Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 maggio 2018, n. 12807 - Infortunio dell'operatore del camion di raccolta dei rifiuti. Responsabilità del Comune


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BELLE' ROBERTO Data pubblicazione: 23/05/2018

 

 

 

Rilevato
che il Comune di Collesalvetti ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, poi illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 873/2012 della Corte d'Appello di Firenze la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno, lo ha ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente M.F. e conseguentemente lo ha condannato a rimborsare all'I.N.A.I.L. il relativo esborso assicurativo, determinato in euro 38.808,97; che l'I.N.A.I.L. ha resistito con controricorso;
 

 

Considerato
che con l'unico motivo si sostiene che l'infortunio sarebbe da riportare a colpa esclusiva del lavoratore, il cui comportamento integrava gli estremi del rischio elettivo;
che tale comportamento è individuato nel fatto che il  F.M., in piedi sul predellino posteriore del camion di raccolta dei rifiuti, al momento del passaggio in una strettoia tra due muri, si era sorretto sulla barra laterale, e non su quella orizzontale, così finendo con la mano schiacciata tra tale barra ed il muro del limitrofo edificio;
che tale comportamento non ha le caratteristiche proprie del rischio elettivo che si determinano allorquando venga tenuto dal lavoratore una condotta "abnorme, inopinabile ed esorbitante” (Cass. 13 gennaio 2017, n. 798) che si ponga "al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico" con la prestazione (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786) e quindi non rientrante nella copertura dell'obbligo di sicurezza datoriale, notoriamente esteso, viceversa, alla prevenzione rispetto ad eventuali comportamenti meramente colposi del lavoratore (Cass. 798/2017, cit. ; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127);
che neppure ha pregio il richiamo, contenuto nel contesto del motivo di ricorso, al fatto che il F.M. stesse in quel momento fumando;
che infatti è puramente affermato che il lavoratore "per fumare e stare in equilibrio sul predellino pone la mano dove non dovrebbe" (pag. V del ricorso), senza a ben vedere spiegarsi, data la genericità dell'affermazione, quale fosse la concreta dinamica che possa in ipotesi esplicitare un concreto nesso causale tra l'atto del fumare e l'avere posto la mano sulla barra laterale, in quanto, ad esempio, addirittura il fatto che l'altra mano sorreggesse la sigaretta è escluso dal tenore della deposizione testimoniale (teste S.) riportata nel medesimo ricorso per cassazione;
che il ricorso, a fronte tra l'altro di una sentenza che ha ampiamente motivato sui coefficienti colposi concretamente sussistenti in capo al datore di lavoro (tra cui, l'uso di un mezzo inidoneo perché tale da determinare esposizioni "fuori sagoma" del corpo degli addetti, in violazione dell'art. 374 d.p.r. 547/55; la mancanza di previa verifica sul percorso del mezzo, onde fornire indicazioni agli addetti, stante la strettoia, lo stato dissestato della strada e la scarsa illuminazione, di uscire a piedi da quel varco), va pertanto rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 15.2.2018.