Cassazione Penale, Sez. 4, 18 luglio 2018, n. 33416 - Caduta dal tetto: il nesso causale tra la violazione delle prescrizioni di sicurezza e gli infortuni sussiste anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/06/2018

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, appellata dagli imputati A.P. e I.L., con la quale costoro erano stati condannati alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento del danno e al pagamento di provvisionale, per il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'art. 590 commi II e III, in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1 cod. pen., ai danni del lavoratore dipendente F.P..
2. Si è contestato all'A.P., nella qualità di datore di lavoro e alla I.L., nella qualità di legale rappresentante della AFLINCART s.r.l., di avere cagionato le lesioni al F.P., operaio addetto alle macchine industriali di quella ditta, per colpa generica e specifica, consistita quest'ultima nella violazione delle norme già contemplate nel d.P.R. 164/56 e attualmente recepite nell'art. 115 del d.lgs. 81/2008.
In particolare, gli imputati avrebbero consentito che il F.P. si portasse sul tetto del capannone dell'azienda per allontanare una capretta che vi stazionava e per riparare alcune lastre, in situazione di pericolo di caduta dall'alto, in assenza di dispositivi anti - caduta e di sicurezza così cagionando la caduta dell'operaio da circa sei metri, a causa del cedimento di alcune lastre del tetto, con conseguenti lesioni personali gravi, consistite in un poli-traumatismo con indebolimento permanente del braccio destro e una malattia superiore ai quaranta giorni (fatto accaduto il 13 gennaio 2006).
3. Avverso la sentenza, gli imputati - rinuncianti alla prescrizione - hanno proposto ricorsi con unico atto e stesso difensore, formulando due motivi.
Con il primo, è dedotta violazione di legge con riferimento alla qualificazione dell'infortunio come evento occorso in ambiente lavorativo. Si assume che il F.P. sarebbe salito sulla tettoia del capannone di sua iniziativa durante la pausa pranzo e che, pertanto, si sarebbe verificata una "sospensione dell'attività lavorativa e una sorta di blocco della normativa che regola lo svolgimento di essa".
Con il secondo, è dedotto vizio della motivazione e si rileva, in sostanza, un travisamento della prova dichiarativa rappresentata dalla deposizione del medico del pronto soccorso che ebbe in cura il F.P., il cui verbale è allegato al ricorso. Parte ricorrente ritiene che il tenore di essa confermi e non smentisca la tesi difensiva secondo cui le lesioni sarebbero state conseguenza di un incidente domestico. Lo stesso F.P. lo avrebbe dichiarato, recandosi autonomamente al pronto soccorso, poiché in grado di deambulare e parlare dopo l'incidente.
4. Con memoria pervenuta il 18 maggio 2018, la parte civile ha rilevato, quanto al primo di ricorso, che l'assunto di partenza (che, 
cioè, il F.P. avesse agito d'iniziativa) è stato definitivamente smentito nei giudizi di merito, in cui è emerso che l'operaio si recò sul tetto perché richiesto dal datore di lavoro; quanto al secondo punto, che il Tribunale ha esaminato tutte le prove disponibili (quattro testi a difesa e quattro dell'accusa e della parte civile) ed è stato in grado di avere una visione chiara e compiuta delle prove dichiarative, all'esito della quale ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per quanto di competenza nei confronti dei testi della difesa ad oggi tutti rinviati a giudizio per il delitto di falsa testimonianza, come da decreto allegato alla memoria.
Sotto altro profilo, ha denunciato la parziale lettura della testimonianza del medico del pronto soccorso, offerta dalla difesa dei ricorrenti, precisando che, in ogni caso, i ricordi del dichiarante non potrebbero superare, a distanza di tempo, il contenuto del referto medico e che la stessa I.L. avrebbe ammesso, in sede di spontanee dichiarazioni, che ancora oggi le caprette continuano a posizionarsi sul tetto del capannone, sito a ridosso di una montagna, ma che quando ciò succede ora non si inviano più gli operai, ma si richiede l'intervento dei Vigili del Fuoco.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Con essi le parti hanno riproposto, rispetto ai motivi d'appello, unicamente i profili concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sull'assunto che il F.P. si sarebbe di sua iniziativa recato sul tetto durante la sospensione dell'attività lavorativa, e la valutazione del compendio probatorio rappresentato dalle dichiarazioni testimoniali, con specifico riferimento all'elemento di riscontro alle dichiarazioni della p.o. che la Corte territoriale ha ravvisato nella testimonianza del medico di pronto soccorso, escusso ai sensi dell'art. 507, cod. proc. pen.
La Corte d'appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice, rilevando che le stesse si erano basate sulle dichiarazioni testimoniali della p.o., risultate coerenti e logiche, oltre che riscontrate da dati documentali ed, in particolare, dalla cartella clinica e dalle stesse dichiarazioni del medico di pronto soccorso, il quale aveva confermato in dibattimento che il F.P. era giunto in ospedale in condizioni crìtiche da politraumatismo, seppure non in pericolo di vita, e in stato confusionario. Quanto alla causa delle lesioni, il sanitario si era limitato ad affermare che nella cartella della chirurgia d'urgenza si riferiva una caduta da una scala a pioli.
La Corte, richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto dimostrato che era stato l'A.P. ad accompagnare il F.P. all'ospedale e che doveva escludersi, alla luce delle condizioni in cui il ferito versava, che fosse stato costui e non lo stesso A.P., preoccupato per le conseguenze dell'Incidente occorso al proprio dipendente, a riferire di una caduta avvenuta tra le mura domestiche. Anche i testi a difesa, denunciati all'organo inquirente dal giudice di primo grado, avevano affermato circostanze smentite dalle dichiarazioni della p.o. e dalla documentazione sanitaria, avendo sostenuto che il F.P., dopo la caduta, poteva stare in piedi ed era stato addirittura capace di entrare da solo in auto.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Questa stessa sezione ha già chiarito che la relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall'attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell'attività [cfr. sez. 4 n. 42501 del 25/06/2013, P.C., P.G. in proc. Dall'Olio e altro, Rv. 258239 (nella fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore determinata dallo smottamento delle pareti di una trincea scavata per la posa in opera di tubi fognari, la Corte ha ritenuto la rilevanza causale del mancato allestimento delle armature prescritte dal piano di sicurezza e dalle norme di legge, nonostante lo smottamento si fosse verificato quando la vittima era scesa nello scavo per soddisfare un bisogno fisiologico)].
Da ciò discende la irrilevanza della deduzione difensiva, a fronte della dimostrata esistenza del nesso causale tra la mancanza di misure di prevenzione relative al rischio di caduta dall'alto e l'incarico affidato al lavoratore, seppur addetto ad altra mansione e durante la pausa di sospensione dell'attività lavorativa.
Peraltro, nell'occorso, l'incarico affidato al F.P. dall'Imputato A.P. non può neppure considerarsi eccentrico rispetto all'attività lavorativa che si svolgeva nella stessa azienda in cui si trovava il capannone interessato dalla presenza dell'animale.
3.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
I ricorrenti hanno evocato un travisamento della prova dichiarativa resa dal sanitario che aveva accolto il F.P. in occasione del suo ricovero in ospedale. Com'è noto, tuttavia, tale vizio ricorre solo allorquando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr. sez. 2 n. 5223 del 24/01/2007, Rv. 236130). 
In tale ipotesi, comunque, il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. sez. 2 n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893) e il vizio è ravvisabile solo allorché l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (cfr. sez. 1 n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207).
3.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che l'unico errore nel quale è incorso il giudice d'appello nel riportare le affermazioni del sanitario escusso concerne il riferito stato confusionale del F.P., al momento del suo arrivo in ospedale, del quale effettivamente il teste non parla nella sua deposizione. Tuttavia, trattasi di errore del tutto inidoneo a disarticolare il ragionamento probatorio ricavabile dalle due sentenze conformi di condanna: la tesi difensiva, infatti, presuppone come dimostrato ciò che è risultato smentito nei due gradi di giudizio di merito, vale a dire, che l'infortunio non fosse avvenuto in azienda. Infatti, le condizioni di coscienza del F.P. sono strettamente correlate alla possibilità che costui possa essersi recato da solo in ospedale e non accompaganto dall'A.P. e che abbia potuto dichiarare ciò che risulta riportato su una cartella clinica.
Una volta acclarato, tuttavia, che la caduta avvenne in azienda, la circostanza resta del tutto irrilevante ai fini della decisione rassegnata.
3.4. Quanto al soddisfacimento dell'onere motivazionale da parte della Corte territoriale, deve rilevarsi intanto che, nel giudizio di appello, è certamente consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr. sez. 2 n. 30838 del 19/03/2013, Rv, 257056; sez. 4 n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241062), soprattutto ove essa recepisca, in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (cfr. sez. 2 n. 19619, del 13/02/2014, Rv. 259919).
Peraltro, proprio in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, si è anche precisato che, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem-, quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte [cfr. sez. 6 n. 28411 del 13/11/2012 ud. (dep. 01/07/2013), Rv. 256435].
Né la motivazione della sentenza di appello può considerarsi apparente, apodittica o tautologica quando consente di individuare, con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata (cfr. sez. 6 n. 17912 del 17/09/2008, Rv. 241062).
3.5. Nel caso in esame, non soltanto è rinvenibile nel documento impugnato il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, attraverso la tecnica di redazione prescelta, ma esso è pure sostenuto da argomenti critici riferibili specificamente alle singole censure rassegnate. I ricorrenti hanno in realtà proposto censure solo apparentemente in diritto, pretendendo in realtà una diversa valutazione degli elementi fattuali compiutamente esposti nella sentenza impugnata.
4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.500,00, con accessori come per legge.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori come per legge.
Deciso in Roma il 07 giugno 2018.