Cassazione Penale, Sez. 7, 28 settembre 2018, n. 42821 - Reati in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile


 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 22/06/2018

 

 

Ritenuto che

 

con sentenza del 15 settembre 2017, il Tribunale di Milano ha condannato alla pena di 7.800 euro di ammenda M.L., nella qualità di amministratore unico della A.T.E.F. srl, ritenendolo colpevole di varie imputazioni cui alla rubrica relative a reati contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro del D.lgs. n. 81 del 2008, fatti commessi in Milano il 5 agosto 2013; che avverso la sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti oggetto delle imputazioni e per l'eccessività del trattamento sanzionatorio per la mancata concessione in prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 e 62 bis c.p;
 

 

Considerato che

 

va rilevata la inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, in quanto lo stesso pretende da questa Corte una nuova valutazione nel merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità, a fronte della ricostruzione dei fatti e del giudizio sugli stessi svolto nella sede di merito e descritto con esaustiva e coerente motivazione nella sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, per per la sua genericità, non avendo il ricorrente indicato elementi specifici da considerare, nonché la manifesta infondatezza della censura, tenuto conto che la sentenza impugnata contiene, in punto di trattamento sanzionatorio, un'idonea motivazione; quanto poi alla correttezza del computo finale, il ricorrente non ha alcun interesse a contesta la pena finale, considerato che la stessa (7.800 euro) risulta inferiore alla somma aritmetica (8.800 euro) delle pene inflitte.
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.