Tribunale di Verona, ud. 27 ottobre 2016 - Infortunio mortale in cantiere


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona

Civile e Penale in composizione monocratica

Verbale dell'udienza del 27.10.2016 della causa civile riunita, iscritta al numero del ruolo generale degli affari contenziosi del 2014, pendente TRA C. B. M. R. C. R. A. R. F. R. M. R. L. R. tutti rappresentati e difesi dagli Avv. A. G. e P. F. , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Verona - attori - E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO U. G. . rappresentati e difesi dall'Avv. C. B. e domiciliati presso lo studio dell'Avv. A. S. in Verona - convenuti-. All'udienza del 27.10.2016 sono comparsi dinanzi al dott. Pier Paolo Lanni l'Avv. X, in sostituzione dell'Avv G., la quale precisa le conclusioni come da nota depositata il 21/9/16 e l'Avv. I. P., la quale precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta. E' presente ring. G. L'Avv. G. deposita copia della sentenza del GIP di Trento relativa all'infortunio e l'Avv. P. si oppone alla produzione. Il Giudice invita le parti alla discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e i difensori discutono la causa richiamando gli scritti difensivi e le note conclusive depositate. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente

SENTENZA

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti; preso atto della discussione della causa; considerato in fatto e in diritto che: - gli attori, quali congiunti di B. R., hanno convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento ed U. G., quale stazione appaltante e direttore (dalla stessa nominato) dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di San Martino di Castrozza commissionati alla Società Consortile T. e questa in parte subappaltati alla I. S.r.l., chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del dipendente della I. S.r.l., B. R., avvenuta il 23/8/02 nel cantiere relativo a tali lavori; - in particolare, gli attori hanno individuato il fondamento della responsabilità dei negli artt. 2049 e 2051 cc, negli obblighi discendenti dall'art. 2087 cc e in quelli previsti dalla normativa specifica infortunistica e dall'art. 589 c.p. (pag. 19 dell'atto di citazione): 1. per aver affidato i lavoro ad un'impresa priva dei mezzi e della capacità di eseguire in sicurezza le prestazioni previste dal contratto; 2. per non aver controllato adeguatamente le prescrizioni sulla sicurezza dei lavori in cantiere previste dal Piano Operativo della Sicurezza, ed in particolare sulla installazione delle idonee misure tecniche di prevenzione e protezione previste per la fase di getto dei pilastri; -con comparsa di risposta depositata il 30.9.14, contestando la fondatezza dell'azione ed eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio; - i convenuti inoltre, evidenziando che il giudizio era stato instaurato dopo il rigetto da parte del Tribunale di Brescia (sentenza n. 2339/12) di analoga domanda risarcitoria proposta da'altri congiunti di B. R., ha chiesto la condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; -orbene, riguardo al primo profilo di responsabilità dedotto dagli attori, va osservato che: a) la culpa in eligendo attribuita all'amministrazione convenuta è configurabile solo laddove siano allegati elementi idonei a dimostrare che la committente al momento della stipulazione del contratto potesse conoscere l'inidoneità organizzativa o la mancanza di mezzi dell'appaltatore; b) gli elementi allegati in questa prospettiva dagli attori sono l'eccessivo ribasso dell'offerta dell'appaltatrice, il ricorso al subappalto con la I. S.r.l., la realizzazione, attraverso questo subappalto, di un'interposizione illecita di manodopera; c) questi elementi però (anche prescindendo da ogni considerazione sulla prova dell'ultimo di essi) non sono sufficienti a giustificare l'affermazione che la convenuta potesse conoscere o conoscesse l'inidoneità dell'appaltatrice sotto il profilo considerato; -riguardo assecondo profilo di responsabilità , invece, va premesso che: -) alla fattispecie in esame si applica la disciplina prevista dal D.L.vo n. 494/1996, ed in particolare le previsioni contenute negli arti. 3 e 6; -) tali disposizioni attribuiscono al committente (anche di un'opera pubblica) una posizione di garanzia molto ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali e incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, tale da determinarne la responsabilità per la violazione delle regole antinfortunistiche da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti; -) la normativa in esame in particolare prevede l'obbligo per il committente di assicurare e verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro; -) in questa prospettiva il committente è chiamato a nominare alcune figure di coordinatore (previste dal citato art. 3), con l'obbligo però di verificarne l'operato, poiché la nomina di tali figure professionali non lo esonera dall'obbligo di verifica diretta e costante (anche tramite direttore dei lavori) delle condizioni del cantiere; -) peraltro, la responsabilità del committente "per la violazione delle regole antifortunistiche da parte dell'appaltatore o del subappaltatore principio non può essere automatica, poiché non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; -) in altri termini, per affermare la responsabilità del committente, e non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento (Cass. penale, Sez. IV, n. 3563/2012); -ciò premesso, va osservato che: -) nella fattispecie in esame è pacifica (in quanto riconosciuta nell'atto di citazione) la circostanza che il sostituto del direttore dei lavori nominato dalla convenuta, ing. G., il giorno prima dell'incidente abbia disposto il divieto di accesso (con apposite transenne) alla zona del cantiere in cui poi è avvenuto l'incidente stesso, in quanto priva delle misure di protezione necessarie, provvedendo anche ad annotare l'ordine di servizio sul giornale dei lavori; -) tale circostanza denota l'adempimento da parte dell'amministrazione convenuta e della sua direzione dei lavori dell'obbligo di controllo sulla sicurezza delle condizioni di lavoro nel cantiere, quanto meno con riferimento all'area in cui poi è avvenuto l'incidente; -) tale condotta, in particolare, era idonea, quanto meno nell'immediato, a prevenire infortuni nella parte del cantiere in cui poi è avvenuto l'incidente; -) essa quindi esclude in concreto il nesso eziologico tra l'operato della committente e la condotta dell'appaltatore e dei suoi preposti, oltre che dello stesso B. R., posta in essere il giorno successivo in palese violazione del divieto proveniente dalla stazione appaltante; -) né, tenuto anche conto del ristretto lasso di tempo intercorso tra l'ordine di servizio e l'incidente, può ipotizzarsi la rilevanza causale di un'ipotetica mancanza di controllo dell'ordine di servizio o del ritardo della committente nell'adozione di misure più drastiche a fronte delle difficoltà rivelate dall'appaltatore e riconosciute dal suo responsabile il giorno dell'adozione dell'ordine stesso; - in forza di tali considerazioni, non sono ravvisabili elementi idonei a giustificare un giudizio diverso da quello già espresso nel procedimento dinanzi il Tribunale di Brescia per lo stesso fatto (sentenza n. 2339/12, confermata sul punto in appello); - le domande degli attori devono quindi giudicarsi infondate e vanno rigettate; - peraltro, considerate anche la drammaticità dell'evento dedotto in giudizio e delle difficoltà dell'accertamento del nesso causale negli infortuni sul valore negli appalti, deve escludersi la configurabilità di una responsabilità processuale aggravata degli attori; - le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori nella misura liquidata in dispositivo;
 

P.Q.M.

definitivamente pronunciando: 1. rigetta le domande proposte dagli attori; 2. condanna C. B., M. R., C. R., A. R., F. R., M. R., L. R., in solido, a rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento e ad U. G., in solido, le spese di lite che liquida in complessivi € 9800 per compenso, di cui € 2.000 per la fase di studio della controversia, 6 1.300 per la fase introduttiva, € 2500 per la fase istruttoria, e 4000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15 %), iva e cpa; 3. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti. Verona, 27 ottobre 2016.