Cassazione Civile, Sez. 6, 08 marzo 2018, n. 5615 - Sindrome del tunnel carpale. Ricorso dell'Inail per omessa indagine circa l'entità dello stato invalidante


Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 08/03/2018

 

 

 

Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la natura professionale della malattia (sindrome del tunnel carpale) da cui è affetto N.DC. e condannava l'Inail al pagamento delle « conseguenti relative prestazioni a decorrere dalla domanda amministrativa», oltre che al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
2. per la cassazione della sentenza l'Inail ha proposto ricorso, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del dlgs n. 38 del 2000 nonché degli articoli 2907 del cod.civ., 99, 100 e 278 del codice di procedura civile e lamenta che non vi sia stata né sia stata chiesta dalla controparte nessuna indagine circa l'entità dello stato invalidante del N.DC.. Sostiene che l’obiettiva interdipendenza fra la natura professionale della malattia e la misura del danno non rende possibile la separazione di una statuizione giuridica sul grado di inabilità dalla natura professionale della malattia, che ne costituisce il necessario presupposto, e che l'appellante difettava d'interesse ad agire in relazione ad una domanda di mero accertamento di quest’ultimo aspetto;.
3. N.DC. ha resistito con controricorso ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza alla decisione impugnata, considerato che all’esito della notifica della sentenza in copia semplice in data 3 giugno 2015, l'Inail aveva provveduto (di sua iniziativa) alla liquidazione delle spese e competenze del giudizio, e 1’essersi formato il giudicato interno sulla questione pregiudiziale d’inammissibilità della domanda per carenza di interesse, in assenza di specifiche deduzioni in tal senso nel giudizio di merito;
4. questa Corte all’udienza del 6.4.2017 ha disposto il rinvio a nuovo molo della causa, onde consentire al difensore del N.DC., nominato, a seguito del decesso del precedente difensore, dopo la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale unitamente alla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis I e II comma c.p.c., di esercitare pienamente il diritto di difesa nei modi propri di questo procedimento camerale, e dunque valutare se depositare nei termini di legge memoria ai sensi dell’art. 380 bis II comma c.p.c.;
5. il (nuovo) decreto di fissazione dell’udienza camerale, unitamente alla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis I e II comma c.p.c., è stato ritualmente notificato alle parti;
6. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato che:
1. l’eccezione d’ inammissibilità del ricorso dell’Inail per intervenuta acquiescenza non è fondata, considerato che questa Corte ha da tempo chiarito (v. Cass. S.U. 1/12/2000 n. 1242, Cass. 25/06/2014 n. 14368) che «il pagamento, anche senza riserva, delle spese processuali liquidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecutiva, non può comportare acquiescenza a detta sentenza, neppure quando la relativa effettuazione sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all'intimazione del precetto»;
2. il gravame dell'Inail è ammissibile anche in quanto consente, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, di comprendere l'oggetto delle doglianze proposte e la violazione di legge che si addebita alla Corte d'appello; 
3. esso non è fondato ove ci si duole della mancanza d’ interesse dell’originaria ricorrente alla pronuncia richiesta, considerato che essa era logicamente e testualmente correlata all'ottenimento delle prestazioni dovute in relazione alla malattia professionale denunciata in sede amministrativa in data 24.3.2009, cui si fa riferimento nel testo del ricorso riportato a pg. 5 del ricorso per cassazione dell'Inail (considerazione che risolve anche il rilievo d’inammissibilità della censura);
4. il ricorso è invece fondato nella parte in cui l’Inail lamenta di essere stato condannato ad erogare le prestazioni dovute per la malattia professionale denunciata senza che vi fosse stato un accertamento in ordine al danno permanente da essa derivato, e senza che fosse quindi possibile individuare l’effettiva sussistenza del diritto ad una prestazione (che presuppone il raggiungimento della soglia di danno biologico del 6%), nonché il tipo di prestazione dovuta (ex art. 13 lettera a) del d.lgs n. 38 del 2000.
E difatti, se è vero che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187), ciò vale tanto più con riferimento al tipo di sentenza che può essere emessa all’esito del giudizio, che deve accertarlo nella sua integralità e non solo con riferimento ad una parte dei suoi elementi costitutivi;
5. segue la cassazione con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà integrare l’indagine medica in ordine alla misura della lesione dell'integrità psicofisica conseguita alla malattia professionale accertata e determinare il relazione ad essa la provvidenza (eventualmente) dovuta dall’Inail;
6. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017