Cassazione Penale, Sez. 7, 30 luglio 2018, n. 36228 - Sicurezza nei cantieri e ruolo del direttore dei lavori. Ricorso inammissibile


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 14/03/2018

 

 

FattoDiritto

 


Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato quella emessa nei confronti di M.C. dal locale Tribunale in composizione monocratica in data 27/09/2011, ribadendo la pronuncia di estinzione per prescrizione del reato di cui agli artt.113, 449, 434, 41, comma 1, cod. pen. avvenuto in Afragola il 12 novembre 2002, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale ha confermato le valutazioni del primo giudice circa l'insussistenza delle condizioni per una pronunzia assolutoria nel merito dell'imputata, attese le risultanze della ampia istruttoria dibattimentale condotta, debitamente vagliate dal primo giudice ed utilizzate per escludere i presupposti dell’art. 129, comma 2, cod.proc.pen.
M.C. ricorre per cassazione deducendo violazione di legge per essere stata ritenuta colpevole del reato contestatole nella sua qualità di direttore dei lavori, in quanto tenuta a sorvegliare e verificare le normative sulla sicurezza del cantiere durante l'esecuzione dell'opera, sebbene per la legge 5 novembre 1971, n.1086 il direttore dei lavori sia responsabile esclusivamente della rispondenza dell'opera al progetto, in forza della legge reg. Campania n.9 sia previsto un collaudatore strutturale in corso d'opera, il successivo d. lgs. n.494/96 abbia attribuito la responsabilità della sicurezza al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e con legge n. 415/1998 sia stata individuata la figura del coordinatore per la sicurezza.
Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.
È sufficiente, infatti, leggere gli artt. 651, 652, 653 e 654 cod. proc. pen. per verificare che alcuna efficacia, in positivo o in negativo, può esplicare la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione in giudizi extra penali o extra giudiziari, ne' in ricorso si indicano altri pregiudizi, già prodottisi o futuri, che dalla mera motivazione della sentenza potrebbero scaturire (Sez. 6, n. 6687 del 16/12/2014, dep.2015, Matarazzo, Rv. 26365501). La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha, del resto, affermato il principio che nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'art. 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato, essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; mentre, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale (Sez. 6, sent. n. 12048 del 05/10/2000, Barbieri, Rv. 21821001).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 marzo 2018