Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239
Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
G.U. 10 marzo 2018, n. 58

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 18;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo;
Vista la decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modificazioni, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2016, recante attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;
Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, recante documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 

Emana
il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità - Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/90/UE

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumità e dei consumatori, nonché della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi.

 

Art. 2
Ambito di applicazione - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/90/UE

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili adibite al trasporto marittimo per il quale le convenzioni internazionali richiedono l'approvazione da parte dello Stato di bandiera.
2. Per i fini di cui all'articolo 1, l'equipaggiamento di cui al comma 1 è soggetto esclusivamente alle norme del presente decreto anche nel caso in cui lo stesso rientri nel campo di applicazione di altre fonti normative europee diverse dalla direttiva 2014/90/UE.

 

Art. 3
Definizioni - Attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) accreditamento: l'accreditamento di cui all'articolo 2, numero 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
b) amministrazione competente:
1) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 2);
2) il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera h), numero 3);
3) il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione;
c) apparecchiature di radiocomunicazione: l'equipaggiamento marittimo richiesto ai sensi del capitolo IV della convenzione internazionale di cui alla lettera h), numero 3), e apparecchi radio telefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III/6.2.1 e apparati AIS di cui alla regola V/19 della medesima convenzione;
d) autorità di notifica: il Ministero dello sviluppo economico;
e) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo;
f) autorità marittima: gli uffici marittimi in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
g) certificati di sicurezza: i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;
h) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi:
1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
i) dichiarazione di tipo approvato nazionale: la dichiarazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - riconosce la conformità dell'equipaggiamento marittimo sulle navi mercantili nel caso di un equipaggiamento marittimo non previsto dagli atti di esecuzione della Commissione europea;
l) dichiarazione UE di conformità: la dichiarazione rilasciata dal fabbricante in conformità all'articolo 18 del presente decreto;
m) distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato l'equipaggiamento marittimo;
n) equipaggiamento marittimo: l'equipaggiamento che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
o) fabbricante: una persona fisica o giuridica che produce equipaggiamento marittimo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
p) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea;
q) importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea equipaggiamento marittimo proveniente da un paese terzo;
r) marcatura di conformità: il simbolo di cui all'articolo 8 o l'etichetta elettronica nei casi previsti dall'articolo 9;
s) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di equipaggiamento marittimo sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
t) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) nave nazionale: una nave iscritta nelle matricole o nei registri dell'autorità marittima e che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
v) nave UE: una nave battente bandiera di uno Stato membro e che rientra nell'ambito di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;
z) normativa europea di armonizzazione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazioni dei prodotti;
aa) norme di prova: le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo previste da:
1) Organizzazione marittima internazionale (IMO);
2) Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO);
3) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI);
4) Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
5) Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec);
6) Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU);
7) Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI);
8) Commissione europea;
9) autorità di regolamentazione riconosciute negli accordi di riconoscimento reciproco dei quali l'Unione è parte contraente;
bb) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
cc) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge l'attività di valutazione della conformità, fra cui taratura, prova, certificazione e ispezione;
dd) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
ee) organismo notificato: un organismo designato ai sensi dell'articolo 19;
ff) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto o affidato, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
gg) prodotto: un elemento dell'equipaggiamento marittimo;
hh) rappresentante autorizzato: un soggetto stabilito nell'Unione europea che ha ricevuto in relazione a determinate attività un mandato con rappresentanza da parte di un fabbricante;
ii) richiamo: un provvedimento volto a ottenere la restituzione dell'equipaggiamento marittimo che è già stato installato a bordo di navi UE o acquistato con l'intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi;
ll) ritiro: una misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura;
mm) specificazione tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;
nn) strumenti internazionali: le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nonché le norme di prova;
oo) valutazione della conformità: il processo compiuto dagli organismi notificati, finalizzato a dimostrare che l'equipaggiamento marittimo è conforme ai requisiti del presente decreto;
pp) vigilanza del mercato: le attività di cui all'articolo 2, punto 17), del regolamento (CE) n. 765/2008.

 

Art. 4
Conformità dell'equipaggiamento marittimo - Attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/90/UE

1. L'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza previsti dagli strumenti internazionali applicabili alla data in cui tale equipaggiamento è installato a bordo.
2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti di cui al comma 1 è attestata esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17.
3. I requisiti e le norme di prova di cui ai commi 1 e 2 sono indicati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 35, paragrafo 2 e 3, della direttiva n. 2014/90/UE.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'equipaggiamento marittimo da installare o già installato su navi nazionali per il quale la Commissione europea non ha indicato i requisiti e le norme di prova deve essere conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento.

 

Art. 5
Funzioni delle amministrazioni competenti - Attuazione dell'articolo 5 della direttiva 2014/90/UE

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa all'equipaggiamento marittimo;
b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di equipaggiamento marittimo;
c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attività ispettiva;
d) programma annualmente, d'intesa con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità dell'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici annuali e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità.
2. Al fine di garantire la conformità dell'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE ai requisiti previsti dai pertinenti strumenti internazionali applicabili, l'autorità marittima, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, attraverso gli ispettori autorizzati, nonché, laddove previsto, gli organismi riconosciuti, esercita l'attività di ispezione.
3. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento tra le attività ispettive previste dal presente decreto.
4. L'autorità marittima, gli organismi riconosciuti, laddove previsto, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, accertano che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi nazionali è conforme alle prescrizioni del presente decreto.
5. L'autorità marittima comunica le attività svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.

 

Art. 6
Libera circolazione - Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2014/90/UE

1. È consentita la messa a disposizione sul mercato o l'installazione a bordo di navi nazionali e di navi UE dell'equipaggiamento di cui all'articolo 4, comma 1, conforme ai requisiti del presente decreto e che reca la marcatura di conformità di cui all'articolo 8.
2. Alle navi nazionali dotate di equipaggiamento di cui al comma 1 sono rilasciati o rinnovati, a richiesta, i pertinenti certificati di sicurezza se l'equipaggiamento è conforme ai requisiti del presente decreto.

 

Art. 7
Trasferimento di nave non UE nei registri nazionali - Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 2014/90/UE

1. Una nave non UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità marittima è sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti certificati di sicurezza e sono conformi al presente decreto, nonché recano la relativa marcatura di conformità di cui all'articolo 8. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso in cui l'equipaggiamento non rechi la marcatura di conformità di cui all'articolo 8, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento è equivalente al tipo conforme al presente decreto.
3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenendo conto dei pertinenti strumenti internazionali.
4. L'equipaggiamento di cui al comma 2 è sostituito in uno dei seguenti casi:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente;
b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Capo II
Marchio di conformità

Art. 8
Marcatura di conformità - Attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva 2014/90/UE

1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai sensi dell'articolo 4 reca la marcatura di conformità. La marcatura di conformità è apposta esclusivamente sull'equipaggiamento marittimo che soddisfa i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva n. 2014/90/UE e al presente decreto.
2. L'equipaggiamento che reca la marcatura di conformità si presume conforme al presente decreto.
3. La marcatura di conformità è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e da 3 a 6, del regolamento CE n. 765/2008.
4. La marcatura di conformità è apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contente i dati, nelle forme e nelle misure e secondo le modalità previste dall'Allegato I del presente decreto, in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software. Nel caso ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa delle dimensioni o della natura dell'equipaggiamento, la marcatura di conformità è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
5. La marcatura di conformità è apposta alla fine della fase di produzione.
6. La marcatura di conformità è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e dall'indicazione in cifre dell'anno in cui è apposta.
7. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

 

Art. 9
Etichetta elettronica - Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/90/UE

1. Al fine di facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici dell'equipaggiamento marittimo, identificati con atti delegati della Commissione europea, i fabbricanti possono utilizzare una etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile, in sostituzione o integrazione della marcatura di conformità di cui all'articolo 8.
2. Entro tre anni dalla data di adozione dei criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea in materia di progettazione, efficienza, apposizione e uso dell'etichetta elettronica, la marcatura di conformità può essere integrata dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
3. Entro cinque anni dalla data di adozione dei criteri tecnici di cui al comma 2, la marcatura di conformità può essere sostituita dall'etichetta elettronica di cui al comma 1.
4. All'etichetta elettronica si applicano le disposizioni dettate per la marcatura di conformità di cui all'articolo 8, in quanto compatibili.

 

Art. 10
Equipaggiamento marittimo di tipo approvato nazionale installato a bordo di navi

1. L'equipaggiamento marittimo conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, è dichiarato di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo. Per le apparecchiature di radiocomunicazione la dichiarazione di cui al primo periodo è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico.
2. L'equipaggiamento marittimo dichiarato di tipo approvato di cui al comma 1 è munito di marcatura recante la dicitura «di tipo approvato», seguito dall'indicazione del decreto di approvazione. La marcatura è apposta sull'equipaggiamento o sulla sua targhetta segnaletica contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto dallo stesso e, se del caso, è inclusa nel suo software.
3. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, corredata dalla relazione tecnica di un organismo notificato, che attesta la rispondenza di conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti di cui al comma 1.
4. Entro novanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rilascio della dichiarazione di tipo approvato.
Nel rispetto del termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere dell'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo.
5. L'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 si presume conforme, nel caso in cui sia stato già dichiarato di tipo approvato dalle autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o dai loro organismi autorizzati.

 

Art. 11
Trasferimento di nave UE non soggette alle convenzioni internazionali nei registri nazionali

1. Al fine del rilascio dei certificati di sicurezza per navi UE non soggette alle convenzioni internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), una nave UE che deve essere iscritta nei registri e nelle matricole tenuti dall'autorità marittima è sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione dalla stessa, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento marittimo soddisfano i requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 4. Gli accertamenti riguardanti le apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, a richiesta dell'armatore della nave o di un suo legale rappresentante, stabilisce, previo accertamento tecnico, se l'equipaggiamento è equivalente al tipo conforme.
3. Nel caso in cui non possa essere determinata la data di installazione a bordo dell'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, stabilisce con proprio provvedimento i requisiti di equivalenza soddisfacenti per il singolo caso, tenuto conto dei pertinenti strumenti internazionali.
4. L'equipaggiamento di cui al comma 2, è sostituito in uno dei seguenti casi:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, non lo ritiene equivalente;
b) per quanto riguarda le apparecchiature di radiocomunicazione, il Ministero dello sviluppo economico non lo ritiene equivalente.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 2, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
6. Per le apparecchiature di radiocomunicazione il certificato di cui al comma 5 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Capo III
Obblighi degli operatori economici

Art. 12
Obblighi dei fabbricanti - Attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/90/UE

1. Con l'apposizione della marcatura di conformità di cui all'articolo 8, i fabbricanti si assumono la responsabilità di garantire che l'equipaggiamento marittimo è stato progettato e fabbricato conformemente alle specificazioni tecniche e alle norme di prova di cui al presente decreto.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II al presente decreto e fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile secondo quanto disposto dall'articolo 17. Nel caso in cui la conformità dell'equipaggiamento ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'articolo 18 e appongono la marcatura di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 8.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.
4. I fabbricanti attuano le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo, nonché delle modifiche dei requisiti previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base delle quali è dichiarata la conformità dell'equipaggiamento. Nel caso in cui sia necessario, in conformità dell'allegato II, i fabbricanti fanno eseguire una nuova valutazione della conformità.
5. I fabbricanti si assicurano che i loro prodotti recano un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione, oppure, nel caso in cui la natura o le dimensioni del prodotto non lo consentano, che le informazioni prescritte sono fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi.
6. I fabbricanti si accertano che l'equipaggiamento marittimo è corredato di istruzioni e di tutte le informazioni necessarie per l'installazione a bordo e l'utilizzo in sicurezza, comprese le eventuali limitazioni d'uso che possono essere agevolmente comprese dagli utilizzatori, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.
7. I fabbricanti indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o la loro marcatura registrata e l'indirizzo al quale possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto di contatto del fabbricante.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'equipaggiamento marittimo su cui hanno apposto la marcatura di cui all'articolo 8 non è conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza applicabili e alle norme di prova applicate, di cui al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale equipaggiamento o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Nel caso in cui l'equipaggiamento presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato, fornendo i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'equipaggiamento marittimo in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.

 

Art. 13
Rappresentanti autorizzati - Attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/90/UE

1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro nominano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione europea e indicano il suo nominativo e l'indirizzo al quale può essere contattato.
2. Sono in ogni caso esclusi dal mandato conferito al rappresentante autorizzato gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato la dichiarazione UE di conformità di cui all'articolo 17 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato;
b) di fornire, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del prodotto;
c) di cooperare con l'autorità di vigilanza del mercato, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

 

Art. 14
Obblighi degli importatori e dei distributori - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli importatori indicano sull'equipaggiamento marittimo oppure, ove ciò non è possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dello stesso o, se del caso, su entrambi, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati.
2. Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di un prodotto in lingua italiana o inglese. Essi cooperano a richiesta di tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.

 

Art. 15
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/90/UE

1. Un importatore o un distributore che mette a disposizione sul mercato o installa a bordo di una nave UE equipaggiamento marittimo con il proprio nome o marchio commerciale, oppure modifica l'equipaggiamento già messo a disposizione sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui al presente decreto, è considerato un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 12.

 

Art. 16
Identificazione degli operatori economici - Attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2014/90/UE

1. Su richiesta, gli operatori economici comunicano all'autorità di vigilanza del mercato:
a) il nominativo di ogni operatore economico che ha fornito loro equipaggiamento marittimo;
b) il nominativo di ogni operatore economico cui essi hanno fornito equipaggiamento marittimo.
2. Gli operatori economici sono tenuti a produrre le informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dalla data di apposizione della marcatura di conformità e, in ogni caso, per un periodo di tempo non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo interessato.

 

Capo IV
Valutazione della conformità e notifica degli organismi di valutazione della conformità

Art. 17
Procedure della valutazione di conformità - Attuazione dell'articolo 15 della direttiva 2014/90/UE

1. Le procedure della valutazione della conformità sono indicate nell'allegato II al presente decreto.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel caso in cui sia utilizzato il modulo B (esame CE del tipo) prima della messa a disposizione sul mercato, l'equipaggiamento marittimo è soggetto a:
a) modulo D (garanzia della qualità di produzione);
b) modulo E (garanzia della qualità del prodotto);
c) modulo F (verifica del prodotto).
3. Nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantità, e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di una unica unità (modulo G).

 

Art. 18
Dichiarazione UE di conformità - Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2014/90/UE

1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti specificati all'articolo 4, comma 1.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura del modello di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE e contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli stabiliti dall'allegato II del presente decreto, ed è continuamente aggiornata.
3. Nel redigere la dichiarazione UE, il fabbricante si assume la responsabilità e gli obblighi di cui all'articolo 12.
4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo sia installato a bordo di nave nazionale, copia della dichiarazione UE di conformità dell'equipaggiamento è fornita alla nave ed è mantenuta a bordo finché l'equipaggiamento non è rimosso. La dichiarazione presente a bordo è tradotta dal fabbricante almeno in lingua italiana e in lingua inglese.
5. Copia della dichiarazione UE di conformità è fornita all'organismo notificato che ha eseguito la valutazione della conformità.

 

Art. 19
Organismi di valutazione della conformità, notifica e autorità di notifica - Attuazione degli articoli 17, 18 e dell'allegato V della direttiva 2014/90/UE

1. Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati a eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale. Gli organismi di valutazione della conformità ai sensi del presente decreto sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Gli organismi notificati sono conformi ai requisiti del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23.
3. L'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità ai fini della notifica di cui al comma 1, nonché il controllo degli organismi notificati, possono essere delegati o affidati, ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, all'organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento.
4. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 3 e i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico e l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi senza oneri a carico della finanza pubblica. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 e adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 4. Relativamente ai compiti attribuiti dal presente articolo e dall'articolo 24 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dello sviluppo economico, le competenze e le responsabilità degli uffici dirigenziali generali competenti sono ripartite secondo il regolamento di organizzazione dei medesimi Ministeri.
6. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'attività di valutazione, autorizzazione e controllo, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo ovvero con l'organismo nazionale di accreditamento, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti;
g) semplificando e riducendo gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori economici.

 

Art. 20
Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE

1. Possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 gli organismi per la valutazione della conformità, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità ha personalità giuridica di diritto privato.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dagli operatori economici interessati alla produzione, alla distribuzione e all'immissione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione può essere ritenuto un organismo idoneo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè l'installatore, nè l'acquirente, nè il proprietario, nè l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione, nè il rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta disposizione non preclude l'uso dell'equipaggiamento marittimo valutato che è necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tale equipaggiamento per scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli apparecchi, nè rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.
5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che può influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli ai sensi del presente decreto e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di equipaggiamento marittimo per il quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;
c) una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali delle norme armonizzate applicabili, delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonché delle normative nazionali applicabili;
d) la capacità di redigere certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. La remunerazione dei dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione di tale decreto il massimale di tale polizza è non inferiore a 2.500.000 euro e si applicano, per quanto compatibili, le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003. Detta polizza non è necessaria nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo pubblico.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente decreto di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 34, o garantiscono che il proprio personale addetto alla valutazione della conformità ne è informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

 

Art. 21
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/90/UE

1. Un organismo notificato, nel caso in cui subappalti funzioni specifiche connesse alla valutazione della conformità, oppure ricorra a una affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettano i requisiti di cui all'articolo 20 del presente decreto e ne informa l'Autorità di notifica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle funzioni eseguite dai subappaltatori o affiliate, ovunque questi sono stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'Autorità di notifica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma del presente decreto.

 

Art. 22
Domanda e procedura di notifica - Attuazione dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la trasmette immediatamente al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'equipaggiamento marittimo per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché delle prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il controllo periodico della conformità dell'organismo ai requisiti di cui all'articolo 20.
3. Nel caso in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, decidano che la valutazione e il controllo di cui all'articolo 19, comma 2, sono eseguiti dall'organismo nazionale di accreditamento, in sostituzione delle prove documentali di cui al comma 2, l'organismo allega alla domanda di cui al comma 1, un certificato di accreditamento rilasciato dallo stesso che attesta che l'organismo è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 20.

 

Art. 23
Autorizzazione alla valutazione della conformità e modifiche delle notifiche - Attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/90/UE

1. L'autorizzazione agli organismi che presentano domanda ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ed è subordinata all'esito positivo delle valutazioni di cui al comma 2 del presente articolo e ha durata pari a quella della notifica, e comunque non superiore a quattro anni. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. Nel periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico nonché le amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo esercitano le funzioni di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, sugli organismi autorizzati e notificati.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, avvia l'attività istruttoria sulla documentazione che accompagna la domanda e pianifica i controlli da effettuarsi presso le sedi dell'organismo richiedente e di eventuali altri soggetti di cui all'articolo 21, per l'accertamento dei requisiti prescritti e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo:
a) svolge i controlli periodici, con cadenza quantomeno biennale;
b) decide sull'opportunità di procedere, in ogni momento, congiuntamente o disgiuntamente, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 20.
5. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo notificato, anche su segnalazione delle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. La misura può consistere in:
a) richiamo scritto;
b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata;
c) revoca dell'autorizzazione.
6. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 5, si applica quando l'organismo notificato:
a) non ottempera alle disposizioni date dall'autorità di notifica, nonostante il richiamo scritto;
b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attività di valutazione della conformità dei prodotti;
c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti.
7. La misura della revoca dell'autorizzazione è sempre disposta quando l'organismo notificato:
a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;
b) è inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi;
c) continua a commettere una violazione già sanzionata con la sospensione a norma del comma 6.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 5 per le violazioni accertate dall'autorità di notifica.
9. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prende le misure necessarie per garantire che le pratiche di tale organismo notificato sono evase da un altro organismo notificato o sono messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
10. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo notificato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui la Commissione europea accerti che un organismo notificato non soddisfa i requisiti per la sua notifica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le misure correttive e, se necessario, informa il Ministero dello sviluppo economico per il ritiro della notifica.

 

Art. 24
Procedure di notifica e obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica - Attuazione degli articoli 19, 35 e dell'allegato IV della direttiva 2014/90/UE

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica solo gli organismi di valutazione della conformità autorizzati che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 20.
2. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri, utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.
3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, l'equipaggiamento marittimo interessato e la relativa attestazione di competenza.
4. Nel caso in cui una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 22, comma 3, il Ministero dello sviluppo economico congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alla Commissione europea e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sarà controllato periodicamente e continuerà a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 20.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di organismo notificato solo se non sono sollevati rilievi da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, nel caso sia utilizzato un certificato di accreditamento, o entro i due mesi successivi a una notifica, nel caso non sia utilizzato un accreditamento. Ai fini del presente decreto, sono considerati organismi notificati solo gli organismi nei cui confronti non sono stati sollevati rilievi a norma del presente comma.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica.

 

Art. 25
Obblighi operativi degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati eseguono, o fanno eseguire, le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e dell'allegato II del presente decreto.
2. Nel caso in cui un organismo notificato riscontri che gli obblighi stabiliti dall'articolo 4 e dall'allegato II del presente decreto non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.
3. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontra che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di adottare senza indugio le misure correttive opportune e, se necessario, sospende o ritira il certificato.
4. Nel caso in cui non siano adottate misure correttive o queste non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

 

Art. 26
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati informano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità;
b) di qualunque circostanza che può influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo le informazioni di cui al comma 1.
3. Su richiesta della Commissione europea e degli Stati membri, gli organismi notificati forniscono le informazioni pertinenti sugli esiti delle valutazioni della conformità.
4. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto che esercitano attività di valutazione della conformità sull'equipaggiamento marittimo simile, informazioni pertinenti sui risultati negativi e, su richiesta, sui risultati positivi delle valutazioni della conformità.
5. Gli organismi notificati trasmettono trimestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte. Tali elenchi sono trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle altre amministrazioni competenti in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo e sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione europea, tramite il relativo sistema di informazione.

 

Capo V
Vigilanza del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti e disposizioni di salvaguardia

Art. 27
Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti - Attuazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli articoli da 15 a 29 del regolamento CE n. 765/2008 si applicano alla vigilanza sull'equipaggiamento marittimo di cui al presente decreto.
2. La vigilanza sul mercato relativa all'equipaggiamento marittimo è svolta dall'autorità di vigilanza del mercato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.
3. Al fine di garantire che l'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 2 sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente decreto, l'autorità di vigilanza del mercato, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, ha facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
4. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso gli operatori economici e i depositi sussidiari degli operatori economici, nonché presso le navi nazionali e le navi UE. L'accertamento sull'equipaggiamento marittimo già installato a bordo di navi nazionali e di navi UE è limitato all'esame effettuato, finché l'equipaggiamento marittimo rimane in funzione a bordo.
A tale fine, è consentito, a spese degli operatori economici e degli armatori:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dell'equipaggiamento;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove, qualora necessario e giustificato;
d) l'effettuazione di esami e prove presso strutture tecniche specializzate, pubbliche o private.
5. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
 

 

Art. 28
Equipaggiamento marittimo che comporta rischi e procedure di salvaguardia - Attuazione degli articoli 26 e 27 della direttiva 2014/90/UE

1. L'autorità di vigilanza del mercato, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento oggetto del presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettua una valutazione dell'equipaggiamento interessato che investe i requisiti pertinenti di cui al presente decreto. Gli operatori economici interessati cooperano, ove necessario, con l'autorità di vigilanza del mercato. Se, attraverso tale valutazione, l'autorità di vigilanza del mercato conclude che l'equipaggiamento non rispetta i requisiti di cui al presente decreto, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive, al fine di rendere lo stesso conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'autorità di vigilanza del mercato ne informa l'organismo notificato competente.
2. Nel caso in cui l'autorità di vigilanza del mercato ritenga che la non conformità non è limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato.
3. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.
4. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dell'equipaggiamento, per ritirarlo o per richiamarlo dal mercato. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti gli elementi disponibili, tra cui i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo non conforme, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato indica se la non conformità è dovuta alla mancata rispondenza dell'equipaggiamento marittimo alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, nonché a lacune nelle norme di prove previste all'articolo 4, comma 2.
6. L'autorità di vigilanza del mercato, quando la procedura di cui ai commi da 1 a 5 è avviata dall'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di ogni informazione supplementare a sua disposizione sulla non conformità dell'equipaggiamento interessato e, in caso di disaccordo con il provvedimento nazionale notificato, formula i suoi rilievi.
7. Se, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione europea non formulano rilievi sulle misure provvisorie adottate dall'autorità di vigilanza del mercato o dall'autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tal misure sono da ritenersi giustificate.
8. L'autorità di vigilanza del mercato adotta le opportune misure restrittive in relazione all'equipaggiamento in questione, quale il ritiro del prodotto dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.
9. Se una misura adottata da uno Stato membro è oggetto di rilievi o è ritenuta dalla Commissione europea contraria alla normativa dell'Unione europea e la stessa Commissione, all'esito di consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati, decide che tale misura è giustificata, l'autorità di vigilanza del mercato adotta i provvedimenti necessari a garantire che l'equipaggiamento non conforme è ritirato dal mercato e, se necessario, richiamato. Se la Commissione europea decide che una misura adottata dall'Italia non è giustificata, l'autorità di vigilanza del mercato la ritira.

 

Art. 29
Equipaggiamento marittimo conforme che presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente - Attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2014/90/UE

1. L'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato la valutazione dell'equipaggiamento marittimo di cui all'articolo 28, comma 1, nel caso in cui abbia sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento conforme al presente decreto rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute o per l'ambiente, essa chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le opportune misure correttive al fine di eliminare, all'atto della messa a disposizione sul mercato dello stesso, il citato rischio o, a seconda dei casi, di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine proporzionato alla natura del rischio, da essa prescritto. L'operatore economico assicura che sono adottate le opportune misure correttive nei confronti dell'equipaggiamento marittimo interessato che esso ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione europea o installato a bordo di navi nazionali e di navi UE.
2. L'autorità di vigilanza del mercato informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure adottate a norma del comma 1. Le informazioni includono tutti gli elementi disponibili, tra i quali i dati necessari per identificare l'equipaggiamento marittimo interessato, la sua origine, la sua catena di fornitura, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.
3. L'autorità di vigilanza del mercato cura, se necessario, l'attuazione delle decisioni della Commissione europea comunicate a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE.

 

Art. 30
Non conformità formale - Attuazione dell'articolo 29 della direttiva 2014/90/UE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di eliminare lo stato di non conformità, entro il termine perentorio di sessanta giorni, nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) la marcatura di conformità non è stata apposta o è stata apposta in violazione dell'articolo 8;
b) la dichiarazione UE di conformità non è stata redatta o non è stata redatta correttamente;
c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
d) la dichiarazione UE di conformità non è stata trasmessa alla nave.
2. Nel caso in cui la non conformità di cui al comma 1 permanga, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo o garantisce che è richiamato o ritirato dal mercato, a spese degli operatori economici in funzione dei rispettivi obblighi.

 

Art. 31
Deroghe motivate dall'innovazione tecnica - Attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2014/90/UE

1. In caso di eccezionale innovazione tecnologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, autorizza l'installazione a bordo di navi nazionali di equipaggiamento marittimo non conforme alle procedure di valutazione della conformità se è dimostrato, mediante prove o altri mezzi, che rispetta gli obiettivi del presente decreto. A tal fine, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
2. Le procedure di prova di cui al comma 1 sono effettuate senza alcuna discriminazione tra l'equipaggiamento marittimo prodotto nel territorio nazionale e quello prodotto in altri Stati.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 1, informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di ogni informazione necessaria, unitamente a tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.
4. Nel caso in cui l'equipaggiamento marittimo di cui al comma 1 sia installato a bordo di una nave UE che deve essere iscritta nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità marittima, la nave è sottoposta, al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento, a ispezione da parte della medesima autorità, che può disporre gli accertamenti tecnici necessari, incluse, se del caso, prove e dimostrazioni pratiche, per garantire che l'equipaggiamento sia almeno di efficacia pari all'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione di conformità.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà attuazione agli atti di esecuzione con cui la Commissione europea, a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/90/UE, richiede il ritiro del certificato di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 32
Deroghe a fini di prova o valutazione - Attuazione dell'articolo 31 della direttiva 2014/90/UE

1. Al fine di provare e valutare l'equipaggiamento marittimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità, o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo, è installato a bordo di una nave nazionale.
2. Per il tempo strettamente necessario dello svolgimento della prova e valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, rilascia un certificato che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato attesta che l'equipaggiamento può essere installato a bordo di nave e indica eventuali restrizioni concernenti il suo uso.
3. L'equipaggiamento di cui al comma 1 non è utilizzato al posto dell'equipaggiamento conforme ai requisiti del presente decreto, nè sostituisce lo stesso, il quale, comunque, rimane installato a bordo della nave, funzionante e pronto all'uso immediato.

 

Art. 33
Deroghe in circostanze eccezionali - Attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2014/90/UE

1. Se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dall'Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate dall'autorità marittima, che non consentono di installare a bordo in tempi e a costi ragionevoli l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformità di cui all'articolo 8 o dichiarato di tipo approvato nazionale, può essere installato altro equipaggiamento, corredato della documentazione rilasciata da un altro Stato membro dell'IMO attestante la conformità ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali. Il comandante della nave, l'armatore o il suo rappresentante legale forniscono immediatamente all'autorità marittima di iscrizione della nave ogni elemento idoneo per verificare le citate circostanze eccezionali, nonché comunicano le caratteristiche dell'equipaggiamento marittimo installato. Ricevuta tale comunicazione, l'autorità marittima esegue quanto prima possibile una ispezione, per verificare se le effettive condizioni dell'equipaggiamento marittimo corrispondono ai pertinenti strumenti internazionali e sono conformi al presente decreto. Gli accertamenti riguardanti apparecchiature di radiocomunicazione sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'autorità marittima comunica le attività svolte nei porti esteri all'ufficio consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
2. Nel caso in cui non sia disponibile sul mercato uno specifico equipaggiamento marittimo provvisto della marcatura di conformità di cui all'articolo 8 o un equipaggiamento dichiarato di tipo approvato nazionale, è possibile installare altro equipaggiamento marittimo quanto più possibile conforme ai requisiti e alle norme di prova di cui all'articolo 4.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, per l'equipaggiamento di cui al comma 2, rilascia un certificato provvisorio di approvazione, che è custodito unitamente all'equipaggiamento. Il certificato deve attestare:
a) l'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformità che deve essere sostituito dall'equipaggiamento certificato;
b) le esatte circostanze in cui è stato rilasciato il certificato di approvazione e l'indisponibilità sul mercato dell'equipaggiamento provvisto della marcatura di conformità;
c) gli esatti requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sulla base dei quali l'equipaggiamento è stato approvato dallo Stato membro IMO di certificazione;
d) le eventuali norme di prova applicate nelle procedure di approvazione pertinenti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver rilasciato il certificato di cui al comma 3, informa immediatamente la Commissione europea. Il certificato è ritirato se la Commissione europea lo richiede, a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, della direttiva n. 2014/90/UE.

 

Capo VI
Disposizioni finali

Art. 34
Coordinamento degli organismi notificati - Attuazione dell'articolo 34 della direttiva 2014/90/UE

1. Gli organismi notificati partecipano direttamente o con rappresentanti designati ai lavori del Gruppo settoriale o del Gruppo di organismi notificati istituito dalla Commissione europea, per il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati.

 

Art. 35
Disposizioni tariffarie

1. Le spese relative alle procedure di valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi di cui all'articolo 17 sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nel territorio dell'Unione europea.
2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, e 23, ivi comprese le attività di cui al comma 3, sono a carico degli organismi cui le predette disposizioni si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le tariffe spettanti per le attività di cui al comma 2, a esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento e i criteri di riparto delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017.
5. Gli oneri relativi alle attività di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti.
6. Gli oneri di cui al comma 5 sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015.
8. Per le attività svolte dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012.
9. Le spese previste per le attività di vigilanza sul mercato indicate nel presente decreto sono sostenute dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.
10. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 2.
11. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 6 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 5.

 

Art. 36
Monitoraggio

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto cura con cadenza annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il monitoraggio dell'attuazione del presente decreto. A tal fine, gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, forniscono i dati in loro possesso.

 

Art. 37
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 38
Disposizioni abrogative e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
2. All'equipaggiamento già installato a bordo di una nave all'entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina vigente fino alla medesima data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 20 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 390


 

Allegato I
(di cui all'articolo 8, comma 4)

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura di conformità, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato.
I diversi elementi della marcatura di conformità devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.

 

Allegato II
(di cui agli articoli 12, commi 2 e 4, 17, commi 1 e 2, 18, comma 2, 25, commi 1 e 2)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

I. Modulo B: Esame CE del tipo.
1. L'esame CE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un equipaggiamento marittimo, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale equipaggiamento rispetti i pertinenti requisiti.
2. L'esame CE del tipo può essere effettuato in uno dei modi di seguito esposti:
- esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, del prodotto finito (tipo di produzione),
- valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'equipaggiamento marittimo, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione di cui al punto 3, unita all'esame di esemplari, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).
3. Il fabbricante presenta la richiesta di esame CE del tipo a un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica.
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, di cui all'articolo 4 e comprende un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'equipaggiamento marittimo. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione generale dell'equipaggiamento marittimo;
b) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'equipaggiamento marittimo;
d) un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all'equipaggiamento marittimo interessato conformemente al presente decreto, oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti;
e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati ecc.;
f) le relazioni sulle prove:
- i campioni, rappresentativi della produzione prevista.
L'organismo notificato può chiedere altri campioni dello stesso tipo se necessari a effettuare il programma di prove;
- la documentazione attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. La documentazione indica gli eventuali documenti utilizzati. La documentazione comprende, se necessario, i risultati di prove effettuate dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità.
4. L'organismo notificato:
- per quanto riguarda l'equipaggiamento marittimo:
4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'equipaggiamento marittimo;
- per quanto riguarda i campioni:
4.2. verifica che i campioni sono stati fabbricati in conformità della documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili dei requisiti e delle norme di prova pertinenti, nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;
4.3. esegue o fa eseguire esami e prove adeguati in conformità del presente decreto;
4.4. concorda con il fabbricante un luogo in cui effettuare gli esami e le prove.
5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 ed i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'Amministrazione, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.
6. Se il tipo rispetta i requisiti degli strumenti internazionali specifici che si applicano all'equipaggiamento marittimo interessato, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato d'esame CE del tipo. Il certificato riporta nome e indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.
Il certificato e i suoi allegati contengono ogni informazione utile che permette di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.
Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili degli strumenti internazionali, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame CE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.
7. Quando il tipo omologato non è più conforme ai requisiti applicabili, l'organismo notificato determina se sono necessarie ulteriori prove o una nuova procedura di valutazione della conformità.
Il fabbricante informa l'organismo notificato in possesso della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame CE del tipo di tutte le modifiche al tipo omologato che possono influire sulla conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario dell'esame CE del tipo.
8. Ogni organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti limitati.
Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.
Ogni organismo notificato mette a disposizione, su richiesta della Commissione, degli Stati membri e degli altri organismi notificati, copia dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei relativi supplementi.
Ogni organismo notificato mette a disposizione su richiesta della Commissione e degli Stati membri, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dallo stesso.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato dell'esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.
9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti una copia del certificato dell'esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

II. Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione.
1. La conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonché garantisce e dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che l'equipaggiamento marittimo interessato è conforme al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità all'organismo notificato di sua scelta per l'equipaggiamento marittimo in questione.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, quando la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato,
- tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d'esame CE del tipo.
3.2. Il sistema qualità garantisce la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali a essi applicabili.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri di gestione per quanto concerne la qualità del prodotto;
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità che si intende applicare;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
- documenti sulla qualità, come relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.;
- dei mezzi per il controllo del livello di qualità richiesto da parte del prodotto e del funzionamento efficace del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare che questo soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell'audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L'audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto alinea, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.
La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato può continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante adempie correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
4.3. L'organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantiene e applica il sistema qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, in base alla normativa vigente e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applicano determinate restrizioni. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.
5. Marcatura e dichiarazione di conformità.
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformità di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l'equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo:
- la documentazione di cui al punto 3.1;
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;
- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, su richiesta, le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

III. Modulo E: Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto.
1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'equipaggiamento marittimo interessato è conforme al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e risponde ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per l'ispezione del prodotto finale e la prova dei prodotti interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema qualità.
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità all'organismo notificato di sua scelta per l'equipaggiamento marittimo in questione.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, quando la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta in cui si precisa che la medesima domanda non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di equipaggiamento marittimo prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato d'esame CE del tipo.
3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto dal certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e registri riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di controllo del funzionamento efficace del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se esso soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.
Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell'audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e conoscere i requisiti applicabili degli strumenti internazionali. L'audit comprende una visita di valutazione agli impianti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto alinea, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti pertinenti degli strumenti internazionali e di effettuare esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.
La decisione è notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi modifica prevista al sistema qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato può continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza è intesa a garantire che il fabbricante adempie correttamente tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini di valutazione nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove, alle tarature, relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc..
4.3. L'organismo notificato effettua periodicamente audit per assicurarsi che il fabbricante mantiene e applica il sistema qualità e trasmette al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, fatto salvo il caso in cui, sulla base della normativa vigente e per motivi attinenti alla difesa e alla sicurezza, a tali visite si applicano determinate restrizioni. In tali occasioni, l'organismo notificato può effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.
5. Marcatura e dichiarazione di conformità.
5.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformità di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l'equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo:
- la documentazione di cui al punto 3.1,
- le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione,
- le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.
7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti circa le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.
Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, le approvazioni dei sistema qualità da esso rilasciate.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché sono specificati nel mandato.

IV. Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto.
1. La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5.1 e 6 nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato d'esame CE del tipo e rispondono ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
2. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.
3. Verifica.
L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a controllare la conformità dei prodotti al tipo omologato descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.
Gli esami e le prove di controllo della conformità dei prodotti ai requisiti idonei sono effettuati, a scelta del fabbricante, o esaminando e provando ogni prodotto come precisato al punto 4, o esaminando e provando i prodotti su base statistica come precisato al punto 5.
4. Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto.
4.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformità del presente decreto per verificare la loro conformità al tipo omologato descritto nel certificato d'esame CE del tipo e ai requisiti idonei degli strumenti internazionali.
4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, a ogni prodotto omologato il proprio numero di identificazione.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione per le ispezioni delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5. Verifica statistica della conformità.
5.1. Il fabbricante adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano l'omogeneità di ciascun lotto prodotto e presenta alla verifica i propri prodotti in forma di lotti omogenei.
5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti i prodotti di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a prova in conformità del presente decreto per garantirne la conformità ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali e determinare se un lotto è accettato o respinto.
5.3. Se un lotto è accettato, sono considerati approvati tutti i prodotti che lo compongono, esclusi i prodotti del campione risultati non conformi.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5.4. Se un lotto è respinto, l'organismo notificato o l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure del caso per impedire l'immissione sul mercato di tale lotto. Se i lotti sono respinti di frequente l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica e adottare opportuni provvedimenti.
6. Marcatura e dichiarazione di conformità.
6.1. A ogni singolo prodotto conforme al tipo descritto nel certificato dell'esame CE del tipo e rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali, il fabbricante appone la marcatura di conformità di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
6.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ciascun modello del prodotto e la tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica l'equipaggiamento marittimo per cui è stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
7. Previo accordo dell'organismo notificato, e sotto la sua responsabilità, il fabbricante può apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.
8. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché sono specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1.

V. Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell'unità.
1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5, nonché garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso applicabili.
2. Documentazione tecnica.
Il fabbricante redige la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione deve permettere di valutare la conformità del prodotto ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica precisa i requisiti applicabili e riguarda, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi:
- una descrizione generale del prodotto;
- i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e gli schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
- un elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili all'equipaggiamento marittimo interessato conformemente al presente decreto oltre a una descrizione delle soluzioni adottate per conformarsi a tali requisiti;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati;
- le relazioni sulle prove.
Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti la documentazione tecnica per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
3. Fabbricazione.
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformità del prodotto fabbricato ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
4. Verifica.
Un organismo notificato scelto dal fabbricante effettua opportuni esami e prove, in conformità della presente decreto, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali.
L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato.
Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione della marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo.
5. Marcatura e dichiarazione di conformità.
5.1. A ogni prodotto rispondente ai requisiti applicabili degli strumenti internazionali il fabbricante appone la marcatura di conformità di cui all'articolo 8 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo.
5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità competenti per un periodo di tempo pari ad almeno dieci anni dopo l'apposizione del marcatura di conformità sull'ultimo prodotto fabbricato e, in ogni caso, non inferiore al periodo di vita atteso dell'equipaggiamento marittimo. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.
Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato.
Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché specificati nel mandato.