Cassazione Penale, Sez. 4, 05 aprile 2018, n. 15190 - Operaio magazziniere precipita da una scala: responsabilità del datore di lavoro e del direttore di stabilimento


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/01/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 14/10/2016, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina in data 9/11/2015, con cui gli imputati DC.V. e DC.A., erano ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose in danno di I.S.G., dipendente della società "Dolciaria Siciliana" e condannati alla pena di euro 500 di multa ciascuno, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore infortunato.
2. Era contestato agli imputati, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di responsabile della direzione dello stabilimento in cui era impiegato l'operaio, di avere cagionato lesioni personali della durata superiore a trenta giorni ad I.S.G., che precipatava da una scala, da un'altezza di circa sette metri, mentre era intento a trasportare un collo del peso di sei chilogrammi. Si configuravano a carico dei ricorrenti, profili di colpa generica e specifica, riconducibili alla violazione dell'art. 32 d.lgs. 626/94 consistiti nel non avere dotato il lavoratore dei necessari dispositivi individuali di protezione; di non averlo adeguatamente formato ed informato dei rischi derivanti dal tipo di attività in cui era impiegato; di non avere adottato una diversa organizzazione di lavoro che consentisse di evitare la movimentazione manuale di pesanti carichi in altezza. Alla DC.A. era altresì contestato di non avere segnalato in modo tempestivo al datore di lavoro le deficienze del luogo di lavoro e le condizioni di pericolo esistenti all'interno del magazzino.
3. Proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore. I motivi di doglianza riportati nei separati atti di ricorso, di contenuto analogo, possono essere riassunti come segue.
Primo motivo: Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 41, cod. penale. Secondo la difesa, la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo della norma che regola i profili prevenzionistici in materia di infortuni sul lavoro e della disciplina codicistica che riguarda il nesso di causalità. L'infortunio sarebbe stato conseguenza di una decisione autonoma ed imprevedibile del lavoratore che, contravvenendo alle indicazioni del direttore di stabilimento, avrebbe posto in essere un comportamento estraneo alle sue mansioni, recandosi in magazzino senza attendere il collega. Da ciò, deriverebbe la erroneità della decisione di ritenere penalmente responsabile dell'accaduto il datore di lavoro. Questi, contrariamente a quanto si rileva in sentenza, aveva dotato il lavoratore dei necessari dispositivi individuali di protezione (casco, guanti e scala adeguata).
Tuttavia, l'infortunato aveva deciso autonomamente di non utilizzarli. Il direttore dello stabilimento, dal canto suo, aveva impartito precise disposizioni agli operai di recarsi all'interno dei locali del magazzino sempre in coppia, ma il lavoratore aveva preferito non attendere l'arrivo del collega. Queste circostanze emergerebbero in maniera chiara dalle deposizioni di alcuni testi esaminati nel dibattimento, la cui valutazione è stata trascurata dal giudice della sentenza impugnata.
La Corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui non individua la specifica regola cautelare violata, che andrebbe ravvisata nell'art. 68 d.P.R. 547/55. Sotto questo profilo, si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di condanna di primo grado, che aveva fondato la responsabilità degli imputati sulla violazione della generale norma dettata dall'art. 2087 cod. civ., a mente della quale l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'Impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Nel caso di specie, affermava la difesa, dovrebbe ricorrere una ipotesi di condotta abnorme lavoratore, che comporterebbe l'applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. penale. Pertanto, la pronuncia impugnata risulterebbe viziata, in quanto adottata in violazione dell'art. 41, comma 2, codice penale, laddove aveva ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse qualificabile come causa interruttiva del nesso causale.
Secondo motivo: violazione di legge, ai sensi dell' art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, codice di rito. La impugnata sentenza sarebbe censurabile perché, attraverso una errata valutazione delle risultanze processuali, porrebbe in essere un travisamento della prova. La ricostruzione della vicenda, in fatto e diritto, sarebbe illogica e contraddittoria perché non terrebbe conto delle dichiarazioni rese dai testi T. e C.. L'esame dibattimentale aveva fatto emergere che il direttore dello stabilimento, DC.A., aveva impartito precisi ordini agli operai, di non recarsi in magazzino da soli, ma almeno in numero di due. Inoltre, il C. aveva riferito che i professionisti che si occupavano della formazione del personale erano il Geometra LM.A. e, successivamente, l'Ingegnere R.F.. Il datore di lavoro, pertanto, avrebbe posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e la Corte di merito non avrebbe dovuto estendere la responsabilità per il contestato infortunio, anche al datore di lavoro, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che nutrirebbe motivi di risentimento nei confronti di DC.V.. Vi sarebbe una palese discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi e la motivazione della sentenza impugnata. La ricostruzione della vicenda in esame risultante dalla sentenza impugnata, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi T. e C..
Terzo motivo: violazione di legge ai sensi dell' art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 cod. penale. L'impugnata sentenza, secondo la prospettazione difensiva, meriterebbe di essere censurata anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti. Sotto questo profilo, non avrebbe assolto, con puntualità, all'onere motivazionale, avendo la difesa richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Tale richiesta non sarebbe stata accolta, con motivazione del tutto insufficiente ed apparente.
 

 

Diritto

 


1. Deve in primo luogo rilevarsi, come il reato ascritto agli imputati sia estinto per intervenuta prescrizione.
In ordine al tempo necessario a prescrivere, la disciplina attualmente vigente, applicabile al caso in esame, in quanto trattasi di fatto occorso in data 30/7/2009, successivamente alla entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n.251, prevede un termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei. In assenza di intervenute cause di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, tale termine risulta interamente decorso alla data del 30/1/2017.
La causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, in assenza di condizioni che rendano evidente la manifesta infondatezza del ricorso.
Quanto alle più favorevoli forme di proscioglimento, di cui alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., esse vengono in rilievo soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente evidente e non contestabile, essendo la valutazione da compiersi in tali casi, più vicina al concetto di "constatazione", che di "apprezzamento". Essa, invero, è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 dei 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Tuttavia, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi.
2. Venendo alle doglianze difensive, occorre rilevare come i motivi di ricorso proposti da entrambi i ricorrenti risultino infondati.
Benché la motivazione della sentenza di appello sia molto succinta, le argomentazioni risultanti dalla lettura congiunta delle sentenze di merito, i cui contenuti, in caso di doppia conforme, si saldano a formare un unico complesso argomentativo, sono corrette e conducenti ai fini dell'affermazione della responsabilità dei due imputati, con riferimento all'infortunio occorso al lavoratore.
3. La responsabilità degli imputati è stata riconosciuta sul rilievo che, dovendo il lavoratore, nell'esercizio dei compiti affidatigli di magazziniere, movimentare dei colli ingombranti e pesanti, ad un'altezza di circa sette metri, fosse del tutto prevedibile, in mancanza di specifici accorgimenti, che potesse perdere l'equilibrio a cadere. E' stato correttamente reputato inidoneo lo strumento messo a disposizione dell'operaio, come risulta dalle testimonianze assunte dagli ispettori del lavoro, a cui adeguatamente si è riferita la Corte di appello in motivazione. Tale scala infatti non assicurava, anche in presenza di altro operaio, alcuna forma di adeguata protezione da prevedibili cadute.
L'impianto motivazionale della sentenza della Corte territoriale, che ha confermato la responsabilità degli imputati, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, appare quindi assolutamente immune da censure, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto il profilo della corretta applicazione della legge.
Invero, le argomentazioni poste a sostegno del decisum, risultano essere puntuali, coerenti, prive di discrasie logiche e del tutto idonee a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico attraverso il quale il giudice di appello, in uno con il giudice di primo grado, è pervenuto alla decisione adottata.
Non può non rilevarsi, come le doglianze difensive proposte in questa sede, siano già state, in larga parte, esaminate dai giudici di merito, i quali hanno fornito, in proposito, risposte che, oltre ad apparire coerenti rispetto ai principi consolidati espressi dalla Corte regolatrice in materia, risultano aderenti alle emergenze processuali.
Con riferimento alla posizione di DC.V., deve ricordarsi come il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, sia esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente possa essere definito abnorme, dovendosi ritenere tale, il comportamento imprudente o negligente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente, in un ambito estraneo alle mansioni che gli sono state affidate e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità.
Le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito, in base alle quali non è sostenibile che la condotta del lavoratore potesse essere da sola idonea ad interrompere il nesso causale con l'evento verificatosi, è conforme ai principi più volte affermati dalla Corte di legittimità in proposito.
E' orientamento costante di questa Corte, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute (così ex multis, Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Rv. 236721).
Pertanto, può definirsi abnorme soltanto la condotta del lavoratore che si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e sia assolutamente estranea al processo produttivo o alle mansioni che gli siano state affidate (così, Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005, Rv. 232420).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli, (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421).
Inoltre, il responsabile della sicurezza sul lavoro, che ha negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità dei lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa (Sez. 4, n. 18998 del 27/03/2009, Rv. 244005) 
Orbene, risulta evidente, dai principi richiamati, come non sia possibile inquadrare nell'ambito delle condotte connotate da abnormità ed esorbitanza, il comportamento serbato dal lavoratore infortunato, non essendosi questo realizzato in un ambito avulso dai compiti che gli erano stati assegnati e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica ed imprevedibile, come evidenziato in maniera appropriata dai giudici di merito.
Il dipendente era un operaio magazziniere, pertanto era addetto proprio allo stoccaggio ed al prelievo della merce presente nel deposito. Sotto questo profilo il suo comportamento rientrava perfettamente nelle mansioni che egli era chiamato a svolgere.
Né, la mancata contestazione di precise norme antinfortunistiche, è circostanza suscettibile di influire sulla insussistenza del reato. Benché nella sentenza e, prima ancora, nella contestazione elevata dall'accusa, non siano indicate le norme specificamente violate in materia antinfortunistica, il solo richiamo all'art. 2087 cod. civ. è sufficiente per ritenere integrata la responsabilità del datore di lavoro qualora si accerti che l'infortunio si sia verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087, cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore, (così Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265052).
Quanto al vizio di travisamento della prova, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità ammetta tale doglianza, ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen., nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo quando il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217).
Il che non si è verificato nel caso in esame, dove vi è assoluta conformità di valutazione tra le due sentenza sul materiale probatorio esaminato.
Bisogna peraltro aggiungere come l'asserita inattendibilità della persona offesa, per come prospettata dalla difesa, rappresenti una questione squisitamente di merito, sottratta, in quanto tale, al sindato di legittimità.
Invero, in tema di valutazione della prova testimoniale, si è più volte affermato, da parte di questa Corte, che l’attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che può essere rivalutata in sede di legittimità, solo ove il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (così, ex multis, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575).
Nel caso in esame, deve escludersi risolutamente che ciò sia avvenuto, avendo i giudici di merito offerto congrua e adeguata motivazione in ordine all'affidabilità del narrato della persona offesa, le cui dichiarazioni risultano avvalorate e riscontratte da tutto il complesso delle prove acquisite in dibattimento, rappresentate, come si evidenzia nella sentenza d'appello, dalle dichiarazioni del collega di lavoro dell'infortunato e dagli atti a firma degli ispettori del lavoro.
Le argomentazioni fin qui illustrate valgono anche per il dirigente dello Stabilimento che, per la sua posizione apicale, è destinatario iure proprio di tutti gli obblighi di garanzia.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è tuttavia doveroso, per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la medesima condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto (così Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Rv. 232415).
Le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio, risultano superate dalla intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
4. Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione e condannarsi i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché estinto il reato per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018