Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie
Decreto 28 novembre 1987 n. 588
Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534. n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile
G.U.  28-3-1988, n.73- S.O. n. 23

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive CEE incluse nell'allegato A della legge 16 aprile 1987, n. 183, n.:

79/113 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri;
81/1051 che modifica la direttiva 79/113;
85/405 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113;
84/533 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori;
85/406 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533;
84/534 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative la livello massimo di potenza acustica ammesso delle gru a torre;
84/535 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustico ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura;
85/407 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535
84/536 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustico ammesso dei gruppi elettrogeni;
85/408 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536;
84/537 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustico ammesso dei martelli demolitori azionati a mano;
85/409 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537;
Visto il decreto ministeriale che attua la direttiva n. 84/532/CEE;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 

Emana il seguente decreto:

 

Articolo 1

1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/ 1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407, n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le predette direttive sono pubblicate unitamente al presente decreto.
 

Articolo 2

1. L'immissione in commercio delle attrezzature di cui all'art. 1 è subordinata al possesso della certificazione CEE, alla certificazione di conformità del fabbricante, nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni e del simbolo prescritti dalle direttive particolari.
 

Articolo 3

1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n. 84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dalla direttiva n. 84/532/CEE nonché, rispettivamente, dall'art. 5 della direttiva n. 84/533/CEE, dall'art. 6 della direttiva n. 84/534/CEE, dall'art. 5 della direttiva n. 84/535/CEE, dall'art. 5 della direttiva n. 84/536/CEE e dall'art. 4 della direttiva n. 84/537/CEE.
 

Articolo 4

1. La misurazione dell'emissione sonora di materiali, attrezzature, impianti e macchine per cantiere o loro elementi, non destinati principalmente al trasporto di merci o di persone, con esclusione dei trattori agricoli o forestali, si effettua secondo le prescrizioni delle relative direttive ed allegati, di cui all'art. 1. Il testo integrato è riprodotto negli allegati I e II del presente decreto.
2. Ai motocompressori, alle gru a torre, ai gruppi elettrogeni di saldatura, ai gruppi elettrogeni e ai martelli demolitori azionati a mano, si applicano altresì le specifiche prescrizioni contenute nelle relative direttive ed allegati.
3. Il testo integrato dei suddetti allegati è riprodotto, rispettivamente, negli allegati III, IV, V, VI, VII del presente decreto.
 

Articolo 5

1. Ai sensi della normativa vigente, il sindaco può disciplinare, con provvedimento motivato, in relazione all'emissione sonora, l'impiego delle macchine di cui all'art. 1.
 

Articolo 6

1. Per le gru a torre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono, con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le gru a torre conformi al presente decreto a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I della direttiva n. 84/534/CEE.
 

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, addì 28 novembre 1987

Il Ministro: La Pergola            

Allegati