Legge 25 ottobre 1978, n. 682
Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave.
G.U. 9 novembre 1978, n. 314

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 

la seguente legge:
 

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme di polizia mineraria ad integrazione e modifica di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per regolare le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, uniformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione ai particolari sistemi e mezzi impiegati nelle aree marine;
2) tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto del particolare ambiente in cui operano;
3) assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, anche al fine di evitare impedimenti o intralci alla navigazione marittima od aerea e alla pesca;
4) prevenire ogni danno ai terzi, alla fauna ittica, ai cavi o ad altri impianti sottomarini, e prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marino.
 

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potrà essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.
 

Art. 3.

Le norme delegate di cui all'articolo 1 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della marina mercantile, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 25 ottobre 1978


PERTINI ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO