Ministero dell'Interno
Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
G.U. 29 marzo 2018, n. 74

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;
Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;
 

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

 

Art. 2
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

 

Art. 3
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

 

Art. 4
Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ministro dell'interno Minniti
Il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca Fedeli