Cassazione Civile, Sez. 6, 30 maggio 2018, n. 13720 - Sinistro stradale mortale per l'autista di automezzi commerciali. Rischio elettivo e nessuna "occasione di lavoro"


 

"Il giudice del merito ha affermato con ampia, congrua e logica motivazione che l'attività svolta dal G. era conforme alla qualifica con cui era stato assunto e che in ogni caso non abbisognava di particolare addestramento; che le condizioni di lavoro non erano stressanti; che non risultato provato il malfunzionamento dell’impianto frenante del mezzo. Inoltre dalle dichiarazioni rese e dai verbali è risultato che l’incidente si è verificato per un colpo di sonno perché dall’istruttoria risultato che il G. si era messo alla guida del mezzo dopo aver trascorso la sera prima a ballare. Quindi l'essersi messo alla guida del mezzo, nonostante le condizioni di stanchezza, poteva configurare nel caso di specie un’ipotesi di c.d. rischio elettivo, e cioè la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione, in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro."


Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/05/2018

 

 

Rilevato che:
1. Nel 2008, A.R., Domenico, Rosalia, Crocifissa, Salvatrice e Gabriella G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'Industria lattiero casearia A.Z. Srl, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al decesso di Carmelo G., loro congiunto, in ragione di un sinistro stradale accorso mentre era alla guida di un mezzo di proprietà della predetta società.
Con sentenza 6231/2009, il Tribunale adito respingeva la domanda attorea, ritenendo insussistente il nesso causale tra la condotta della società convenuta, in ordine all'organizzazione del lavoro, e il sinistro stradale verificatosi.
I soccombenti proponevano appello avverso la sentenza predetta, chiedendone l'integrale riforma.
2. La Corte territoriale palermitana, con sentenza 1759 del 28 settembre 2016, confermando la sentenza del primo giudice, ha ritenuto, innanzitutto, che il G. era stato assunto con la qualifica di autista in possesso della patente C, prevista per la guida di automezzi commerciali, quale quello da lui condotto al momento del sinistro, per cui non necessitava di alcuna preventiva formazione per l’espletamento di tale mansione.
In secondo luogo ha valutato infondato il rilievo per cui causa del sinistro fossero state le condizioni di lavoro particolarmente stressanti del G., posto che dalle testimonianze assunte si evinceva che, dopo il breve tempo di percorrenza (non superiore ad un’ora e mezza) in autostrada da Palermo a Trapani, il G. rimaneva libero da impegni e poteva scegliere se riposarsi in magazzino, rimanere a Trapani o tornare a Palermo, scegliendo anche quando ripartire. E che il giorno dell’incidente il teste C. aveva riferito che il G. arrivò a Trapani più tardi del solito, e precisamente alle 6.00, e che gli raccontò di essere andato a ballare la sera prima. Pertanto l'essersi messo alla guida del mezzo, nonostante le condizioni di stanchezza, avendo avuto la possibilità di scegliere se riposarsi oppure riprendere il tragitto in autostrada, configurava un’ipotesi di cd. rischio elettivo, e cioè la deviazione puramente arbitraria ed animata da finalità personali dalle normali modalità lavorative, che comportava rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione, in grado di incidere, escludendola sull’occasione di lavoro. Ed infine, la Corte territoriale, ha ritenuto non provato che il sinistro si fosse verificato a causa del malfunzionamento dell'impianto frenante, in assenza di debiti accertamenti tecnici.
3. Avverso tale sentenza A.R., Domenico G. e altri propongono ricorso per cassazione, con tre motivi. L’Industria Lattiero Casearia A. Z. Srl resiste con controricorso.
3.1. E stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso.
 

 

Considerato che
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. Censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso la sussistenza del nesso causale tra il sinistro precorso e la mancata formazione professionale del G., nonché in relazione alle condizioni lavorative dello stesso, a detta dei ricorrenti “particolarmente stressanti”. In particolare, ritengono che sia stato violato il disposto dell'art. 2087 c.c., che pone a carico del datore di lavoro il dovere di sicurezza con riguardo ai dipendenti.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata. Mancato esame della insussistenza del rischio elettivo come prospettato in appello. Si dolgono che non è stata trattata in sede di appello la circostanza per cui l'evento si fosse svolto nel pieno della prestazione lavorativa e in assenza, dunque, degli elementi indicativi del rischio elettivo.
5.3. Il terzo motivo è subordinato all’accoglimento dei precedenti in merito alla modifica delle spese di entrambi i gradi di giudizio secondo il principio della soccombenza.
6. I primi 2 motivi di ricorso sono inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale — al di là della veste formale conferita alle censure - il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.
Difatti il giudice del merito ha affermato con ampia, congrua e logica motivazione che l'attività svolta dal G. era conforme alla qualifica con cui era stato assunto e che in ogni caso non abbisognava di particolare addestramento; che le condizioni di lavoro non erano stressanti; che non risultato provato il malfunzionamento dell’impianto frenante del mezzo. Inoltre dalle dichiarazioni rese e dai verbali è risultato che l’incidente si è verificato per un colpo di sonno perché dall’istruttoria risultato che il G. si era messo alla guida del mezzo dopo aver trascorso la sera prima a ballare. Quindi l'essersi messo alla guida del mezzo, nonostante le condizioni di stanchezza, poteva configurare nel caso di specie un’ipotesi di c.d. rischio elettivo, e cioè la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione, in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro. Tale ratio decidendi, tra l’altro, non è stata impugnata.
6.1. Il terzo motivo è inammissibile perché oltre ad essere un ‘non motivo’ è assorbito dal rigetto dei precedenti.
7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.
 

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito daffare 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, l'8 febbraio 2018.