Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2018, n. 13313 - Grave infortunio del pizzaiolo con la macchina tritacarne. Responsabilità del datore di lavoro


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 12/01/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza emessa in data 27/9/2016, confermava la pronuncia del Tribunale di Brescia con cui B.A.I., ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, era condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Era contestato all'imputato di avere, nella qualità di datore di lavoro di M.A., cagionato lesioni personali gravi al dipendente, cui venivano amputate quattro dita della mano sinistra. Il lavoratore, addetto all'attività di pizzeria, utilizzando un tritacarne per potere sminuzzare la mozzarella, al fine di rimuovere un pezzo di mozzarella che aderiva al condotto di alimentazione del macchinario, inseriva un dito al suo interno. A seguito della ripresa della lavorazione, il macchinario trascinava all'interno del suo ingranaggio le dita della mano sinistra.
Si configuravano a carico del ricorrente, profili di colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché, di colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 70, comma 2, in relazione al punto 6.1, allegato V del d.lgs. 81/2008 e 18, comma 1, lett. f), d.lgs. 81/2008. In particolare, era addebitato al B.A.I. di avere messo a disposizione del lavoratore una attrezzatura di lavoro inidonea, in relazione alla sicurezza dei lavoratori e non conforme ai requisiti generali di sicurezza; di non avere adottato le misure tecniche ed organizzative necessarie per ridurre al minimo il rischio di lesioni alle mani per i lavoratori adibiti a tali macchine, non risultando munite di adeguati sistemi di protezione al fine di evitare contatti accidentali degli addetti con la coclea in movimento; di avere consentito o comunque tollerato l’uso della macchina tritacarne sopra descritta, priva dei suddetti apprestamenti di difesa.
3. Con l'unico motivo di ricorso, l'imputato, a mezzo del difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento al profilo del trattamento sanzionatorio.
Nel confermare la pena inflitta al ricorrente, assumeva la difesa, la Corte territoriale aveva sostenuto che il discostamento dal minimo edittale fosse giustificato dalla gravità del fatto e dall'entità della colpa, definita di grado non lieve, a causa della pericolosità della macchina. Poiché la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa vengono in rilievo già nella previsione normativa di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., il giudice avrebbe considerato due volte, allo stesso fine, il suddetto elemento, incorrendo nella violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale. Quanto alla valutazione riguardante il grado della colpa, evidenziava come la macchina tritacarne adoperata dal lavoratore, non fosse stata reperita dal personale ispettivo. Ne conseguirebbe la infondatezza dell'asserita evidente pericolosità del macchinario. Sarebbe quindi ingiustificato l’aspro trattamento sanzionatorio adottato dal giudice.
Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, nel caso in esame dovrebbe ritenersi sussistente un lieve grado di colpa. Sul punto, la Corte avrebbe omesso di considerare che il B.A.I. svolgeva attività di gestione della pizzeria, non occupandosi della fornitura e dell'utilizzo dei macchinari. Inoltre, il predetto non era presente nel momento in cui si verificò l’infortunio per cui non ha avuto modo di intervenire per impedire al lavoratore di porre in essere il comportamento sconsiderato.
Il giudice, in ragione di ciò, avrebbe dovuto applicare la pena in misura minima o in misura inferiore e consentire conseguentemente all'imputato di accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Corte, inoltre, avrebbe errato nell'affermare che la pena irrogata era contenuta nella fascia più bassa della cornice edittale. Essa, al contrario, risulta prossima ai massimo edittale.
 

 

Diritto
 

 

1. Il ricorso, incentrato sulla eccessività della pena comminata all'imputato e sulla motivazione resa dal giudice in ordine all'aspetto sanzionatorio è infondato. Sul punto è stata offerta congrua motivazione, avendo il giudice messo in rilievo, da un lato, gli aspetti rilevanti della personalità dell'imputato, dall'altro, la gravità del fatto.
Quanto alla personalità del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto di considerare il fatto che B.A.I. non fosse immune da precedenti penali e che, in seguito all'infortunio occorso al dipendente, effettuò un evidente tentativo di inquinamento probatorio. Quanto alla gravità del fatto, ha messo in rilievo l'entità delle lesioni patite dall'infortunato e la evidente pericolosità della macchina messa a disposizione del lavoratore.
Il fatto che il giudice, in parte, esprima tali valutazioni quando si sofferma a trattare dell'argomento della meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, non vale ad escludere la loro riferibilità agli aspetti che concernono la determinazione della entità della pena nell'ambito della cornice edittale della previsione normativa. 
Si è invero osservato che gli aspetti riguardanti il parametro valutativo espresso dal giudice con riferimento alla determinazione della pena, non necessariamente devono essere contenuti nella parte destinata alla quantificazione della pena, ben potendo essere validamente desunti anche dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo (così Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rv. 267949).
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale ha fornito un'ampia e dettagliata motivazione delle ragioni del trattamento sanzionatorio individuato, non limitate alla esclusiva valutazione della entità delle lesioni e della pericolosità del macchinario messo a disposizione del lavoratore.
Orbene, in base al principio normativamente codificato all'art. 132, cod. pen., la determinazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità del giudice, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato soltanto sulla motivazione che sorregge la decisione. L'attenzione deve quindi focalizzarsi sul contenuto della motivazione, che assume carattere di centralità nel giudizio di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte, in materia, si è dedicata alla individuazione dei requisiti motivazionali minimi che il giudice deve rispettare onde potersi ritenere soddisfatto il relativo obbligo. Si è affermato, da lungo tempo, che deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).
Nel solco della elaborazione di tali principi, si è anche affermato che, ove il giudice intenda infliggere una pena commisurata al minimo edittale o che si discosti da tale minimo in misura non rilevante, collocandosi in una fascia medio bassa, non sia necessaria un'apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai parametri di cui all'art. 133, cod. pen. (così Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).
Si è di contro precisato che, ove il giudice intenda applicare una pena che si discosti notevolmente dal minimo edittale e che si avvicini ai valori massimi debba fornire una specifica e dettagliata motivazione dei proprio convincimento, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui
all'art. 133 cod. pen., espressioni del tipo: "pena congrua", " pena equa" et slmllia, come pure il richiamo generico alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Rv. 258356)
Ebbene, nel caso in esame, il giudice ha adempito adeguatamente all'obbligo richiestogli, evidenziando gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione della pena irrogata, in piena aderenza ai principi stabiliti dalla Corte di legittimità, esplicitando le ragioni della scelta della pena inflitta, riconducibili, secondo i parametri indicati dall'art. 133, cod. pen., alla gravità del danno cagionato alla persona offesa, alla personalità dell'autore del fatto, ai suoi precedenti, alla condotta susseguente al reato.
Sebbene in motivazione la Corte territoriale abbia affermato che la pena inflitta fosse "ben lontana dai massimi e contenuta nella fascia più basse dell'escursione edittale", ha di fatto argomentato ampiamente sulla decisione adottata di determinare la pena nella misura indicata.
2. Ulteriore questione posta dalla difesa riguarda la possibilità che il giudice abbia violato il principio del "ne bis in idem" sostanziale, valutando il medesimo elemento ad un duplice fine, sia sub specie di circostanza aggravante del reato, sia per giustificare le scelte operate in ordine alla dosimetria della pena.
L'osservazione non è fondata. Il giudice valuta la gravità della lesione e le sue caratteristiche ai fini della commisurazione della pena, come elemento qualificatore della "gravità del danno" cagionato alla persona offesa, ai sensi dell'art. 133, n. 2), cod. pen.
Occorre rilevare come il danno indicato nella norma appena richiamata, esprima un concetto diverso dalla lesione grave, contenuto nell'art. 583 cod. pen., dove si ha riguardo alla durata della malattia.
Si è in proposito affermato che la gravità del danno cagionato dal reato, fa riferimento non soltanto a quello derivato, con relazione di diretta immediatezza, dalla lesione del bene protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione, con l'unico limite rappresentato dai pregiudizi che si collocano in una dimensione remota rispetto all'atto lesivo (così Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008, Rv. 242565). Nella sostanza, mentre la "gravità del danno" implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la gravità delle lesioni, si riferisce esclusivamente alla durata della malattia.
Pertanto, non può dirsi realizzata alcuna violazione del ne bis in idem sostanziale in quanto, ai fini della individuazione della pena ritenuta equa, il giudice non ha preso in considerazione la durata della malattia ex se, ma la gravità del danno cagionato alla persona offesa, evidenziando le notevoli conseguenze del sinistro che aveva "privato di ben quattro dita della mano un giovanissimo studente", come si legge in motivazione.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 gennaio 2018