• Amianto
 
La Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado e respingendo l'appello dell'INPS, riconosceva a favore di C.A. il diritto al beneficio contributivo di cui alla  L. n. 257 del 1992, art. 13 per tutto il periodo di lavoro prestato, sino alla cessazione del rapporto:  riteneva infatti che il periodo di spettanza della rivalutazione dei contributi si identificasse con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria e comprendeva, perciò, anche il periodo successivo alla esposizione all'amianto.

L'INPS propone ricorso in Cassazione - Accolto.

La Corte ha infatti più volte ribadito che, anche per i lavoratori che siano esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale, sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) solo il periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è compreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto). 
 
"L'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale".

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
 
sul ricorso 12772-2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRI NELLO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5186/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/10/2006 R.G.N. 189/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI FRANCESCO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
 
 
Fatto

Con sentenza del 2 ottobre 2006 la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione di primo grado e respingendo l'appello dell'INPS, riconosceva a favore di C.A. il diritto al beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13 per tutto il periodo di lavoro prestato, sino alla cessazione del rapporto.
La Corte di merito riteneva che in virtù della citata disposizione il periodo di spettanza della rivalutazione dei contributi si identificava con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria e comprendeva, perciò, anche il periodo successivo alla esposizione all'amianto.
Di questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo.
Il lavoratore resiste con controricorso.
Diritto

Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13.
Lamenta, formulando al riguardo uno specifico quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., che la Corte di merito, riferendosi al periodo coperto dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, abbia confuso la tutela di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (T.U.) con la previsione di cui alla L. n. 257 cit. e abbia riconosciuto il beneficio contributivo per esposizione all'amianto anche oltre il periodo di rischio, finendo anche per configurare - in favore dei lavoratori che siano stati esposti all'amianto senza ammalarsi - un beneficio maggiore rispetto ai lavoratori che abbiano contratto una malattia per effetto di tale esposizione.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. n. 4950 e n. 21667 del 2002; n. 1139 e 1140 del 2005, e altre successive conformi) ha avuto modo di precisare che il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che, anche per i lavoratori che siano esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale, sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) solo il periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è compreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto).
In particolare, questa Corte ha rilevato che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della L. n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.
Ne consegue che il ricorso dell'Istituto va accolto e che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere alla determinazione del periodo di spettanza del beneficio alla stregua dei principi sopra enunciati.
Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009