Cassazione Civile, Sez. 6, 19 febbraio 2019, n. 4782 - Rivalutazione del grado di menomazione da infortunio sul lavoro


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 19/02/2019

 

 

RILEVATO
- che con sentenza dell'11 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da R.T. nei confronti dell'INAIL avente ad oggetto il riconoscimento di rendita da infortunio sul lavoro occorsole il 7.9.2010 nella misura del 16% di invalidità, avendole l'Istituto attribuito una menomazione pari soltanto al 6%;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata indicazione del valore della prestazione richiesta e, nel merito, stante l'irrilevanza dell'intervenuto riconoscimento in sede amministrativa del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea ai fini del riconoscimento delle ulteriori prestazioni ricollegabili al verificarsi dell'infortunio, non assolto l'onere della prova, che, per quanto detto, grava in sede giurisdizionale sull'interessata, circa lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività protetta e le circostanze dell'infortunio allegato;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la R.T.,
affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'INAIL;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 
 

 

CONSIDERATO
- che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta essere la Corte territoriale incorsa in un error in iudicando nel rigettare la domanda sulla base del principio dell'autonomia del procedimento giurisdizionale rispetto a quello amministrativo, avendo la ricorrente nella specie richiesto non una prestazione ulteriore rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa bensì, alla luce della consulenza tecnica di parte prodotta in atti, suscettibile di legittimare l'ammissione di una CTU, viceversa non ammessa, una rivalutazione del grado di menomazione in quella sede attribuito ai fini dell'indennizzo per danno biologico;
- che il motivo deve ritenersi infondato operando il principio invocato dalla Corte territoriale nel senso di onerare la parte che agisce in giudizio per il conseguimento di un risultato, anche meramente quantitativo, ulteriore rispetto a quello ottenuto in sede amministrativa, della prova della qualificazione del fatto e della indennizzabilità delle inabilità denunciate, prova che, con valutazione neppure fatta oggetto di censura da parte della ricorrente, limitatasi a riproporre i mezzi istruttori offerti (una consulenza tecnica di parte e gli atti del procedimento amministrativo adottati dall'INAIL) ed, alla stregua dell'invocato principio, dalla Corte territoriale giudicati irrilevanti, la Corte medesima ha correttamente giudicato non raggiunta;
- che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018