Cassazione Penale, Sez. 3, 27 dicembre 2018, n. 58303 - Omesso aggiornamento del PSC da parte del coordinatore per la sicurezza. Estinzione del reato per prescrizione


 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 09/05/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza in data 9.3.2017 il Tribunale di Firenze ha condannato C.M., con le attenuanti generiche, alla pena di € 3.000,00 di ammenda, pena sospesa e non menzione, per il reato di cui agli art. 92, comma 1 e 158, comma 2, sub a), d.Lgs. 81/2008, perché, in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, non aveva aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento, in Vaglia, frazione Viliani, località Caselline, 23.5.2012.
2. Con il primo motivo, l'imputata deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., perché il Tribunale non aveva spiegato la presunta condotta omissiva.
Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In data 23.5.2012 gli operanti, nel corso del sopralluogo, avevano contestato la mancata redazione del piano di sicurezza per la realizzazione della scarpata tergale; in data 31.5.2012 avevano formalizzato la richiesta di prescrizioni, cui però non era seguita l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 20 e ss L. n. 758/1994. Ricorda la ricorrente che il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa costituiva una condizione di procedibilità dell'azione penale. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso non è manifestamente infondato e ciò impone di pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Mentre il primo motivo si risolve in una doglianza generica, a fronte di una descrizione precisa della dinamica dei fatti e della genesi del reato contestato, il secondo motivo pone un problema spinoso che ha registrato orientamenti contrastanti.
Ed invero, secondo l'impostazione risalente di questa Sezione (si veda tra le tante la sentenza n. 43825/07, Di Santo, Rv 238260), in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 configurava un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale la cui completezza il giudice era tenuto ad accertare d'ufficio.
Tuttavia, più recentemente, questa stessa Sezione ha opinato nel senso che, anche in ipotesi di assenza di prescrizioni, la parte può attivarsi in proprio, anticipando la soluzione di eventuali problemi tecnici o chiedendo l'ammissione alla procedura di oblazione (si veda amplius n. 26758/10, Cionna e altro, Rv 248097, ribadita dalla n. 5468/11, Zecchino, Rv 249566; n. 20562/15, Rabitti, Rv 263751; n. 7678/17, Bonanno, Rv 269140 che ha ripercorso tutta l'evoluzione giurisprudenziale, dando conto dei contrasti giurisprudenziali esistenti, e aderendo motivatamente alla sentenza Cionna). Tale approdo è stato ulteriormente consolidato con sentenza n. 3671/18, Vallone, Rv 272454, secondo cui in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 19 e ss d. lgs. n. 758 del 1994, l'organo di vigilanza deve ammettere il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa, con effetto estintivo del reato contravvenzionale, anche in caso di tempestiva eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose con modalità diverse da quelle stabilite nella prescrizione di regolarizzazione: in motivazione, la Corte ha altresì escluso che la violazione di tale obbligo da parte dell'autorità di vigilanza sia causa di improcedibilità dell'azione penale, potendo l'imputato estinguere il reato mediante oblazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. citato.
Nello specifico del procedimento in esame, il Tribunale non ha esplorato il tema dell'estinzione in sede amministrativa della contravvenzione mentre la ricorrente non risulta che abbia richiesto di essere ammessa alla procedura d'oblazione. Di qui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso, il 9 maggio 2018