Tribunale Ordinario di Treviso, Sez. 1, ud. 19 maggio 2016 - Imprenditori agricoli e obbligo di denuncia di infortunio


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Ordinario di Treviso,

 

Sezione I Civile

 

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ex art. 429 c.p.c. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni PROMOSSA DA C. A. -titolare “E. di C. A.” - CONTRO -  COMUNE X VERBALE DELL'UDIENZA DEL 19.05.'16 Oggi , avanti al Giudice designato, sono comparsi per il Sig. C. l'Avv. E. M., e per il Comune convenuto l'Avv. I. in sostituzione dell'Avv. C.. Entrambi i procuratori si richiamano al contenuto delle memorie agli atti, .precisando le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio e come da comparsa di costituzione e risposta, e depositano note spese . Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Il Giudice Dr. M.T.Cusumano Ad ore 10.30 il Giudice, uscendo dalla camera di consiglio, visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale. Il Giudice Dr. M. T. Cusumano.
Nel procedimento X/ 2013 promosso da C. A. -TITOLARE “E. DI C. A.” con l'Avv. M. E. attore - contro - COMUNE X con l'Avv. C. P. convenuta. in punto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni. Causa discussa e decisa all'udienza del 19 c.m., con le conclusioni precisate nell'interesse delle parti dai rispettivi procuratori come nel verbale della medesima udienza, che forma parte integrante della presente sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Viene alla nostra attenzione la denuncia di infortunio di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 1965 nella sua formulazione anteriore alle modifiche al medesimo apportate dall'art. 21 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 151. Detta denuncia interessa particolarmente la polizia municipale (specie nei piccoli comuni), in virtù di un obbligo di legge che obbliga tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli), di comunicare ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per più di tre giorni (trenta nella formulazione post D.Lgs. 151/15). L'obbligo per il quale è causa scaturisce dal D.P.R, 30/06/1965, n. 1124 (detto T.U.), e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 28.12.1993 n. 561 - artt. 1 e 2., dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38 e dal Decreto 29 maggio 2001 (modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico di datori di lavoro agricoli). La mancata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine di legge, così come la non completezza della stessa, o il mancato assolvimento dell'obbligo da parte di una persona incaricata dal datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria il cui ammontare è compreso tra un minimo ed un massimo ex lege previsti, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Detta denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio: per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti. In ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. Per tale ragione va senza dubbio respinta l'eccezione di carenza di competenza per materia del Comune di X formulata da parte opponente. Le violazioni previste tanto dall'art. 53 quanto dall'art. 54 del citato decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561. Dalla lettura della Circolare INAIL n. 22 del 02 aprile 1998 si evince che nei casi di infortunio o malattia professionali occorsi a "titolari di aziende artigiane", pur rimanendo a carico di costoro l'obbligo della denuncia - nei confronti dell'Istituto Assicuratore - nei termini di cui all'art. 53 del Testo unico, l'eventuale violazione di tale obbligo non è soggetta alla sanzione amministrativa stabilita, per i datori di lavoro, dalla legge 561/1993. Come si evince dall'art. 203, comma 2, del Testo unico - infatti - il legislatore ha inteso equiparare, ai fini dell'attuazione della tutela, l'artigiano infortunato al lavoratore dipendente disponendo, di conseguenza, che, nelle situazioni in esame, trovi applicazione la sanzione prevista, appunto per i lavoratori dipendenti, dall'articolo 52 del Testo unico (e cioè la perdita del diritto all'indennità di temporanea per il periodo di tempo che precede l'eventuale tardiva comunicazione). Quanto all'art. 54 si condivide - nel silenzio della legge, che parla solo di datore di lavoro - la tesi attorea della non applicabilità di detto articolo al titolare di impresa artigiana. Solo nel caso di infortunio occorso al dipendente vi è, infatti, uno specifico interesse pubblico alla tempestiva conoscenza, da parte degli organi di pubblica sicurezza, delle circostanze in cui esso si è sviluppato, mentre detto interesse viene meno nel caso in cui l'infortunato e la persona titolare degli obblighi di sicurezza coincidano. L'ordinanza ingiunzione qui impugnata va dunque dichiarata illegittima ed annullata, per essere stata emessa a carico di soggetto non tenuto all'osservanza della norma di cui all'art. 54 DPR 1124/65. Ogni diversa questione va dichiarata assorbita, per il criterio della ragione più liquida. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa compensazione, stanti le oggettive difficoltà esegetiche intrinseche alla normativa esaminata e stante l'assenza di precedenti specifici in materia.
 

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando, ogni diversa questione ritenuta assorbita: a) respinge l'eccezione di carenza di competenza per materia del Comune X formulata da parte opponente; b) dichiara l'illegittimità, e per l'effetto annulla, per le ragioni illustrate in parte motiva, l'ordinanza ingiunzione n. X del 28.6.13 e il relativo verbale di contestazione n. X del 15.10.' 12, emessi dal Comune X  - Ufficio Polizia Municipale, a carico di C. A.. c) Compensa per le spese di lite e condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore dell'opponente, della residua metà liquidata - limitatamente a tale residua frazione - in complessivi € 2.268,00=, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex lege. Tv, 19.5.'16 Il Giudice Dr. Cusumano Maria Teresa