Legge 26 agosto 1950, n. 860*
Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
G.U. 3 novembre 1950, n. 253

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I.
Norme protettive.

Art. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore a quello stabilito per esse dalla presente legge.
 

Art. 2.

Con successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Alle lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto, le disposizioni di cui al titolo III della presente legge.
 

Art. 3.

Le lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tale divieto non si applica nel caso:
a) di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto stesso.
 

Art. 4.

È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza, di cui agli articoli 3 e 31 della presente legge, e per tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente all'allattamento del proprio bambino.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è previsto il divieto di cui al precedente comma.
 

Art. 5.

È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei settimane precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto;
c) durante otto settimane dopo il parto.
 

Art. 6.

L'Ispettorato del lavoro può disporre il prolungamento di ciascuno dei periodi di assenza dal lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
 

Art. 7.

Le lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro.
 

Art. 8.

Alle lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di controllo.
 

Art. 9.

Il datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto dall'art. 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento.
Detti riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 16 aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di allattamento o nell'asilo nido.
Quando invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la donna non ha diritto ad uscire dall'azienda.
 

Art. 10.

I periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
 

Art. 11.

È fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni.
L'Ispettorato del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.
L'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al finanziamento degli stessi.
Per il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti, salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si svolge prevalentemente il lavoro.
 

Art. 12.

La camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere convenientemente arredata e tenuta in stato di scrupolosa pulizia e provvista di acqua.
Alla camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei bambini durante le ore di lavoro delle madri.
 

Art. 13.

Gli asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia, devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione della prima infanzia.
 

TITOLO II.
Trattamento economico.

Art. 14.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie.
 

Art. 15.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 3, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
 

Art. 16.

La ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.
 

Art. 17.

Le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, nonché le impiegate delle aziende agricole hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria, dal lavoro stabilita dagli articoli 5 e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
Le indennità, di cui al precedente comma, sono corrisposte:
a) dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le lavoratrici per le quali in caso di malattia è dovuta l'indennità relativa dall'Istituto medesimo;
b) direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro per le lavoratrici che non hanno diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte dell'Istituto suddetto.
L'indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri con cui vengono corrisposte le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
I periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia.
Nulla è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici.
 

Art. 18.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste dall'articolo precedente si intende per retribuzione:
a) per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per otto ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza;
b) per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
 

Art. 19.

Le indennità di cui all'art. 17 sono corrisposte anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
 

Art. 20.

Alle lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7 della presente legge è dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il parto.
 

Art. 21.

L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio.
 

Art. 22.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento del sistema in atto per i contributi unificati in agricoltura è dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, una indennità una tantum nella misura sotto indicata a fianco di ciascuna categoria:
1) salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti permanenti, lire 25.000;
2) braccianti o compartecipanti abituali, lire 25.000;
3) braccianti o compartecipanti occasionali, lire 15.000;
4) braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 12.000.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta, in due rate uguali, delle quali la prima all'inizio del periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al parto.
 

Art. 23.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, lettera a), e 22 della presente legge, è dovuto dai datori di lavoro all'Istituto nazionale assicurazione malattie, in aggiunta ai contributi previsti dalla tabella allegata ai decreti legislativi 9 aprile 1946, n. 212 e 19 aprile 1946, n. 213 e successive modificazioni, e 31 ottobre 1947, n. 1304, e con l'osservanza delle norme vigenti per il calcolo dei contributi stessi, un contributo supplementare nella seguente misura:
a) per il settore dell'industria, dello 0,53 per cento sulla retribuzione;
b) per il settore del commercio, dello 0,31 per cento sulla retribuzione;
c) per il settore del credito e dell'assicurazione, dello 0,20 per cento sulla retribuzione;
d) per il settore dell'agricoltura, dello 0,45 per cento sulla retribuzione media, da trasformarsi in contributo fisso a giornata per ettaro-coltura, secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi nel settore agricolo.
Il contributo supplementare di cui al comma precedente può essere modificato con la procedura stabilita per la variazione delle tabelle predette, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861.
Analogo contributo dovrà essere versato agli altri Istituti assicuratori presso cui i datori di lavoro versano i contributi per l'assicurazione di malattia.
Riguardo ai versamenti del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
 

Art. 24.

L'assicurazione per la nuzialità e la natalità, istituita con regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.
A partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C e D, allegate al regio decreto-legge citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra i due Istituti.
 

TITOLO III.
Disposizioni particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari.

Art. 25.

In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di lire 12.000.
In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno è dovuto nella misura di lire 7000.
Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 

Art. 26.

Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto.
Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali.
Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22.
 

Art. 27.

Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso indicata:
lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,;
addetti ai servizi familiari:
A) comuni con oltre 100.000 abitanti:
uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana;
uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana;
donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
B) comuni con non oltre 100.000 abitanti:
uomini a servizio intero, lire 8 per settimana;
uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne a servizio intero, lire 3 per settimana;
donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
La riscossione del contributo è effettuata con le modalità stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
 

Art. 28.

Il fondo costituito dai proventi dei contributi di cui all'articolo precedente è amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
 

Art. 29.

Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
 

TITOLO IV.
Disposizioni varie e penalità.

Art. 30.

I benefici previsti dalla presente legge assorbono fino alla concorrenza il trattamento stabilito per il caso di gravidanza, di puerperio e di allattamento da contratti collettivi di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni più favorevoli, il maggiore beneficio rispetto ai benefici predetti.
 

Art. 31.

Il certificato medico di gravidanza indica la data presunta del parto e fa stato a tale riguardo, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Le norme occorrenti per la regolamentazione del certificato predetto e dei certificati medici necessari per l'applicazione della presente legge saranno emanate dal regolamento.
 

Art. 32.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da tassa di bollo e registro e devono essere rilasciati senza alcuna spesa.
 

Art. 33.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti:
a) con l'ammenda, da lire 5000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli articoli 4, 5 e 6 e nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio del diritto di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;
b) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli articoli 3, 9, 10 e 11;
c) con l'ammenda da lire 5000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli articoli 12 e 13.
 

Art. 34.

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
 

Art. 35.

Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita nel regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.
 

Art. 36.

La presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione dell'art. 23, che entra in vigore dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data predetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 26 agosto 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA - PICCIONI - PELLA - TOGNI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI


* Abrogata dal dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (art. 86, comma 1, lett. b)

Confermata abrogazione dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 135