• Amianto

Ricorso di diversi dipendenti, o ex dipendenti, delle Ferrovie dello Stato per il riconoscimento - nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dell'I.N.P.S. - del loro diritto ai benefici contributivi previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stati esposti, durante l'attività lavorativa e per un periodo ultradecennale, al rischio dell'amianto - Sia in primo che in secondo grado la decisione fu quella di concedere tale beneficio.

Ricorre in Cassazione l'Inps - Accolto

In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2002, nel beneficio pensionistico previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, devono ricomprendersi anche i lavoratori delle "ferrovie dello stato", in quanto "la gestione pensionistica di detto personale è stata affidata all'I.N.P.S. presso il quale ente è istituito un apposito fondo con contestuale soppressione di quelli istituiti con L. n. 408 del 1908 (L. n. 488 del 1999, art. 43)".

La Corte dichiara dunque la giurisdizione della Corte dei Conti.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16279/2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro A.G. ((OMISSIS)), C.S., D.G. G., F.L., A.G., G.
G., G.G.B., M.G., N. G., P.F., S.E., nonchè F. M. e C.F. in qualità di eredi di F. F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato COSSU Bruno, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESTER CARLO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro A.R., B.F., B.V., B. C., P.C., R.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 740/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso.

Fatto

1. - Con ricorso depositato il 21 aprile 2000, i lavoratori odierni intimati, tutti dipendenti, o ex dipendenti, delle Ferrovie dello Stato addetti alle Officine Grandi Riparazioni (OGR), domandavano al Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento - nei confronti della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e dell'I.N.P.S. - del loro diritto ai benefici contributivi previsti dalla  L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stati esposti, durante l'attività lavorativa e per un periodo ultradecennale, al rischio dell'amianto.

2. - Costituitisi i convenuti, il Tribunale, disattese le preliminari eccezioni di carenza di giurisdizione e di inammissibilità della pretesa, accoglieva la domanda accertando per ciascun lavoratore il diritto all'applicazione dei benefici contributivi in relazione ai periodi rispettivamente determinati.
 
3. - Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Venezia, che - con sentenza del 6 giugno 2006 - respingeva gli appelli proposti dalla Rete Ferroviaria Italiana e dall'I.N.P.S..
In particolare, per quanto rileva nella presente sede di legittimità, i giudici d'appello rigettavano l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, distintamente sollevata da entrambi gli appellanti in relazione al carattere pensionistico della controversia, osservando che la domanda dei lavoratori riguardava il mero accertamento dell'esposizione al rischio dell'amianto, e non la condanna dell'ente previdenziale alla erogazione di un determinato trattamento pensionistico, sì che doveva escludersi la giurisdizione della Corte dei conti.

4. - Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Istituto deducendo un unico motivo di impugnazione.
 
5. - Resistono con controricorso alcuni dei lavoratori intimati, così come indicati in epigrafe, mentre gli altri non si sono costituiti.
 
6. - La società Rete Ferroviaria Italiana, parimenti intimata, non ha svolto difese.
 
Diritto

1. - Con l'unico motivo, che si conclude con la formulazione di un corrispondente quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., l'Istituto ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Alle Sezioni unite si chiede "se spetti alla Corte dei conti la giurisdizione nella controversia instaurata da dipendenti, o ex dipendenti già pensionati, della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per l'accertamento del loro preteso diritto al beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva di cui alla  L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8".
A sostegno di tale conclusione l'Istituto, richiamando diverse pronunce di legittimità, lamenta che la Corte d'appello, soffermandosi soltanto sul c.d. petitum immediato, abbia omesso di valutare la natura del diritto azionato, che l'accertamento dell'esposizione all'amianto è evidentemente finalizzato all'ottenimento di un beneficio pensionistico ed è dunque devoluto alla cognizione della Corte dei conti, cui appartiene la giurisdizione per le controversie in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato; e osserva che, nella specie, a norma della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici in favore del personale dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato gravano su un apposito Fondo speciale, istituito presso l'I.N.P.S., al quale sono obbligatoriamente iscritti i lavoratori della medesima società, mentre gli eventuali squilibri gestionali del Fondo restano a carico del bilancio dello Stato.

1.1. - La questione di giurisdizione viene ammissibilmente posta in sede di legittimità, avendo già formato oggetto del giudizio d'appello in ragione della relativa eccezione ivi sollevata dall'I.N.P.S. (cfr. Cass., sez. un., n. 24883 e 26019 del 2008).
 
1.2. - La censura formulata al riguardo dall'Istituto ricorrente è fondata.
 
1.3. - In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2002, nel beneficio pensionistico previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, devono ricomprendersi anche i lavoratori delle "ferrovie dello stato", in quanto "la gestione pensionistica di detto personale è stata affidata all'I.N.P.S. presso il quale ente è istituito un apposito fondo con contestuale soppressione di quelli istituiti con L. n. 408 del 1908 (L. n. 488 del 1999, art. 43)".

1.4. - Per tali lavoratori, alla stregua dei principi già enunciati da queste Sezioni unite in analoghe controversie (cfr., da ultimo, Cass., sez. un., n. 23732 del 2006; n. 221 del 2007; n. 5081 del 2007, ord.), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della L. 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della Delib. CIPE 12 agosto 1992, a norma del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 18, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dal D.L. 5 dicembre 1991, n. 386, art. 1, convertito in L. 29 gennaio 1992, n. 35).
In particolare, la ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c., partecipa alla copertura del fabbisogno con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del fondo stesso.
Nè può in contrario richiamarsi la circostanza del trasferimento delle posizioni assicurative del personale delle Ferrovie dello Stato dal soppresso Fondo pensioni al summenzionato Fondo speciale istituito presso l'I.N.P.S. ai sensi della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 43, e del successivo decreto interministeriale 15 giugno 2000, atteso che queste sopravvenute disposizioni non hanno apportato un sostanziale mutamento al sistema pensionistico dei ferrovieri, non avendo inciso nè sulla disciplina della liquidazione delle prestazioni, che rimane ancorata alle "regole previste dalla normativa vigente", nè sul concorso finanziario dello Stato a carico del quale rimangono, per espressa previsione del comma 3 del citato art. 43, "gli eventuali squilibri gestionali" del Fondo ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 210, u.c..

1.5. - L'esposto criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie.
Ed infatti la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo le indicazioni contenute nella sentenza impugnata, confermate dalla disamina degli atti processuali del giudizio di merito, riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni, il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica.
Pervero, con l'atto introduttivo, gli originari ricorrenti avevano richiesto il diritto ad ottenere i benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, a termini del quale i periodi lavorativi comportanti l'esposizione all'amianto devono essere rivalutati per il coefficiente 1,5 "ai fini delle prestazioni pensionistiche", così configurandosi una controversia riguardante in modo diretto il rapporto pensionistico, anche a prescindere dalla eventuale pendenza del rapporto lavorativo e dall'assenza di una liquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., n. 23732/06, cit.).

1.6. - La giurisdizione della Corte dei Conti non può essere negata neppure facendo leva sull'argomento, esposto dai controricorrenti, dì una presunta caducazione dell'impegno finanziario dello Stato nei trattamenti pensionistici de quibus, dovendosi rilevare, all'opposto, come tali controversie attengano pur sempre a prestazioni che implicano un onere siffatto, ancorchè parziale, onde la ragione della persistenza della giurisdizione contabile continua a riposare su questo invariato fondamento, in piena coerenza con il combinato disposto del R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62.

2. - In applicazione dei principi sopra indicati, la Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
 
3. - Le parti devono pertanto essere rimesse dinanzi alla sezione regionale territorialmente competente per lo svolgimento del giudizio di merito, verificandosi gli effetti della translatio judicii predicati recentemente da Cass., sez. un., n. 4109 del 2007 e, nel rispetto del principio generale, affermato da Corte cost. n. 77 del 2007, per cui gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, si conservano, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

4. - Dovendo provvedere su tutte le fasi del giudizio, all'esito di una pronuncia riconducibile nella previsione dell'art. 385 c.p.c., comma 2, reputa il Collegio di compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio in ragione della peculiarità della controversia e dell'esistenza di analoghe decisioni, in entrambi i giudizi del merito, in contrasto con la presente statuizione.

P.Q.M.
 
La Corte, a Sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti; rimette le parti dinanzi alla sezione regionale territorialmente competente. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009