Ministero della sanità
Decreto ministeriale 29 luglio 1994
Attuazione delle direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339 recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
G.U. 10 dicembre 1994, n. 288 - S.O. n. 156

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Visto l'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha introdotto, nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215, recante attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di amianto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, recante attuazione della direttiva CEE n. 85/467, modificativa della citata direttiva CEE n. 76/769 in materia di policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCF);
Viste le direttive CEE, modificative della citata direttiva CEE n. 76/769, numeri 89/677, 89/678, 91/173, 91/338 e 91/339;
Considerato che la direttiva CEE n. 89/678 non necessita di attuazione in quanto concerne il procedimento comunitario per l'adeguamento al progresso tecnico;
Ritenuto che, in conformità delle citate direttive CEE numeri 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339, occorre apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216;
 

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, punto 1. Divieti, il valore "0,01%" è sostituito dal seguente: "0,005%".
 

Art. 2.

1. L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, già sostituito dall'allegato al decreto ministeriale 9 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 5 giugno 1984, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
 

Art. 3.

1. È concesso un termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati, già immessi sul mercato, non conformi alle disposizioni del presente decreto.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro: COSTA
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 306

ALLEGATO