Categoria: Giurisprudenza civile di merito
Visite: 9838

Tribunale di Venezia, Sez. Lav., 15 febbraio 2018, n. 102 - Amianto. Conoscenza della nocività dell'asbesto per la salute dei lavoratori


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dottssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


RG promossa con ricorso da
M
elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre presso lo studio dell' aw.to Cosimo Damiano Cisternino, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
TRENITALIA SPA, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA
elettivamente domiciliate in Venezia-Mestre presso lo studio dell' aw.to Marco Cappelletto, che le rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione
- resistenti -
in punto: risarcimento danni - responsabilità ex art. 2087 c.c.; decisa all1 udienza del 15.2.2018
 

 

FattoDiritto

 


Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia l'11.2.2016 M ha agito in giudizio verso RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato esponendo di avere lavorato presso la stazione ferroviaria di Venezia dal 1972 al 1995 come, in ordine di tempo, manovale, manovratore e tecnico di stazione, e di essere affetto da placche pleuriche bilaterali, lamentando la derivazione di tale patologia dalla massiccia e prolungata esposizione, nello svolgimento di tali mansioni lavorative, all' inalazione di fibre di amianto, e formulando domanda risarcitoria ex art 2087 c.c. per il danno non patrimoniale subito. 
Le società convenute si sono costituite eccependo in via preliminare l'inammissibilità della pretesa per intervenuta transazione (accordo DTL del 2007), e quanto a Trenitalia e FS anche la carenza di legittimazione passiva, e contestando in ogni caso la pretesa nel merito.
La causa è stata istruita attraverso l’acquisizione della documentazione, prove orali e c.t.u. medico legale.
E' stato autorizzato il deposito di note finali, all' esito delle quali sono stati chiesti chiarimenti al ctu.
Intervenuto in data 19.1.2018 il deposito del chiarimenti, all' odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va, quanto a RFI, accolto.
 

 

IN VIA PRELIMINARE:
- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione in sede protetta (davanti alla DTL in data 4.12.2007 occasionato dalla cessazione del rapporto di lavoro - v. doc. 4 RFI) va disattesa in quanto in termini certi l'accordo riguarda unicamente la risoluzione anticipata del rapporto mentre le ulteriori pretese asseritamente tacitate sono indicate in modo generico con la classica elencazioni delle transazioni cd tombali, non oggetto, per quanto consta, di rivendicazioni già avanzate, e comunque sicuramente la pretesa oggetto della causa non può considerarsi ricompresa tenuto conto che si tratta di patologia verificata successivamente (verbale accordo: 2007 - primo certificato di malattia: dicembre 2009);
- va invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di Trenitalia e Ferrovie dello Stato spa poiché le mansioni oggetto di cause sono state svolte dal M allorquando lo stesso era dipendente RFI, prima del passaggio in Trenitalia avvenuto I' 1.3.2002, con compensazione delle spese di lite attesa la complessità delle vicende societarie sottese alla questione.

 


MERITO
Unica legittimata passiva è dunque RFI nei confronti della quale il ricorso va accolto per euro 5.925,6 oltre ad interessi dal 18.6.1999 al saldo effettivo per i seguenti motivi.
Le prove orali e la ctu consentono di affermare la responsabilità della convenuta RFI nell' insorgenza della patologia per cui è causa.
In particolare i testi hanno confermato l'operatività del M in corrispondenza delle strutture ferroviarie come addetto alle manovre delle carrozze ( ausiliario di stazione = tecnico di stazione e
deviatore), dunque esposto ad amianto aerodisperso.
La ctu, del dr Nico Z., svolta in modo oltremodo scrupoloso utilizzando documentazione tecnica Inali (Contarp) e Spisal, documentazione medica riguardante il periziato e tenendo conto di mansioni come confermate dai testi, comprova emerge la sussistenza dell'esposizione del M quale lavoratore RFI a fibre di amianto, segnatamente amianto aerodisperso in corrispondenza delle strutture ferroviarie, atta ad avere causato patologia lamentata (placche pleuriche asbesto correlate); tale valutazione è ribadita, alla luce del riesame dei radiogrammi, anche nei chiarimenti depositati il 19.1.2018 nei quali il ctu conferma che:
- il quadro di patologia pleurica da cui è affetto M appare apprezzabile quantomeno sin dai 18.6.1999 (Rx toracico che mostra quadro compatibile con calcificazioni pleuriche) e non è possibile affermare che lo stesso risulti portatore di patologia pleurica amianto-correlata (o quantomeno compatibile con esposizione ad amianto) in epoca antecedente;
- tenuto conto dell' intervallo di esposizione per la comparsa di placche pleuriche amianto- correlate, ricompreso tra 10 e 20 anni, va considerata come maggiormente significativa l'esposizione nell' attività come manovale presso FS piuttosto che altre esposizioni ;
- l'insorgenza di placche pleuriche amianto correlate si verifica anche con "basse" esposizioni ad amianto, il che porta a valorizzare, altresì, condizioni espositive che sono, in genere, sottostimate;
- non è possibile affermare che, nei pressi di strutture ferroviarie (= massicciate, impianti di scorrimento, interno delle carrozze), non fosse presente amianto e i veicoli ferroviari sono sottoposti ad "intense" sollecitazioni meccaniche giacché la dispersione dell'amianto eventualmente presente può intuitivamente avvenire anche con modalità diverse che non quelle semplicemente legate all'Impianto frenante (giacché, altrimenti, non si potrebbe comprendere da dove arrivi l'amianto reperito in localizzazione esterna rispetto alle carrozze ferroviarie);
alla luce delle Linee Guida INAIL numerosi censimenti sull'uso e sulla presenza di amianto condotti dalle e nelle FFSS mostrano inequivocabilmente che fino agli anni 1975/1976 la più ampia utilizzazione di amianto (fino ad una tonnellata per veicolo) è avvenuta su carrozze, elettromotrici e in alcuni tipi di locomotori per la coibentazione delle lamiere sotto forma di amianto spruzzato (a fiocchi); come isolante termico ed elettrico l'amianto era inoltre presente nelle seguenti forme: cartoni di amianto di vari spessori, corde, nastri, trecce, amiantite e conglomerato di gomma e amianto, materiali che, pur essendo in origine poco o niente friabili, potevano però diventarlo a seguito del degrado causato da fattori ambientali anche se la possibilità di aerodispersione era inferiore rispetto all'amianto spruzzato; in parti ben localizzate e limitate quali scaldiglie, condotte freon, condotte vapore, cavi elettrici, accoppiamenti, flangiature, etc. erano utilizzati materiali contenenti amianto con maggior coesione e a basso spolverio come pannelli e cartoni isolanti, tele, corde, trecce e nastri, materassini, rotoli e fogli, impasti sigillanti, spessori refrattari, guarnizioni, etc....";
- scotomizzare la problematica dell'amianto aerodisperso in corrispondenza delle strutture ferroviarie all'ipotesi dello spolverio dell'impianto frenante collide quindi, di fatto, con il riscontro di amianto in prossimità delle strutture ferroviarie e, peraltro, con "l'enorme" presenza di amianto in veicoli comunque sottoposti a sollecitazioni rilevanti e pertanto al meccanismo della aerodispersione;
- indicazioni provenienti dalla documentazione INAIL indicano i seguenti soggetti come soggetti esposti (ai fini previdenziali, ma di conseguenza anche ai fini della valutazione di un'eventuale insorgenza di patologie): manovale, ausiliario, operaio, operaio qualificato, tecnico;
Sulla base di tali considerazioni il ctu conferma la valutazione conclusiva già espressa nell' elaborato di probabile insorgenza della malattia a conseguenza dell' esposizione ad amianto aerodisperso in strutture con transito e localizzazione di vetture ferroviarie.
Dunque quanto alla presenza della patologia lamentata (placche pleuriche asbesto correlate) e alla riconducibilità della stessa all' esposizione ad amianto in ambiente lavorativo nel periodo oggetto di causa il riscontro è costituito dalle risultanze della c.t.u. del dr Z. che quantifica il relativo danno alla salute nella misura del 3%;
Si tratta di riscontro idoneo (sufficiente) poiché secondo orientamento costante della Cassazione in materia di indennizzo Inail per malattie non tabéllate, ma applicabile sia all' esposizione ad amianto al fini del beneficio pensionistico, sia alla responsabilità ex art. 2087 c.c., la prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata In presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (v. Cass. n. 14308 del 21.6.2006, n. 12559 del 26.5.2006, n. 16119 del 1.8.2005, n. 11128 dell' 11.6.2004).
La mancata dimostrazione da parte di RFI di avere adottato ogni misura idonea a preservare l'integrità fisica dei propri dipendenti contro il rischio amianto assume valenza decisiva al fine del riconoscimento della responsabilità delle medesima convenuta in ragione del fatto che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota già in epoca ben antecedente agli anni '70,
epoca cui risale la conoscenza non tanto della correlazione tra patologie tumorali ed esposizione ad asbesto, già nota da almeno un decennio (evidenziata fin dagli anni 1960 dagli studi di Wagner e Cali), quanto del carattere c.d. dose indipendente del mesotelioma.
La conoscenza della pericolosità in epoca ampiamente antecedente è comprovata dal fatto che già il R.d. 14 giugno 1909 n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29 tabella B n.12, includeva infatti la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non sia assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo; norma sostanzialmente identica seguiva nel regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916 n.1136, art.36, tabella B, n.13. Ancora il R.d. 7 agosto 1936 n.1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alia tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n.5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
Lo stesso R.D. 14 aprile 1927 n.530, tra gli altri agli artt.10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni (ridurle per quanto possibile) relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche.
Ed ancora, in epoca più recente, oltre alla legge delega 12 febbraio 1955 n.52, che, all'art.l,, lettera F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al d.P.R. 19 marzo 1956 n.303 ed alle visite particolarmente accurate previste dal d.P.R. 20 marzo 1956 n.648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960 n.1169 che all'art.l prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio.
Si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del T.U. n. 1124 del 1965, per le lavorazioni di cui all'allegato n.8, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi (per la disamina della predetta legislazione si veda Cass. n. 4721/1998, in motivazione).
Tale quadro normativo può essere considerato una conseguenza del fatto che la nocività dell'amianto era conosciuta già alla fine del XIX secolo. 
E' noto che certamente nel mondo scientifico, e in particolare in quello italiano, in ordine al problema della prevenzione degli infortuni - sia sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità delle patologie, sia sotto il profilo causale - già negli anni '60 vi era un'ampia e consolidata conoscenza del legame eziologico esistente tra asbesto e asbestosi e altre gravi patologie polmonari.
Posto che ciò che rileva, ai fini della configurabilità di un'omissione assistita da colpa grave come tale equiparabile alla omissione dolosa, è la conoscenza della nocività dell'asbesto per la salute dei lavoratori a prescindere poi dalla tipologia di danno effettivamente verificatosi, la tempistica delle conoscenze scientifiche conduce ad un'affermazione di responsabilità in capo a RFI quale diretta datrice di lavoro per la patologia pleurica contratta dal M.
Si è, infatti, in presenza di Ente di consistenza imprenditoriale, dimensioni ed organizzazione tali da rendere esigibile massima diligenza ed attenzione accurata nel tenersi al passo con l' evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche inerenti il proprio settore di operatività.
Ritenuta, dunque, per le ragioni fin qui esposte, la responsabilità risarcitoria di RFI, sulla base dei parametri di cui alle Tabelle indicative del Tribunale di Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona del maggio del 2016, il danno va quantificato in complessivi euro 5.925,6 cosi determinato : euro 1.646 x 3 = euro 4.938,00 per danno biologico + euro 987,06 titolo di sofferenza morale/esistenziale calcolata nella misura del 2096 del danno biologico applicata alla base di calcolo precedentemente indicata; e cosi per complessivi euro 5.925,6 oltre ad interessi (non anche rivalutazione essendo la stima già attualizzata) dall' insorgenza nel 1999 fino al saldo effettivo.
Sulla base dell' insegnamento della Cass. ss.uu. 11.11.2008 e attesa la modesta entità del danno biologico, qualsiasi ulteriore voce di pregiudizio non patrimoniale va esclusa.
Le spese di lite sono a carico della resistente RFI - liquidazione come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


definitivamente pronunciando, contrariis reìectis, cosi provvede:
1. quanto a Trenitalia e Ferrovie dello Stato dichiara la carenza di legittimazione passiva e compensa le spese;
2. accertata la responsabilità di RFI spa nella causazione della patologia oggetto di causa, condanna la RFI medesima a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio l'importo di € 5.925,6 oltre ad interessi al tasso legale dal giugno 1999 al saldo effettivo; 
3. condanna la medesima convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre accessori di legge; pone le spese di c.t.u. In via definitiva per intero a carico della medesima convenuta RFI.
Cosi deciso in Venezia - udienza 15.2.2018.