Categoria: Cassazione penale
Visite: 7204

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 luglio 2018, n. 31421 - Delega di funzione


Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 27/03/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa il 29 aprile 2016, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 13 febbraio 2014, con cui il Tribunale di Avellino, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato L.DR. alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed € 400 di multa, in ordine a una pluralità di episodi del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2 della legge n. 638/1983, per avere omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai propri lavoratori dipendenti, quale legale rappresentante di varie società aventi sede legale o operativa in Nusco, ovvero la Meccanica C2 s.r.l., l'Almec Foudries srl, l'Almec Tecnolgies s.r.l., l'Almec Dies e l'Almec.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea DR., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con i primi due, suscettibili di essere trattati congiuntamente perché concernenti la medesima questione, la difesa deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 della legge n. 638/83, osservando che L.DR. aveva conferito una delega al consigliere della società F.S.A., di cui la Corte non ha tenuto conto, sebbene possedesse tutti i requisiti formali per essere considerata valida, per cui il reato contestato non avrebbe dovuto essere ascritto al ricorrente; viene dunque contestata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della predetta delega, che aveva comportato il trasferimento della posizione di garanzia da DR. ad F.S.A., senza che al primo potesse addebitarsi un dovere di vigilanza, avendo sul punto la Corte di appello fornito una motivazione meramente apodittica.
Con il terzo motivo, infine, viene censurata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale de con riferimento alle società e alle mensilità per le quali non risulta lo stipendio presupposto della trattenuta; tale questione era stata appello, ma sul punto la Corte non aveva fornito alcuna risposta.
In data 8 marzo 2018 la difesa ha depositato una memoria difensiva, con allegata la sentenza del Tribunale di Pisa del 29 febbraio 2016 divenuta irrevocabile il 4 aprile 2017, con cui L.DR. era stato assolto da un'analoga imputazione, in quanto, nonostante l'assunzione formale della veste di legale rappresentante della società, era emersa la sua estraneità ai fatti.
 

 

Diritto

 


La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alle mensilità di luglio e agosto 2011 relative alla Almec Fondies s.r.l., perché il fatto non sussiste e, limitatamente alle mensilità da luglio 2008 a ottobre 2009, con riguardo alla Almec, per essere il reato estinto per prescrizione, con conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Nel resto il ricorso va rigettato.
1. Iniziando la disamina dai primi due motivi di ricorso, occorre evidenziare che la questione della rilevanza della delega di funzioni è stata già affrontata dalla Corte territoriale, la quale ha escluso l'idoneità della delega à determinare l'esonero di responsabilità in favore dell'imputato, osservando che dal contenuto della delega non si evinceva che il consigliere F.S.A. fosse incaricato di provvedere in particolare al pagamento dei contributi previdenziali. L'assenza di un incarico specifico è stata dunque ritenuta ostativa, in maniera non irrazionale, all'esclusione della colpevolezza di L.DR., dovendosi ritenere che, per pervenire a tale risultato, la delega non poteva avere un contenuto generico, ma doveva precisare il suo ambito di pertinenza, conferendo al soggetto delegato i poteri funzionali al raggiungimento dei compiti assegnati.
In tal senso deve infatti osservarsi che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs.n. 81/2008), tuttavia, al di fuori di tale settore, i requisiti della delega non possono ritenersi meno rigorosi di quelli tipizzati dal legislatore, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifici natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ferma restando la necessità che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competènza delegati. La sussistenza di tali requisiti, e in particolare di quello della specificità dell'incarico, è stata correttamente esclusa dalle due conformi sentenze di merito, posto che la delega riguardava genericamente la cura dei rapporti con gli istituti previdenziali e la gestione delle risorse umane, senza precisare se ciò comportasse o meno, in concreto, il versamento delle ritenute previdenziali.  In ogni caso, pur a voler ritenere per ipotesi valida la delega di funzioni, il ricorrente non ha spiegato le ragioni per cui non ha esercitato l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni assegnate al soggetto delegato, obbligo questo che, per quanto previsto normativamente solo in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 16 comma 3 del d. lgs. 81/2008), non può che estendersi anche alle deleghe conferite al di fuori di questo settore e per le quali non venga in rilievo un'ipotesi di inesigibilità del dovere di vigilanza.
Né l'impostazione delle sentenze di merito può essere messa in discussione dalla allegazione della sentenza del Tribunale di Pisa, sia perché si tratta di una produzione tardiva rispetto ai due gradi di merito (la sentenza de qua, depositata il 5 settembre 2016, è divenuta irrevocabile il 4 aprile 2017), sia perché in ogni caso la vicenda storica cristallizzata nella sentenza del Tribunale toscano, dal punto di vista contenutistico e temporale, non è sovrapponibile ai faltti di causa.
I primi due motivi di ricorso risultano quindi infondati.
2. È invece fondato il terzo motivo di ricorso.
Deve infatti premettersi che il Giudice di primo grado, affrontando la problematica del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, presupposto della sussistenza del reato, ha rilevato che le uniche mensilità per cui non risultava provata la corresponsione degli stipendi erano quelle di luglio e agosto 2011 relative alla società Almec Froudies s.r.l.; da tale affermazione sarebbe dovuta coerentemente scaturire l'assoluzione dell'imputato, rispetto ai fatti relativi a queste due mensilità, perché il fatto non sussiste, ma tale pronuncia non è stata resa né dal Tribunale né dalla Corte di appello, sebbene nell'atto di impugnazione della prima sentenza la difesa abbia sollevato tale specifica questione.
Ne consegue che, limitatamente alle mensilità di luglio e agosto 2011 relative alla Almec Fondies s.r.l., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte (Sez. Un. n. 27641 del 28/05/2003, Rv. 224609), secondo cui il reato di cui all'art. 2 della l. n. 638/1983 non è configurabile in assenza esborso delle relative somme dovute ai dipendenti a titolo di retribuzione. Ciò posto, deve altresì prendersi atto che, avuto riguardo al ternpus commisi delicti, limitatamente alle mensilità da luglio 2008 a ottobre 2009, riferite alla società Almec (capo 3), si impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Da ciò consegue il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non operabile in questa sede, non essendo specificata l'entità degli aumenti disposti a titolo di continuazione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle mensilità di luglio e agosto 2011 relative alla Almec Fondies s.r.l., perché il fatto non sussiste e, limitatamente alle mensilità da luglio 2008 a ottobre 2009, con riguardo alla Almec, per essere il reato estinto per prescrizione; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

 

Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27/03/2018