutte le leve operative necessarie alla gestione.
Omissis”.

Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate dalla SIB, che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format, la Società si impegna a realizzare condizioni normative ed economiche complessivamente omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto.
Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate dalla SIB e che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format, sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori al fine di realizzare, previa verifica delle compatibilità globali, condizioni economiche e normative complessivamente omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo.
Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi quelle società la cui attività sia direttamente gestita, direttamente amministrate e controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) dalla SIB spa.
Le parti convengono che il presente accordo sostituisce e assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali conclusi a livello nazionale per gli istituti qui regolati, fatto salvo quanto previsto dal medesimo accordo per gli specifici istituti.
Per gli altri istituti non modificati o regolati dal presente accordo, sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate solo nei rispettivi ambiti applicativi divisionali le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale a tutti i livelli.

Art. 2 - Relazioni sindacali
La SIB e le OO.SS. convengono di mantenere un sistema di relazioni sindacali basato su diritti di informazione e confronto articolato su tre livelli (società, divisione e unità produttiva / territorio), finalizzato a realizzare un assetto di relazioni sindacali unitario ma articolato per specifiche tematiche a livello di singola unità.
In particolare, anche alla luce dei processi di sviluppo, trasformazione e innovazione, le parti si impegnano a valorizzare la sede del confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie di competenza di tale ambito.
In coerenza a quanto sopra si conviene di riaffermare il carattere preventivo dell’informazione e la sua finalizzazione al confronto e alla definizione di intese tra le parti ai livelli di competenza e per le materie previste.
A livello di Società l’informazione avrà carattere periodico anche in rapporto allo stato di avanzamento dei programmi aziendali, e avverrà una volta l’anno o a seguito di richiesta di una delle parti.
Diritto di informazione e confronto a livello di società
Compete a tale livello l’informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche:
·bilancio economico;
·andamento economico;
·strategie generali e politiche commerciali;
·sviluppo e investimenti;
·politica occupazionale;
·processi di riorganizzazione e di ristrutturazione;
·strutture degli assetti societari.
Diritto di informazione e confronto a livello nazionale in ambito divisionale
Compete a tale livello l’informazione ed il conseguente confronto sulle seguenti tematiche:
·andamento economico della Divisione;
·strategie generali della Divisione;
·politiche commerciali;
·sviluppo e investimenti della Divisione;
·processi di riorganizzazione e di ristrutturazione della Divisione;
·innovazioni tecnologiche;
·piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale;
·azioni positive;
·ambiente e salute;
·funzionamento dei meccanismi di salario variabile previsti nel presente contratto con fornitura da parte dell’azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio nei singoli punti vendita in occasione di un apposito incontro da svolgersi, di norma, entro il mese di maggio. A tal fine viene istituito un apposito osservatorio composto da 6 rappresentanti delle parti firmatarie.
Diritto di informazione e confronto a livello di unità e/o territorio
Compete a tale livello - pur nel rispetto della non duplicità dei livelli - l’informazione ed il conseguente confronto, anche al fine di realizzare intese, con le rappresentanze sindacali di unità produttive, sulle seguenti tematiche:
·organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare;
·mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di formazione e lavoro e di apprendistato;
·utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell’attività lavorativa;
·progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità;
·appalti e terziarizzazioni;
·ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche;
·andamento dei parametri definiti per il funzionamento del meccanismo di salario variabile contratto con fornitura da parte dell’azienda dei dati assoluti e percentuali, trimestrali e annuali, utili per la determinazione del Premio.
Diritto di informazione e confronto a livello regionale
Compete a tale livello l’informazione e il conseguente confronto su quanto previsto dal presente accordo sulle materie in tema di mercato del lavoro, anche in relazione al processo istituzionale di decentramento e di conferimento alle Regioni e agli enti locali delle relative funzioni e compiti.
Inoltre, potrà essere attivato il confronto a tale livello a fronte di significative iniziative di sviluppo o di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali.

Art. 3 - Diritti sindacali
Assemblee sindacali
Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene elevato a quindici ore annue.
Lo svolgimento delle ore di assemblea aggiuntive introdotte con il presente accordo, dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della prassi vigente, nelle giornate e nelle ore di minore intensità dell’attività di vendita.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento previsto dal presente accordo per l’istituito dell’assemblea costituisce un trattamento complessivamente migliorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Permessi sindacali […]

Art. 4 - Franchising
La società, in occasione dell’avvio o del rinnovo dei contratti di affiliazione da essa sottoscritti, inserirà nei contratti stipulati con gli operatori economici affiliati l’applicazione delle norme e dei trattamenti di legge.

Art. 5 - Merchandising
La società si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e norme collegate.

Art. 6 - Appalti
Fermo restando quanto previsto dall’art. 163 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, la società si impegna:
·a concludere contratti di appalto solo con imprese che siano in regola con tutte le licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della relativa attività;
·a far rientrare nei contratti di appalto l’impegno delle imprese appaltatrici ad operare secondo modalità e ad utilizzare attrezzature e macchinari in regola con le vigenti norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 12 - Part time post maternità
Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l’azienda accoglierà, nell’ambito del 2% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad una sola lavoratrice nel corso dell’anno.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa

Art. 15 - Lavoro domenicale e festivo
A) Trattamento natalizio
Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l’ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità commerciali di SIB si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di 8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di ferie, permessi o compensative.
Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l’ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi.
Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità commerciali della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse.
Per il part time l’eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell’orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi.
Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l’inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.
B) Lavoro straordinario festivo o domenicale extranatalizio
[…]
Per i lavoratori part-time l’eventuale recupero delle ore lavorate in eccedenza all’orario contrattuale individuale nelle singole domeniche o festività sarà fino a concorrenza dell’orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana/giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto, dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento della maggiorazione spettante in base al presente accordo.

Art. 16 - Contratti di formazione e lavoro
I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono inseriti nell’organizzazione produttiva senza discriminazioni, a parità di condizioni normative, di lavoro e diritti sindacali.
[…]
La società si impegna, in attuazione dei progetti formativi, a fornire ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro un’adeguata formazione. I progetti formativi prevederanno altresì informazioni su contratti collettivi nazionali e sulla legislazione sociale e del lavoro.

Art. 17 - Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che, in coerenza con quanto definito nel capitolo “Relazioni sindacali”, il confronto per realizzare intese sull’organizzazione del lavoro, avverrà a livello di singola unità produttiva con le RSA/RSU, con l’assistenza delle OOSS territoriali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
Tale confronto, su richiesta di una delle parti, potrà vertere su temi quali l’organizzazione del lavoro, composizione degli organici, orario di lavoro e turni, ivi comprese le problematiche inerenti al lavoro domenicale ecc., e inoltre avverrà anche in occasione delle nuove aperture di nuovi punti vendita.
I programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di vita e di lavoro in tutti i loro aspetti, migliorando al contempo la qualità del servizio e conseguendo un più razionale e migliore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di redditività, produttività ed efficienza, anche attraverso una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, e un accrescimento della professionalità.
Le parti si danno atto che resta in vigore quanto già definito in accordi precedenti a livello di singola unità su tutti i temi relativi all’organizzazione del lavoro.