Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 marzo 2018, n. 5691 - Infortunio sul lavoro e differenze retributive non percepite durante il decorso dei postumi


 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 09/03/2018

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 4 gennaio 2013, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella causa introdotta da P.D'E. nei confronti di Agroteam Service S.r.l. e dal Fallimento M. O.P. s.c.p.a., mentre rigettava la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno differenziale e complementare derivatogli dall'infortunio sul lavoro occorsogli, accoglieva la domanda relativa alle differenze retributive non percepite nel periodo di decorso dei postumi dell'infortunio medesimo.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non addebitabile alla Società datrice alcuna responsabilità per l'infortunio subito dal dipendente dovendo l'accaduto ricondursi al comportamento abnorme del dipendente medesimo e dovute perché non contestate le differenze retributive rivendicate Per la cassazione di tale decisione ricorre la Agroteam Service S.r.l, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il P.D'E..
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2099, 2110, 2697 c.c. e 70, d.P.R. 1124/1965, imputa alla Corte territoriale l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie desumendo da esse come esistenti circostanze di fatto in realtà non riscontrabili e viceversa.
Con il secondo motivo, denunciando un vizio di motivazione, la Società ricorrente, deduce a carico della Corte territoriale l'omessa considerazione del fatto decisivo per il giudizio dato dalla mancata prestazione lavorativa da parte del P.D'E. durante il decorso dell'infortunio dal 29.6. al 31.12.2006, a suo dire idoneo ad escludere il diritto alla retribuzione per il periodo medesimo.
La nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è prospettato nel terzo motivo in relazione al sancito diritto alle differenze retributive rivendicate per il periodo 1.1./31.10.2007 successivo alla data di cessazione del rapporto indicata dalla Società al 31.12.2006. 
Il vizio di motivazione è invece dedotto nel quarto motivo, sempre con riferimento alla ritenuta sussistenza del diritto alla retribuzioni per il periodo 1.1./31.10.2007, avendo riguardo all'ipotesi in cui la relativa domanda fosse stata ritenuta dalla Corte territoriale implicitamente introdotta, difettando in tal caso l'accertamento del fatto storico dato dalla prosecuzione del rapporto fino a quella data smentito, dalla documentazione in atti.
I quattro motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, ove si consideri, da un lato, il diritto del lavoratore a vedersi corrispondere per il periodo di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro l'intera retribuzione spettantegli, a prescindere dall'intervento dell'istituto assicuratore e dalla responsabilità del datore, restando pertanto irrilevante la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, dall'altro, la congruità logica e giuridica del riferimento operato dalla Corte territoriale alla documentazione in atti ed in particolare alle buste paga relative anche al periodo 1.1./31.10.2007, non contestate, per ritenere assolto da parte del P.D'E. l'onere della prova del protrarsi del rapporto di lavoro tra le parti fino a quella data, cui ancora in questa sede la Società ricorrente oppone soltanto la circostanza che nel prospetto-paga del mese di dicembre 2006 risultava inserita dalla stessa Società e non contestata dal lavoratore la dicitura "data cessazione 31.12.2006".
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017.