Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 8 giugno 1994
Parti: Autogrill e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Coordinamento Nazionale
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Relazioni sindacali
Manutenzione

 

Sicurezza
Premio di produttività


Ipotesi di accordo

In data 8 giugno 1994 si sono incontrati: per le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil […], e la Delegazione trattante del Coordinamento nazionale; per Autogrill spa […], ed hanno concordato il testo qui di seguito riportato.

Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle singole autonomie e responsabilità, concordano nel considerare le Relazioni Sindacali, in coerenza con l’impianto già esistente contenuto nella Collazione degli Accordi Integrativi stipulati, quale strumento utile di dialogo e confronto finalizzato a ricercare le soluzioni più idonee atte a definire problemi inerenti l’organizzazione del lavoro laddove gli stessi dovessero emergere nei singoli punti di vendita.
Le parti pertanto dichiarano di affidare la propria azione sul territorio all’utilizzo di tale metodo, nell’ottica di dare risposta positiva agli obiettivi di efficienza e produttività, di arricchimento professionale dei lavoratori, di qualificazione del servizio e di soddisfazione delle esigenze del Cliente.

Manutenzione
Premesso che l’Azienda Autogrill ha deciso la conversione organizzativa della struttura operativa di manutenzione passando da una gestione aziendale diretta ad una indiretta entro il termine del 30 giugno 1994 e premesso che le Organizzazioni Sindacali a tale scopo informate, pur non apprezzando le motivazioni della scelta, hanno posto la necessità di tutelare le condizioni occupazionali, contrattuali e normative di tutti i lavoratori interessati, dopo ampia discussione le parti convengono quanto segue:
-entro e non oltre il 30 giugno 1994 si svolgeranno a livello territoriale, con le Organizzazioni Sindacali preposte, confronti territoriali finalizzati ad individuare soluzioni atte a trovare, a tutti gli operai di manutenzione attualmente ancora operanti sul territorio nazionale, diversa collocazione in altre attività all’interno dell’Azienda, compatibili con le disponibilità organizzative aziendali, con le proprie attitudini a ruoli anche di responsabilità, e con le esigenze personali dei lavoratori interessati, relativamente alla collocazione territoriale;
-gli eventuali mutamenti di livello concordati tra le parti negli incontri territoriali di cui sopra dovranno in ogni caso garantire il mantenimento dell’attuale retribuzione globale lorda con superminimo non assorbibile da eventuali futuri aumenti contrattuali;
-altre e diverse soluzioni che il lavoratore vorrà proporre saranno esaminate e potranno essere concordate purché coerenti con il sistema organizzativo e gestionale in Azienda vigente e con i criteri di equità già in casi analoghi utilizzati.

Sicurezza
A seguito della riunione della Commissione tecnica congiunta prevista dall’art. 15 del CIA (riunioni tenutesi il 12.04.1994, 4.05.1994) si prende atto e concorda quanto segue:
a- la Commissione si riunirà periodicamente almeno tre volte l’anno, indicativamente con le seguenti cadenze: aprile/maggio, settembre/ottobre, gennaio/febbraio, salvo quanto previsto al successivo punto d);
b- si riconferma che l’analisi delle situazioni critiche si svilupperà sulla scorta delle già previste segnalazioni circostanziate che potranno riguardare la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori sul punto vendita, la sicurezza degli automezzi dei lavoratori stessi (anche eventualmente tramite appositi parcheggi recintati) nonché la tutela del patrimonio aziendale;
c- si prende atto della richiesta avanzata dalla Commissione circa l’estensione, in funzione di priorità che dovessero emergere in seno alla Commissione stessa, dell’installazione di telecamere a circuito chiuso e/o di pulsanti in collegamento rapido con le Forze dell’ordine come idonei strumenti di deterrenza/dissuasione verso atti di delinquenza e dell’impegno in tal senso che l’Azienda prenderà con i necessari investimenti, nel rispetto pieno dell’art. 4 della Legge 300/70;
d- le parti, fermo restando i compiti attribuiti alla Commissione tecnica, su richiesta di una delle parti componenti la stessa, si riservano di affrontare direttamente eventuali problematiche che per urgenza o per gravità possano prevedere impegni e interventi straordinari, non escluso il coinvolgimento diretto dei partners autostradali e petroliferi, delle autorità amministrative locali nonché delle istituzioni nazionali preposte;
e- l’Azienda fornirà alla Organizzazioni Sindacali nazionali per il tramite della Commissione nazionale sicurezza un bilancio dettagliato degli interventi già effettuati relativamente al punto b), inoltre la stessa provvederà a fornire informazioni circa il programma di interventi già stabiliti in relazione al monitoraggio delle situazioni problematiche individuate;
f- interventi straordinari tra quelli già individuati e comunque limitati nel tempo, potranno essere richiesti dalla Commissione all’Azienda (presenza in fasce notturne di personale di direzione e/o di funzionari aziendali addetti del servizio di sicurezza aziendale).