Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 20 gennaio 2003
Validità: 01.04.2003 - 31.11.2006
Parti: Intersos e Alai-Cisl, Nidil-Cgil, Cpo-Uil
Settori: Collaborazione coordinata e continuativa, Intersos
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte.
Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di lavoro.
Art. 3 - Natura dell'incarico.
Art. 4 - Informazione.
Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni.
Art. 6 - Durata dell'incarico.
Art. 7 - Diritto di prelazione.
Art. 8 - Corrispettivo.
Art. 9 - Eventi comportanti sospensione temporanea della prestazione.
Art. 10 - Formazione.
Art. 11 - Rescissione e risoluzione del contratto.
Art. 12 - Commissione paritetica.
Art. 13 - Diritti sindacali.
 Art. 14 - Obblighi del committente.
• Aspetti assicurativi
• Rimborsi spese
Art. 15 - Durata.
Art. 16 - Verifiche periodiche.
Art. 17 - Clausola di salvaguardia.
Art. 18 - Disposizioni finali.
Art. 19 - Allegati.
Dichiarazione congiunta.
Allegati
Allegato 1 Compensi lordi annui
Allegato 2A Contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa
Allegato 2B Contratto individuale di collaborazione coordinata continuativa

Accordo quadro per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Tra Intersos - Organizzazione umanitaria per l'emergenza - con sede in Roma, via Nizza 154, […], di seguito denominata "committente" […] e le Organizzazioni sindacali: Alai/Cisl […], Cgil/Nidil […], Cpo/Uil […] si concorda quanto segue.

Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte.
Il presente Accordo Quadro si applica ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza P.Iva e ad ogni altra forma di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente in essere all'interno dell'Associazione.
In base al quadro professionale presente in ambito Intersos si concorda di suddividere nei seguenti profili professionali e/o funzioni i collaboratori operanti in Italia e all'estero:
Personale operante in Italia:
- coordinatori progettisti di area;
- tecnici di supporto ai progetti;
- tecnici informatici;
- tecnici di supporto all'attività di comunicazione e raccolta fondi.
Personale operante all'estero:
fascia A:
- capi missione;
- capi area;
fascia B:
- capi progetto;
fascia C:
- ruoli specialistici;
- ruoli tecnici;
fascia D:
- junior in funzione di assistenti (*)
(*) In relazione alla figura dello junior, le parti convengono di fissare in 12 mesi complessivi la permanenza massima in tale funzione. I successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con lo stesso soggetto non potranno prevedere la permanenza dello stesso nella funzione di junior, bensì la collocazione del soggetto in una delle fasce (A-B-C) come previste dal presente Accordo-Quadro.

Art. 2 - Forma e contenuto dei contratti di lavoro.
Intersos e i soggetti coinvolti nell'ambito di applicazione del presente accordo sono tenuti, all'atto della stipula del contratto e comunque non oltre la data d'inizio della prestazione, a fornire al collaboratore l'accordo contrattuale in forma scritta sulla base della bozza di cui all'allegato 2.
Il suddetto accordo scritto deve contenere le seguenti informazioni e contenuti:
[…]
(e) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione infortuni e la sicurezza sul lavoro e le forme di accesso alla formazione e all'aggiornamento professionale;
(f) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero psicofisico, maternità;
[…]
(i) le forme di godimento dei diritti sindacali;
(j) le forme assicurative previste.

Art. 4 - Informazione.
Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e prospettive dell'Organizzazione e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono lavoratori dipendenti e collaboratori.
A tal fine le parti s'incontreranno periodicamente e su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo per valutare gli aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro, le attività e la situazione dell'Organizzazione, le condizioni dei lavoratori e collaboratori, e ogni altro argomento ritenuto utile per il buon andamento dell'attività di Intersos.

Art. 5 - Modalità di espletamento delle collaborazioni.
a) […]
In nessun caso il collaboratore all'estero potrà essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare o in azioni analoghe, né potrà esercitare attività nel Paese ospitante che possano compromettere la neutralità dell'azione umanitaria e l'attività dell'Organizzazione.
Il collaboratore s'impegna inoltre all'osservanza delle disposizioni previste nel Regolamento allegato al presente accordo di collaborazione, di cui è parte integrante.
[…]

Art. 10 - Formazione.
Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere alla formazione e all'aggiornamento professionale attraverso percorsi specifici.
Si istituirà, annualmente, un tavolo di confronto, che individui idonei percorsi di formazione e aggiornamento professionale dei collaboratori, che imposti progetti comuni su cui richiedere l'accesso a specifici finanziamenti e che indichi le modalità di attuazione dei percorsi formativi.

Art. 12 - Commissione paritetica.
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica che avrà la funzione di:
- garantire il rispetto delle intese intercorse;
- esaminare tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali.
La Commissione paritetica ha anche compiti: di garanzia e conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e collaboratore.
La Commissione è composta da 3 membri nominati da Intersos e da 3 membri nominati dalle OOSS firmatarie del presente accordo. Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 13 - Diritti sindacali.
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue :
a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, previa specifica comunicazione delle OOSS firmatarie del presente accordo anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. I collaboratori all'estero potranno esercitare tale diritto nel luogo presso cui si espleta la prestazione. Inoltre, vista la particolarità della prestazione e le difficoltà oggettive ad avere un rapporto informativo e di consultazione con i collaboratori impegnati in missioni all'estero, le parti concordano di affidare ai delegati sindacali la comunicazione, l'informazione e il contatto con gli stessi lavoratori seguendo precisi criteri stabiliti dalla Commissione paritetica.
b) I collaboratori che prestano la loro attività presso Intersos hanno diritto ad avere una loro propria rappresentanza. I rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno indicati secondo le regole definite unitariamente e comunicate al committente.
c) Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OOSS firmatarie del presente accordo.
[…]