Cassazione Penale, Sez. 4, 16 marzo 2018, n. 12221 - Tornio privo delle necessarie protezioni frontali. Infortunio di un operaio e responsabilità della legale rappresentante della società


 

 

 

"La tesi principale adottata dalla Corte di appello, non incongrua né manifestamente illogica, nonché giuridicamente corretta, è che le protezioni frontali non erano presenti al momento dell'incidente in quanto certamente rimosse, sicché la macchina non era dotata degli appropriati (e minimi) dispositivi di sicurezza, con conseguente responsabilità colposa omissiva da parte della imputata, stante la sua indiscutibile posizione di garanzia rispetto al rischio concretamente realizzatosi."


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/12/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 29.3.2017 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata a G.M. in € 300 di multa, confermando nel resto la declaratoria di penale responsabilità della G.M. in relazione alle lesioni colpose cagionate al dipendente S.G.L., in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto presso lo stabilimento della IPSA S.r.l. (fatto del 25.6.2010), con le seguenti modalità: mentre il lavoratore si trovava nei pressi del computer utilizzato per la programmazione del tornio a controllo numerico, questi veniva colpito da un grosso truciolo derivante dalla lavorazione del pezzo, riportando le lesioni in atti descritte.
Si addebita all'imputata, quale legale rappresentante della società IPSA, di avere messo a disposizione dei lavoratori un tornio verticale inidoneo sotto il profilo della sicurezza, in quanto privo di protezioni atte ad impedire la proiezione dei trucioli in lavorazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.
I) Contraddittorietà della motivazione circa la presenza o meno delle protezioni sul macchinario.
Deduce che la sentenza impugnata non ha offerto una univoca ricostruzione dei fatti, avendo dapprima ritenuto che al momento dell'infortunio non fossero installate protezioni frontali; poi avendo ipotizzato che, quand'anche fossero state installate tali protezioni, ben avrebbe potuto verificarsi una successiva rimozione delle stesse per le più svariate ragioni; infine avendo sostenuto che la G.M., in ogni caso, avrebbe dovuto collegare tali protezioni ad una qualche forma di interruttore elettrico che impedisse alla macchina di iniziare la propria lavorazione in caso di rimozione temporanea delle protezioni.
II) Violazione di legge in relazione alla ritenuta colpa specifica della prevenuta.
Deduce che alla G.M. viene contestato di aver messo a disposizione della persona offesa un tornio verticale non idoneo poiché non conforme ai requisiti di sicurezza dettati dall'allegato V richiamato dall'art. 70 d.lgs. n. 81/08. In tale prospettiva la colpa dell'imputata consisterebbe - secondo la Corte territoriale - nella violazione della regola cautelare stabilita nel paragrafo 6.3, allegato V d.lgs n. 81/08, la cui formulazione, tuttavia, attiene alla prevenzione dei «rischi dovuti agli elementi mobili» dei macchinari, e non a quelli riconducibili alla proiezione di oggetti durante il funzionamento (previsti dal diverso paragrafo 3).
Ne discende che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato la regola cautelare specifica asseritamente violata, non avendo considerato il principio della c.d. concretizzazione del rischio, vale a dire la necessità che l'accadimento verificatosi sia proprio quello che la norma cautelare intendeva evitare.
III) Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.
Rileva la sussistenza di una discrasia fra il dispositivo e la motivazione in relazione all'attenuante in questione, esclusa in motivazione ma riconosciuta in dispositivo, frutto di un evidente errore materiale emendabile ex art. 619 cod. proc. pen., dovendosi ritenere prevalente quanto stabilito in motivazione.
Denuncia l'illogicità della motivazione con la quale è stata esclusa l'applicabilità dell'attenuante del risarcimento del danno, poiché esso sarebbe intervenuto tardivamente. Di contro rileva come il risarcimento sia intervenuto con il pagamento in data 1.2.2016 della seconda ed ultima rata concordata fra le parti, quindi prima del 25.2.2016, data di apertura del dibattimento.
Osserva che se si volesse ritenere prevalente il dispositivo sulla motivazione, la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica, avendo motivato positivamente sulla concedibilità delle attenuanti generiche.
 

 

Diritto

 


1. Preliminarmente si deve dare atto della dichiarazione di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia della ricorrente, avv. OMISSIS del foro di Milano, pervenuta nella Cancelleria di questa Corte il 7.12.2017, successivamente all'avviso della odierna udienza notificato allo stesso difensore per via telematica il 2.11.2017. In proposito, è noto che nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato notificato l’avviso di udienza, non ha effetto con riferimento a tale udienza, che può essere ritualmente celebrata, essendo il difensore rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio; ne consegue che l’assenza del difensore di fiducia all’udienza non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio al ricorrente, né costituisce condizione ostativa alla regolare celebrazione del processo di legittimità (Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016 - dep. 2017, P., Rv. 27063301).
La questione è comunque superata in considerazione del fatto che all'udienza di discussione si è presentato un sostituto dell'avv. OMISSIS, l'avv. OMISSIS del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto fra loro strettamente connessi con riguardo alla posizione di responsabilità della ricorrente, che con essi censura la contraddittorietà della motivazione circa la presenza o meno delle protezioni sul macchinario e la violazione di legge in relazione alla ritenuta colpa specifica della prevenuta.
Si tratta di rilievi privi di pregio.
L'iter argomentativo della sentenza impugnata non è affatto contraddittorio e va esente dal paventato vizio di legittimità.
La Corte di merito è partita da un dato di fatto, vale a dire che le protezioni frontali di altezza adeguata al tornio, al quale l'infortunato stava lavorando, non erano presenti al momento del sinistro, poiché se fossero state presenti il truciolo di ferro fuoriuscito dalla macchina non avrebbe potuto colpire l'operaio. Di qui il rimprovero mosso all'imputata, nella sua posizione di garante, di aver messo a disposizione del lavoratore una macchina insicura, in violazione della normativa antinfortunistica. Per giungere a tali conclusioni il giudice di merito ha ritenuto attendibile la deposizione del teste S.G.L., il quale ha confermato che le protezioni frontali non erano presenti. Questa è la netta e chiara presa di posizione della Corte territoriale, secondo un iter logico-argomentativo certamente congruo e non manifestamente illogico, come tale incensurabile in cassazione.
Le ulteriori considerazioni sviluppate in sentenza valgono soltanto a svalutare le dichiarazioni rese da G.R. (precedente amministratore della società), secondo cui le protezioni erano state regolarmente installate sul tornio. Al riguardo la Corte territoriale si limita a constatare che il G.R. era stato amministratore della società da giugno a ottobre 2008, mentre l'incidente è avvenuto nel giugno del 2010, per cui opina - del tutto logicamente - che nel frattempo tali protezioni ben avrebbero potuto essere state rimosse. Da qui le ulteriori precisazioni, ipotetiche e sviluppate ad abundantiam rispetto alla premessa dianzi indicata (che cioè le protezioni erano assenti), secondo cui, anche ammesso che le protezioni frontali fossero state installate dal G.R., le stesse non costituivano un presidio antinfortunistico completo, in quanto non assistite da un dispositivo di blocco della macchina durante il tempo della loro rimozione.
Per quanto attiene alla parte di motivazione che attiene all'analisi del disposto di cui all'art. 71 d.lgs. n. 81/08, in cui viene richiamato il paragrafo 6.3. dell'allegato V in ordine alla necessità del dispositivo di blocco, si deve osservare che vero è che si tratta di norma cautelare che attiene alla prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili dei macchinari, ma ciò non esclude che in tali rischi siano ricompresi quelli da proiezione di oggetti derivanti dal funzionamento degli elementi mobili appunto. In ogni caso, la norma cautelare sui rischi da proiezioni può trovare applicazione anche al caso specifico, visto che il paragrafo 3.1. dell'allegato V richiama la necessità che «Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli». Ed è indubbio che fra tali dispositivi possa essere considerato anche un meccanismo di blocco della macchina in caso di rimozione delle protezioni frontali, proprio per prevenire il pericolo causato da proiezione di oggetti.
La Corte territoriale, insomma, avrebbe erroneamente individuato il parametro normativo applicabile (paragrafo 6.3. invece del 3.1. di cui all'allegato V), ma la decisione rimane corretta in quanto la regola cautelare specifica come sopra individuata avrebbe dovuto essere parimenti osservata (macchinario munito di dispositivo appropriato di sicurezza, fra cui anche il meccanismo di interblocco), e ciò sulla base della disciplina antinfortunistica riguardante gli obblighi del datore di lavoro ai sensi del citato art. 71 d.lgs. 81/08.
Va però ribadito che la tesi principale adottata dalla Corte di appello, non incongrua né manifestamente illogica, nonché giuridicamente corretta, è che le protezioni frontali non erano presenti al momento dell'incidente in quanto certamente rimosse, sicché la macchina non era dotata degli appropriati (e minimi) dispositivi di sicurezza, con conseguente responsabilità colposa omissiva da parte della imputata, stante la sua indiscutibile posizione di garanzia rispetto al rischio concretamente realizzatosi.
3. Il terzo motivo è fondato.
Si deve convenire con la ricorrente che in atti vi è una evidente discrasia tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata: l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. non risulta riconosciuta in motivazione, ma risulta poi concessa in dispositivo, con apparente negazione delle attenuanti generiche in dispositivo.
Pare evidente che l'errore è nel dispositivo, in quanto la motivazione della sentenza è molto chiara: la Corte di appello nega all'imputata l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. per una presunta tardività dell'intervenuto risarcimento, mentre le attenuanti generiche sono riconosciute proprio in ragione di tale risarcimento.
Al riguardo, tuttavia, la sentenza incorre in una violazione di legge, in quanto la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, ha documentato come il risarcimento sia intervenuto con il pagamento in data 1.2.2016 della seconda ed ultima rata concordata fra le parti, quindi prima della data (25.2.2016) di apertura del dibattimento di primo grado. La motivazione per tale parte è dunque viziata laddove rileva la tardività del risarcimento ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., pacificamente concedibile se intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 1528 del 17/12/2009 - dep. 2010, Iacchelli, Rv. 24630301).
Per completezza va solo precisato che dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sono state certamente riconosciute alla prevenuta, a prescindere dalla formulazione del dispositivo, per cui in sede di rinvio, una volta riconosciuta anche l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la pena dovrà essere determinata tenendo conto di entrambe le citate attenuanti.
4. La sentenza di merito va, quindi, annullata limitatamente alla questione concernente l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso va rigettato nel resto.
Conseguentemente va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità della prevenuta in ordine al reato a lei ascritto.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità della G.M. Giovanna.
Così deciso il 21 dicembre 2017