Tipologia: Accordo
Data firma: 6 luglio 1995
Validità:
Parti: Ancp-Lncm, Federlavoro e Servizi-Cci, Acgi-Aicp e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Attività edili e affini, COOP

Sommario:
Verbale di accordo
Rappresentante per la sicurezza
Impegno delle parti


Accordo cooperative edilizia, 6 luglio 1995 - Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Verbale di accordo
Addì, 6 luglio 1995, in Roma tra l’Ancp-Lncm, la Federlavoro e Servizi-Cci, l’Acgi-Aicp e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo dei CCNL 1 maggio 1991 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini.

Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
Nell’ipotesi di cui al punto 2 del testo relativo alle RSU, in aggiunta al rappresentante sindacale unitario, è eletto il rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell’impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al foro interno nell’azienda o nell’unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e alle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 626/94.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende dei comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto g) dei citato art. 17.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata dei cantieri sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 626/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale dei comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 6 del CCNL.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi.
Alla formazione di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 626/94 dei rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione dei rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo peritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento dei contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione dei D. Lgs. n. 626/94. Le parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati dal suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Impegno delle parti
Entro sei mesi dalla stipula dei presente CCNL le parti firmatarie si incontreranno per definire le modalità attuative dell’art. 20 del D.Lgs. 626/94, anche in relazione alle risultanze dei confronto in materia di sicurezza sul lavoro in atto tra Centrali Cooperative ed Organizzazioni Sindacali.