Cassazione Penale, Sez. 4, 14 gennaio 2019, n. 1465 - Morte per insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo durante l'attività di trasporto di materiale. Necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute dei lavoratori


"La sentenza impugnata - conformemente a quella di primo grado - ha evidenziato come non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell'operaio sia in relazione a patologie derivanti dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione, essendo specificamente richiamato nell'art. 168 del decreto legislativo n. 81 del 2008 la previsione dell'art. 41 del medesimo decreto in merito alla necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni, circostanza "che appare da sola sufficiente a porre in relazione l'attività lavorativa affidata, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il decesso del B.R., univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto".
Va peraltro ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio (Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, Rv. 256417) e secondo cui le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento."


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 04/10/2018

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 31 ottobre 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 ottobre 2014 dal Tribunale di Napoli, appellata da P.N., riconosciute al predetto le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni due di reclusione e concedeva il beneficio della sospensione condizionale.
L' odierno ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen., perché, quale legale rappresentante della "ENNE COSTRUZIONI SRL", nonché datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle nome concernenti la normativa in materia di sicurezza del lavoro, cagionava la morte di B.R., dovuta ad insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo dal predetto compiuto nel trasportare, quale dipendente di fatto della menzionata società, contenitori di detriti presso il cantiere allestito in Capri, alla via Marina Piccola.
La vicenda così veniva ricostruita dai giudici di merito: in data 12.1.2011, durante l’attività lavorativa svolta in Capri , presso il cantiere edile "Villa Antonini" in via Marina Piccola n. 27, B.R. , colto da malore, veniva accompagnato dal P.N., con l’autovettura di costui, presso il vicino ospedale Capilupi dove veniva costatato il decesso dell'operaio.
Il B.R. quel giorno stava svolgendo attività di trasporto di materiale, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini per un dislivello di circa 10 metri, essendo la zona ove svolgevano i lavori sottoposta alla sede stradale. Secondo le dichiarazioni rilasciate dagli operai, l'attività era iniziata alle ore 7,00, era stata effettuata, intorno alle 09.00, una pausa di circa 15 minuti e poco dopo, al primo viaggio in salita, si era verificato il malore. Quanto alle condizioni dell'attività lavorativa, in particolare il primo giudice faceva riferimento al sopralluogo effettuato dall'ispettore del lavoro, A.B., intervenuto nel pomeriggio del giorno stesso dei fatti, segnalando il peso delle cassette oggetto del trasporto, rinvenute sul cantiere, pari a circa 22 kg per quelle contenenti materiale di risulta e più di 40 kg per quelle contenenti sabbione ed osservando che, che secondo i rilievi del predetto teste, tenuto conto della normativa vigente, la frequenza delle azioni di sollevamento, le modalità di trasporto a spalla , il tempo di riposo di 15 minuti dopo due ore di lavoro fossero fuori dai limiti. I trasporti effettuati tra le 7,00 e le 9,00 in particolare erano stati diciassette, ciò che rendeva la movimentazione dei carichi fuori dai limiti di legge, anche in relazione alla frequenza delle azioni.
Quanto poi alle condizioni di salute del lavoratore ed alle cause del decesso venivano in rilievo gli esiti della autopsia dalla quale era emerso che la morte era stata causata da uno shock cardiogeno da arteriosclerosi occlusiva marcata di tre vasi coronarici, essendo state peraltro rilevate lesioni cicatriziali di precedenti infarti o insulti ischemia, lesioni che in relazione alla età del soggetto (44 anni) erano indicative di risalente cronica ipertensione non trattata, patologia su cui uno sforzo può dar luogo ad un'ischemia acuta. Veniva altresì rilevata una patologia valvolare con lieve prolasso mitralico e lieve ectasia della valvola aortica, lesioni probabilmente secondarie all'ipertrofia ventricolare, pure riscontrata, di notevole grado (27 mm).
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione a mezzo del difensore di fiducia il P.N.. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova essendo emerso che il B.R. sollevava e trasportava cassette del peso di circa 22 kg. ciascuna e dunque rientranti appieno per tipologia nei limiti di legge.
Con un secondo motivo deduce l'insussistenza del nesso causale tra la morte dell'operaio e l'attività da questi svolta ed alla ritenuta carenza della visita medica preventiva con la conseguente necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si sottolinea in particolare che il CT della difesa aveva indicato quale causa della morte un arresto cardiaco inatteso, improvviso ed imprevedibile, non affatto addebitabile all'imputato, che si sarebbe potuto verificare in qualsivoglia momento storico.
Con un ulteriore motivo lamenta la mancata estromissione dal giudizio di alcune delle parti civili (discendenti e germani del B.R.) "non avendo costoro evidenziato in maniera precisa le ragioni su cui si fondava la domanda e dunque il concreto danno patito a causa del decesso del congiunto".
Si lamenta infine la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui veniva operato un solo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Va preliminarmente ricordato come, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), sicché i motivi di ricorso risultano in parte inammissibili.
Per quanto concerne, invece, gli asseriti travisamenti della prova, va parimenti posto in rilievo che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", tale vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,, Rv. 269217), il che è da escludersi nel caso di specie, ove nello stesso odierno ricorso si fa riferimento ad una ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale conforme "a quanto già asserito dal giudice di primo grado" (pag. 3 dell'atto introduttivo)
Come pure è infondato il motivo attinente il nesso di causalità e la mancata rinnovazione dell'istruttoria. Sul punto la sentenza impugnata - conformemente a quella di primo grado- ha evidenziato come non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell'operaio sia in relazione a patologie derivanti dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione, essendo specificamente richiamato nell'art. 168 del decreto legislativo n. 81 del 2008 la previsione dell'art. 41 del medesimo decreto in merito alla necessità di preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni, circostanza "che appare da sola sufficiente a porre in relazione l'attività lavorativa affidata, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il decesso del B.R., univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto".
Va peraltro ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio (Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013, Rv. 256417) e secondo cui le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento.
Ciò posto va ulteriormente evidenziato come la sentenza impugnata abbia riportato con scrupolo i motivi di appello ed abbia, in primo luogo, svolto considerazioni di carattere tecnico-scientifico, riportando gli esiti della consulenza tecnica svolta su incarico del Pubblico Ministero, per spiegare sulla base di quali elementi fosse attendibile la tesi che collegava il decesso del lavoratore all'attività lavorativa svolta, elencando una serie di dati emergenti dal complesso quadro probatorio che corroboravano tale impostazione.
Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391) precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).
Altra doverosa premessa concerne il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, che la perizia, per il suo carattere neutro sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, non può farsi entrare nel concetto di prova decisiva (Sez. 4, n.7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707; Sez.4, n.10110 del 14.02.2012, Nonnis, n.m.; Sez. 4, n.14130 del 22.01.2007, Pastorelli, Rv. 236191).
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha condiviso il convincimento del primo giudice in merito all'attendibilità delle valutazioni espresse dal consulente dell'accusa ed ha dato atto delle diverse conclusioni del consulente di parte. Le argomentazioni svolte nella sentenza risultano, ad avviso di questo Collegio, ampiamente indicative del fatto che i giudici di merito non abbiano ritenuto necessario ai fini della decisione, data l'evidenza istruttoria, procedere all'acquisizione di ulteriori dati tecnici per verificare l'attendibilità della tesi difensiva.
Con riferimento al motivo - peraltro assolutamente generico- con cui si lamenta la mancata estromissione delle parti civili, è sufficiente ricordare come la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, (cfr. Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Rv. 266899 ). Quanto, infine, al motivo sul trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata con dovizia di argomentazioni (cfr. pag. 14 e ss.) ha spiegato sia le ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a concedere le attenuanti generiche, denegate in primo grado (pagamento della provvisionale, "segno di una sia pur tardiva resipiscenza"), sia quelle ostative ad un più benevolo giudizio di prevalenza (profilo dell'imprenditore "aduso alla elusione dei diritti dei lavoratori", comportamento tenuto all'atto dell'Infortunio, ecc.). Sul punto giova ricordare che già da tempo questa Corte Suprema, con enunciazione mai contraddetta, ha affermato il principio - che va qui ribadito - secondo cui la valutazione degli elementi favorevoli che consentono il riconoscimento delle attenuanti generiche è del tutto svincolato dal giudizio di comparazione, tra circostanze di segno opposto, che ha la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personalità del reo. Ne consegue che non è ravvisabile vizio logico e contraddittorietà tra la ritenuta sussistenza di circostanze favorevoli all'imputato, idonee a legittimare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., ed il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa" (cfr. ex pluribus, Sez. 5, n. 35828 del 04/06/2010, Rv. 248501).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali Così deciso in Roma, 4 ottobre 2018