Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi d’infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente
G.U. 6 aprile 1922, n. 81

 

Il numero 387 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:
 

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA
 

Veduto, le leggi (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavorò; il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e la legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonché i relativi regolamenti.
Riconosciuta la convenienza di istituire un Casellario centrale degli infortuni che agevoli il regolare raggiungimento dei fini della legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
 

Art. 1.

È istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schedo relative a casi d’infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.
 

Art. 2.

Un Comitato composto del direttore generalo della previdenza sociale, che lo presiede, di un delegato della Cassa nazionale infortuni e di un delegato degli altri Istituti autorizzati ad esercitare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel Regno stabilirà le norme per la preparazione, la raccolta e la conserva zione delle schede, sovraintenderà al funzionamento ed alla gestione del Casellario e stabilirà i contributi dovuti dagli Istituti assicuratori a norma dell’art. 5.
 

Art. 3.

La Cassa nazionale infortuni e tutti gli Istituti di assicurazione del Regno autorizzati a gestire le assicura zioni ai sensi delle leggi (testo unico) 31 gennaio. 1904, n. 51, e 20 marzo 1921, n. 296, per gli infortuni degli operai sul lavoro; del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e della legge 24 marzo 1921, n. 297, contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, nonché dei relativi regolamenti, sono obbligati ad inviare al Casellario centrale con oltre 15 giorni dal pagamento della indennità, le schede nel modello con i dati che verranno stabiliti dal Comitato di cui nell’art. 2.
 

Art. 4.

La Cassa nazionale infortuni e gli Istituti di cui al l'articolo precedente avranno facoltà di rivolgersi al Casellario centrale per tutte le notizie che riterranno opportune o necessarie nella replicazione delle loro funzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per ogni infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.
 

Art. 5.

Alle spese per la costituzione e per il funzionamento del Casellario centrale sarà provveduto mediante il versamento da parte della Cassa nazionale infortuni o degli Istituti di assicurazione, di un contributo che sarà stabilito, anno per anno, dal Comitato di cui all’articolo 2 in base alla spesa effettivamente sostenuta por il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi o contributi di assicurazione o al numero degli infortuni denunciati al Casellario.
 

Art. 6.

Il contributo sarà liquidato entro il mese di febbraio di ciascun anno e gli Istituti assicuratori dovranno versare l’ammontare del contributo da essi dovuto entro il mese di marzo alla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente da questa tenuto per il fondo di cui all’art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.
Sul fondo medesimo saranno anticipate le sommo occorrenti per il funzionamento del servizio fino al primo versamento di contributi da parte degli Istituti assicuratori.
 

Art. 7

Il Casellario ha sede presso il Ministero per il la voro e la previdenza sociale, (Direzione generale della previdenza) al quale però non incombe nessun onere né di personale né di spesa per. il funzionamento del Casellario stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.
FACTA - DELLO SBARBA.
Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI