Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 giugno 2018, n. 14209 - Patologie della collaboratrice di biblioteca presso l'Università. Criteri di cumulo di cui al d.P.R. n. 834 del 1991


 

 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 04/06/2018

 

 

 

Ritenuto
1. che la Corte d'Appello di Lecce pronunciando sull'appello proposto dall'Università del Salento nei confronti di R.D.V., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce, nonché sull'appello incidentale spiegato dalla lavoratrice ha accolto l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto ha dichiarato come dipendenti da cause di servizio alcune delle patologie indicate dalla lavoratrice; conseguentemente ha condannato l'Università del Salento a pagare a favore della lavoratrice l'importo dovuto a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali. Ha rigettato l'appello incidentale e confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. La lavoratrice aveva adito il Tribunale premettendo di essere dipendente della Università di Lecce, con la qualifica di collaboratrice di biblioteca e di essere stata esposta nell'espletamento le mansioni a condizioni di lavoro sfavorevoli, tali da determinarne disfunzione all’apparato osseo.
In data 5 dicembre 2001, mentre in orario di servizio si stava recando, alla guida della propria auto e per ragioni di servizio, presso la sede del Dipartimento dei Beni culturali, aveva subito un incidente stradale che le aveva procurato gravi lesioni fisiche.
Aveva, quindi, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, ma con esito negativo.
Pertanto, aveva adito il giudice del lavoro per l'accertamento della dipendenza da cause di servizio della malattia denunciata e per la ascrivibilità tabellare della stessa, con la conseguente condanna dell'Università al pagamento in suo favore dell’equo indennizzo, oltre accessori e spese.
3. Il Tribunale di Lecce aveva accolto la domanda per quanto di ragione e aveva dichiarato che le infermità: "disturbo post - traumatico da stress con alterazioni significative a carico della sfera cognitivo relazionale in soggetto con documentata encefalopatia post - traumatica” e "sindrome algo - disfunzionale del rachide cervicale per trauma da contraccolpo il rachide cervicale artrosico”, erano dipendenti da cause di servizio ed ascrivibili per cumulo alla III categoria della Tabella A), al limite massimo ai fini dell'equo indennizzo. Dichiarava che le infermità "sindrome algico micro facciale in bruxista a discreta incidenza funzionale” e la "sindrome del tunnel carpale bilaterale con segni clinico strumentale sofferenza psichica” erano dipendente da causa di servizio non cumulabili tra loro ed erano descrivibili ognuna alla Tabella B), al limite massimo ai fini dell' equo indennizzo.
Condannava, quindi, l'Università a pagare quanto dovuto a titolo di equo indennizzo.
4. La Corte d'Appello, rinnovata la consulenza tecnica e recependo le conclusioni della stessa, riconosceva alla R.D.V., come dipendenti da cause di servizio le seguenti patologie:
“sindrome soggettiva del traumatizzato cranico con peggioramento di preesistente sintomatologia ansioso depressiva; peggioramento della sintomatologia algo - disfunzionale di preesistenti spondilodiscoartrosi cervicale; disordine temporo- mandibolare; esiti dolorosi di trauma contusivo IV dito mano sinistra''.
Affermava, inoltre che le osservazioni critiche alla CTU effettuate dalla difesa della lavoratrice erano generiche e non supportate da nuovi probanti elementi obiettivi e si limitavano a riproporre questioni esaurientemente trattate dal CTU.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando un unico motivo di ricorso.
6. Si è costituita ai fini della sola discussione l’Università del Salento.
 

 

Considerato
1. che la lavoratrice con l'unico motivo di impugnazione deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. n. 834 al 1981 e alle tabelle allegate. Vizio di omessa insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, concernente l'omessa classificazione secondo i criteri di cumulo di cui alla tabella F-l del suddetto d.P.R. nel caso di valutazione complessiva di più infermità. Vizio della logica medico-legale, palese devianza alle nozioni della scienza medica.
2. E’ censurata la statuizione della Corte d'Appello che ha ascritto, condividendo le conclusioni del CTU, le menomazioni imputate a causa di servizio alla VII categoria della Tabella A. misura massima, del d.P.R. n. 834 del 1991.
La ricorrente afferma che non chiede una rivalutazione della CTU, ma la verifica della non corretta applicazione del d.P.R. in questione.
La ricorrente, dopo aver richiamato le conclusione del CTU di primo grado, a proprio avviso condivisibili, riproduce le osservazioni svolte dalla propria difesa alla consulenza tecnica d'ufficio di appello, e quindi afferma che la sentenza sarebbe viziata in quanto il CTU non ha tenuto conto di criteri di cumulo indicati nelle tabelle A e B annesse al suddetto d.P.R.; inoltre detta classificazione doveva avvenire con indicazione per ogni singola patologia secondo le categorie di queste tabelle in quanto ciò avrebbe consentito l’applicazione del tabella F-l che detta i criteri per applicare le tabelle AeB, mentre la sentenza aveva applicato un criterio diverso.
3. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.
La Corte d'Appello ha riferito le menomazioni alla categoria VII della Tabella A), nella massima misura, in ragione di un'articolata motivazione che non è adeguatamente censurata dalla ricorrente, che, nel censurare la riconduzione delle menomazioni alla suddetta Tabella A), deduce la violazione di legge nella specie del vizio di sussunzione, senza tuttavia specificare l’errore di sussunzione, non essendo a ciò sufficiente invocare la deduzione della mera violazione del d.P.R. in questione.
La Corte d'Appello ha posto in evidenza come il CTU soffermava la propria attenzione sull'incidente stradale pacificamente integrante infortunio sul lavoro, rispetto al quale fattori correlati al servizio erano elementi concausali nell'instaurarsi di una “sindrome soggettiva del traumatizzato cranico con peggioramento di preesistente sintomatologia ansioso depressiva; peggioramento della sintomatologia algo - disfunzionale di preesistenti spondilodiscoartrosi cervicale; disordine temporo- mandibolare; esiti dolorosi di trauma contusivo IV dito mano sinistra", da ascrivere alla VII categoria della tabella A misura massima.
Nel condividere le conclusioni della consulenza, sia sotto il profilo tecnico-scientifico che logico, la Corte d’Appello rilevava che il CTU aveva evidenziato che la R.D.V. non aveva fornito elementi utili alla ricostruzione dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature ed impianti di cui disponeva, dei fattori organizzativi, delle caratteristiche ergonomiche , delle posture, del carico di lavoro, e delle eventuali fonti di stress lavorativo. L'unico documento in tal senso era la relazione del Direttore del Dipartimento del 27 luglio 1999, che elencava in modo generico le mansioni cui la ricorrente era addetta prima in qualità di assistente bibliotecaria, e poi di collaboratore di biblioteca, mansioni di carattere prettamente impiegatizio e sedentario, non gravate da rischi particolari.
La ricorrente, nel censurare le risultanze della CTU come accolte dalla Corte d'Appello e nell'invocare la Tabella F, non specifica in che modo sarebbe stata violata la stessa nell’operare la Corte d’Appello una erronea sussunzione, e non indica le infermità che a proprio avviso avrebbero dovuto dare luogo al cumulo, limitandosi, invece a censurare la sentenza di appello attraverso la trascrizione delle osservazioni critiche all'elaborato peritale prospettate in appello. Tali osservazioni erano già state disattese dalla Corte d'Appello che, con la sentenza impugnata, rilevava che le stesse erano alquanto generiche, non erano supportate da nuovi probanti elementi oggettivi e si limitavano a riproporre questioni esaurientemente trattate dal CTU (pag. 9 della sentenza di appello).
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Nulla spese attesa la mancanza di attività difensiva, non avendo l'Avvocatura svolto attività difensiva, essendosi limitata a chiedere di partecipare alla discussione orale ed avendo omesso di depositare memoria per l'adunanza camerale.
6. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 22 marzo 2018.