Cassazione Penale, Sez. 3, 23 novembre 2018, n. 52858 - Ustioni alla cliente del centro estetico: omessa formazione della tirocinante sull'utilizzo dell'apparecchio a luce pulsata


Presidente: SAVANI PIERO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 13/09/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 1° dicembre 2016, il Tribunale di Pisa condannava N.R. alla pena di € 2.500 di ammenda, in ordine al reato di cui agli art. 18 comma 1, lett. I), 37 e 73 del d.lgs. 81/2008 (con sanzione prevista dall'art. 55 comma 5 lett. C del medesimo decreto), perché, quale titolare del centro estetico "Specchio delle mie brame", sito in OMISSIS e di datore di lavoro di G.B., operatrice in tirocinio presso il suddetto centro, ometteva di assicurare che quest'ultima ricevesse una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute, con riferimento all'uso dell'apparecchio a luce pulsata che veniva impiegato per la depilazione della cliente R.I., fatto accertato il 14 marzo 2013 in OMISSIS.
2. Avverso la sentenza del Tribunale pisano, la N.R., tramite il difensore, ha proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte territoriale dell'8 marzo, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa sollecita l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato, evidenziando che il riscontro del fatto storico contestato non avrebbe dovuto portare all'affermazione della penale responsabilità della N.R., posto che, pur a seguito della modifica del capo di imputazione da parte del P.M., il fatto contestato è rimasto penalmente irrilevante, in quanto la violazione dell'art. 18 comma 1 lett. I) non è punita dall'art. 55 comma 5 del d. lgs. 81/2008, che sanziona solo le condotte di cui alle lett. c), e), f) e q) dell'art. 18, come pure privi di sanzione penale sarebbero i fatti previsti dalle altre due norme contestate, ovvero l'art. 37, relativamente alla specifica ipotesi dell'omessa formazione dei lavoratori, e l'art. 71 comma 7 del d.lgs. 81/2008.
2. Con il secondo motivo, la difesa contesta il trattamento sanzionatolo, in quanto, pur avendo il Tribunale premesso di contenere la pena nel minimo edittale, in realtà la sanzione pecuniaria irrogata era pari a € 2.500 di ammenda, mentre coerentemente avrebbe dovuto essere fissata in € 1.200, essendo il limite della pena pecuniaria compreso tra € 1.200 a € 5.200 di ammenda.
Il 10 luglio 2018 la difesa ha presentato due motivi nuovi, con cui, oltre a invocare la prescrizione del reato, maturata il 13 marzo 2018, sollecita l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., stante la particolare tenuità del fatto.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, risultando il reato per cui si procede estinto per prescrizione.
1. Iniziando primo motivo, occorre evidenziare che la tesi difensiva dell'irrilevanza penale del fatto descritto al capo A non può essere condivisa.
Al riguardo occorre infatti richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 3898 del 23/11/2016, Rv. 269070), secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la condotta del datore di lavoro che non adempia agli obblighi di informazione, formazione e addestramento, espressamente formulati dagli art. 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10 del d. lgs. n. 81 del 2008, rientra fra i fatti di reato puniti ai sensi dell'art. 55, comma quinto, lettera C, del medesimo decreto legislativo.
È stato infatti precisato che, in materia di obblighi informativi e formativi, il precetto della sanzione contemplata dall'art. 55, comma 5, lettera C, del d.lgs. n. 81 del 2008 è dettato dagli art. 36 e 37 del medesimo decreto e non dall'art. 18, lettera I, come poteva desumersi in base all'originario testo di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, atteso che l'art. 55, comma 5, lettera C, espressamente si riferisce, quantomeno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 106 del 2009 (recante "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), alle violazioni delle disposizioni ex art. 36, commi 1 e 2, nonché 37, commi 1, 7, 9 e 10 per la determinazione della sanzione applicabile alle infrazioni dei relativi precetti che, solo genericamente enunciati dall'art. 18, lettera I, sono espressamente formulati negli art. 36 e 37, in linea con i principi di determinatezza e di precisione che, quali corollari del principio di legalità in materia penale, devono presiedere alla tipizzazione del fatto di reato.
Deve quindi ribadirsi la continuità normativa tra il combinato disposto degli art. 89, comma primo e 22, comma primo, del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute) e l'art. 55, comma 5, lettera C del d. lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal d. lgs n. 106 del 2009 per quanto attiene alla configurazione del tipo di illecito riguardante gli obblighi di informazione e formazione del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
Ne consegue che, essendo venuta meno l'imputata al dovere di formare e informare adeguatamente la propria dipendente G.B. in materia di sicurezza sul lavoro, aspetto questo non contestato, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato oggetto di imputazione, dovendosi peraltro rilevare che nel giudizio di primo grado il P.M. aveva proceduto alla rettifica della contestazione, operando un pertinente richiamo all'art. 55 comma 5 lett. C del d.lgs. 81/2008, che sanziona appunto la condotta omissiva per cui si procede.
2. Passando al secondo motivo, deve parimenti escludersi che la parte della sentenza impugnata relativa al trattamento sanzionatorio presti il fianco alle censure difensive: ed invero, valorizzando la condizione di incensurata della N.R. e la sua condotta processuale, il Giudice monocratico ha optato per la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, applicando l'ammenda nella misura di € 2.500, ovvero in misura molto più vicina al minimo (€ 1.200) che al massimo edittale (€ 5.000), per cui non può affermarsi che la determinazione della pena sia stata contraddistinta da profili di irragionevolezza o illogicità.
3. In ordine infine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., deve ritenersi che anche sul punto la sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi osservare non solo che nel giudizio di primo grado non è stata formulata una specifica richiesta in tal senso, ma anche che il fatto oggetto di giudizio non può essere in ogni caso qualificato in termini di particolare tenuità, ove si consideri che la condotta colposa ascrivibile all'imputata è stata tra le cause che ha determinato il verificarsi di lesioni personali di non trascurabile entità (ustioni evolute in cicatrici superficiali) in danno di una cliente del centro estetico, R.I., tanto è vero che è stata elevata l'ulteriore imputazione (capo B) avente ad oggetto il reato ex art. 590 cod. pen., poi dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela.
4. Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi, stante comunque la non manifesta infondatezza delle doglianze proposte, che, pur tenendo conto dell'unica sospensione intervenuta nel corso del processo, pari a 56 giorni, il reato per cui si è proceduto si è estinto per prescrizione alla data del 9 maggio 2018.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il residuo reato di cui al capo A estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 13/09/2018