Cassazione Civile, Sez. 3, 29 novembre 2018, n. 30838 - Infortunio durante lo spostamento dei cigli di travertino assicurati alla benna sulla parte anteriore del braccio di un'autogrù. Infortunio sul lavoro nell'ambito della circolazione stradale


 

 

Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 29/11/2018

 

Fatto

 


Con sentenza dell'11/7/2014 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società Axa Assicurazioni s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 14170 del 2009, di rigetto della domanda proposta nei confronti delle società Ina Assitalia s.p.a. e So.Co.Stra.Mo. s.r.l. nonché del sig. G.C. di condanna al pagamento di somma a titolo di <<rivalsa per aver corrisposto -quale assicuratore per la responsabilità civile relativa agli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti della propria assicurata ditta C.M. s.r.l. di cui il P. era dipendente- in esito ad accordo transattivo>.
Avverso la suindicata decisione della corte di merito società Axa Assicurazioni s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.
Resiste con controricorso la società So.Co.Stra.Mo. s.r.l.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
 

 

Diritto

 


Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c. 2909 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia, quanto all'accertamento del fatto, violato il giudicato esterno costituito da Trib. Roma n. 22497/03.
Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il giudicato ( sia esso interno o, come nella specie, esterno ) va assimilato agli "elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi ( v. Cass., Sez. Un., 9/5/2008, n. 11501; Cass., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24664; Cass., Sez. Un., 25/5/2001, n. 226 ).
Ne consegue che anche il giudice di legittimità è obbligato a rilevarlo (anche d’ufficio, a prescindere cioè da qualsiasi istanza di parte che, se avanzata, vale quale mera sollecitazione all’esercizio di poteri officiosi (v. Cass., 20/1/2006, n. 1099), e può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito ( v. Cass., Sez. Un., 9/5/2008, n. 11501; Cass., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24664; Cass., Sez. Un., 25/5/2001, n. 226 ).
Il giudicato come nella specie esterno deve peraltro risultare dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito (v. Cass., 29/9/2005, n. 19136) ovvero ex art. 372 c.p.c. (v. Cass., 15/5/2002, n. 7032 ), e nell'ipotesi in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito e operante solo laddove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (v. Cass., 15/5/2002, n. 7032 e, da ultimo, Cass., 22/1/2018, n. 1534).
Si è da questa Corte per altro verso precisato che nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa ( v. Cass., 31/5/2018, n. 13988; Cass., 23/6/2017, n. 15737; Cass., 11/2/2015, n. 2617 ).
Orbene, nella specie l'odierna ricorrente in violazione dell'art. 366, 1° co., n. 6, non riporta debitamente nel ricorso l'evocata sentenza il cui giudicato intende far valere nel presente giudizio, né d'altro canto indica quando e come l'abbia prodotta in giudizio, e nemmeno fornisce puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ).
Va ulteriormente posto in rilievo che l'odierno ricorrente inammissibilmente invoca l'applicazione del giudicato esterno con riferimento a sentenza emessa in giudizio tra parti diverse (non avendovi partecipato la proprietaria dell'autocarro escavatore Terna Cae 580K tg. Roma AF133 e condotto dal G.C.: v. infra), senza invero nemmeno osservare l'ulteriore principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l'autorità ( v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916 ) fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all'intervenuto relativo passaggio in giudicato ( v. Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909; Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n. 21469. E, da ultimo, Cass., 28/2/2018, n. 4569 ).
Atteso che in materia di rapporti tra giudizio penale e civile l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale ( v. Cass., 21/04/2016, n. 8035 ), non può per altro infine sottacersi come si sia da questa Corte già da tempo sottolineato che sotto il profilo soggettivo è necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l'imputato,ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale (v. Cass., 30/10/2007, n. 22883 Cass., 20/9/2006, n. 20325), in quanto l'art. 654 c.p.p. ( diversamente dall'art. 652 c.p.c. relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno ) esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione (v. Cass., 2/3/2010, n. 4961).
Con il 2° motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto trattarsi evento non riconducibile alla circolazione stradale, ritenendo <<non ... provato il materiale investimento del P. ( il quale sarebbe caduto dall'alto della macchina su cui il giudicante ha presunto che fosse salito)>>; e abbia altresì <<ristretto il concetto di danno da circolazione stradale alla sola ipotesi di investimento di persona, di cui non ha riconosciuto le prove nella fattispecie, ed ha ritenuto che le lesioni subite dal P. fossero state "inferte dal ciglio che oscillava", considerando che se fosse finito sotto la ruota della macchina il peso di questa e del relativo carico avrebbe determinato un trauma da schiacciamento di cui non sarebbe traccia nelle prove>>.
Lamenta che <<il danno era in stretto rapporto di causalità con la circolazione della macchina operatrice>> e che le <<violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro ... non escludono l'efficacia causale delle coesistenti violazioni delle norme sulla responsabilità civile>>, laddove nella specie trattasi di <<un infortunio sul lavoro, verificatosi tuttavia nell'ambito della circolazione stradale, sotto il regime delle presunzioni legali di cui all'art. 2054 c.c.>>.
Con il 3° ( indicato come "2.2" ) motivo denunzia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2054, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Con il 4° ( indicato come "2.3" ) motivo denunzia violazione degli artt. 132, 112, 115, 116 c.p.c., 118 disp att. c.p.c., Ili Cost., 2054 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. 
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che <<nella fattispecie in oggetto ... risulta in fatto che l'autogrù condotta dal G.C. e di proprietà della So.Co.Stra.Mo. percorreva un tratto stradale urbano per spostare dei cigli di travertino assicurati alla benna posta sulla parte anteriore del braccio dell'automezzo ..., scortata da due o tre operai a piedi, tra cui il P., allorché questi rimaneva vittima del gravissimo infortunio>.
Lamenta che l'<<autogru procedeva lungo la via trasportando appeso alla benna un discreto carico; il suo conducente era al corrente del fatto che un paio di suoi colleghi camminavano affiancando o precedendo la macchina, in particolare il P. si occupava di evitare l'eccessiva oscillazione del carico>>; e che, pur in presenza di <<tale situazione>>, il G.C. <<ha omesso di fornire la prova liberatoria dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso o comunque che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente>>.
Deduce ulteriormente che, nell'attribuire <<il danno al colpo inferto al corpo del P. dal carico oscillante, la decisione ha aggravato la colpa del G.C., non eliminata dalla circostanza che il P. camminasse dappresso al carico oscillante, in quanto il conducente di un veicolo, ed in particolare di una macchina operatrice che, di per sé, presenta aspetti di pericolosità specifici correlati alle speciali operazioni che caratterizzano la funzione della macchina stessa allorché interferiscano con la presenza di cose e pedoni, è sicuramente tenuto ad esercitare la massima cautela: aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", intendendosi per tale, non già l'impossibilità o la diligenza massima, bensì l'avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanza del caso concreto>>.
Con il 5° ( indicato come "3" ) motivo denunzia <<insufficiente e contraddittoria>> motivazione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali.
Il 2°, il 3° e il 4° motivo, logicamente prioritari, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Va anzitutto posto in rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
A tale stregua, per l'operatività della garanzia per r.c.a. è allora necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico (ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo ( v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620, che hanno ricondotto all’art. 2054 c.c., e alla disciplina della r.c.a. il sinistro mortale determinato dall’imperita manovra da parte del conducente di un mezzo in sosta, munito di un braccio meccanico di sollevamento, per effetto della quale un cassone metallico, in fase di caricamento, era scivolato travolgendo la vittima; Conformemente v. altresì Cass., 19/2/2016, n. 3257. E già Cass., 21/7/1976, n. 2881).
Si è da questa Corte altresì precisato che il danno arrecato da una struttura seagente costituente parte del veicolo assicurato rientra nella nozione di danno causato dalla circolazione, e, dunque, nell'ambito di operatività della garanzia per la r.c.a., in quanto né la lettera né la ratio della ratione temporis applicabile L. n. 990 del 1969 consentono di distinguere tra movimento dell'intera massa del veicolo e movimento di una sua parte ( v. Cass., 3/12/2015, n. 24622, con riferimento al braccio meccanico di un autocarro; Cass., 31/3/2008, n. 8305, che ha ritenuto applicabili gli istituti dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell'abbassamento del cassone di carico del mezzo ).
Va per altro verso sottolineato essere rispondente a principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che allorquando come nella specie venga in rilievo una situazione e una manovra di particolare complessità e pericolosità, essa va eseguita in condizioni di assoluta sicurezza, esigendo un comportamento improntato a particolare prudenza da parte del conducente il veicolo, il quale è tenuto ad una condotta diligente e connotata da buona fede vieppiù accentuata in ragione della relativa particolarità stante la intrinseca maggiore difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie nonché di mantenere il dovuto completo controllo della situazione al fine di condurla a termine indenne ( v. Cass., 20/2/2015, n. 3367).
Il conducente deve pertanto adottare tutte le cautele idonee ad evitare di investire persone che accidentalmente si trovino sul percorso ovvero a controllare la strada, a fortiori in presenza di situazioni che come nella specie rendano maggiormente difficoltosa ovvero grandemente ostacolino la relativa percezione.
A tale stregua, con attenzione che deve permanere ininterrottamente per tutto lo svolgimento della manovra in corso di esecuzione fino al suo completamento ( cfr. Cass. pen., Sez. IV, 8/6/1984, n. 7847 ), il conducente è tenuto ad accertarsi non solo che il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno, dovendo vigilare con la massima attenzione e dominare visivamente la strada da percorrere durante la marcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dallo stesso oggetto trasportato (cfr. Cass., 20/2/2015, n. 3367).
Ne consegue che laddove la visione della strada si presenti particolarmente difficile e incompleta per la mole, l'altezza o la sagoma del mezzo condotto e dell'oggetto trasportato, il conducente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, anche ricorrendo alla collaborazione di terzi che da terra possano dargli le debite indicazioni, segnalazioni ed istruzioni per consentirgli di effettuarla senza alcun pericolo per i medesimi e per i terzi (cfr., con riferimento alla retromarcia, Cass., 20/2/2015, n. 3367. Cfr. altresì Cass. pen., Sez. IV, 27/6/2013, n. 35824; Cass. pen., Sez. IV, 2/4/1993, n. 8600; Cass. pen., Sez. IV, 27/5/1988, n. 8661), i quali fanno logicamente e giustificatamente affidamento sul possesso e l'applicazione da parte sua delle conoscenze e cognizioni tecniche tipiche per porla adeguatamente in essere ( cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304 ).
Orbene, è rimasto nel caso accertato che il 6 marzo 1992, mentre era intento a prestare la sua attività lavorativa nel cantiere di Piazza Cinecittà in Roma il sig. P., dipendente della società C.M. s.r.l., veniva investito dall'autocarro escavatore Terna Case 580 K tg. AF 133, condotto dal sig. G.C. (e di proprietà della società So.Co.Stra.Mo. s.r.l., assicurato per la r.c.a. con la società Assitalia s.p.a.), che stava spostando ciglio in travertino di cemento.
Nell'affermare che <<le lesioni subite dal P. ... inducono a ritenere che lo stesso ebbe a subire le lesioni stesse in quanto attinto dal ciglio che cercava di non fare oscillare ... non risulta quindi la prova ... che il P. ebbe a procurarsi le lesioni perché investito dalla macchina operatrice condotta dal collega di lavoro G.C.>>; e nel sottolineare essere <<invece indubbio che vi fu un incidente sul lavoro con colpa datoriale e di chi ebbe a destinare il lavoratore all'Incarico espletato perché il P. veniva fatto lavorare in situazione pericolosa per la sua incolumità>>, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Della medesima, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.