Ministero dell'interno
Decreto 18 maggio 1995
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 giugno 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626;
Rilevata la necessità di emanare disposizioni di sicurezza antincendi per i depositi di soluzioni idroalcoliche;
Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

DECRETA:

È approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di soluzioni idroalcoliche allegata al presente decreto.
Sono abrogate le disposizioni tecniche di prevenzione incendi precedentemente emanate in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 

ALLEGATO

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
 

1. Generalità
1.1. Scopo - Obiettivi
La presente regola tecnica stabilisce, ai fini della prevenzione incendi, i criteri di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche di alcole etilico, tenendo presente i seguenti obiettivi:
- limitare il rischio dell'insorgere di un incendio;
- consentire l'allontanamento del personale dalla zona di deposito eventualmente colpita dall'incendio;
- evitare la propagazione dell'incendio all'esterno dell'unità di deposito o della zona interessata;
- evitare la dispersione dell'eventuale prodotto fuoriuscito dai contenitori;
- consentire un agevole intervento dei soccorritori.
1.2. Livelli
I livelli di sicurezza previsti per prevenire l'insorgere di un incendio, per garantire la sicurezza delle persone e per la salvaguardia delle attività di terzi esterni sono equivalenti, qualunque sia la dimensione del deposito.
I livelli di sicurezza, previsti per la protezione contro l'incendio, sono correlati alle capacità della singola unità di deposito ed alle loro caratteristiche (al chiuso, all'aperto o di invecchiamento) al fine di:
a) contenere l'incendio entro l'unità stessa, per unità di deposito al chiuso di capacità non superiore a 1000 m³;
b) limitare l'incendio al serbatoio o ai serbatoi direttamente interessati, evitando la propagazione a quelli vicini, per unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 1000 m3e non superiore a 10.000 m³;
c) evitare, per unità di deposito all'aperto di capacità non superiore a 3000 m³, che più serbatoi possano essere coinvolti dall'incendio, nel caso di serbatoi di capacità singola superiore a 200 m³;
d) allontanare dalle zone interessate l'eventuale fuoriuscita di prodotto, evitando che più serbatoi possano essere coinvolti dall'incendio, per unità di deposito all'aperto di capacità superiore a 3000 m³.
1.3. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano ai depositi di soluzioni acquose di alcole etilico con concentrazione superiore al60%, con esclusione degli alcoli usati per miscele carburanti, che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934.
Le presenti norme si applicano:
- ai depositi per i quali sarà presentata domanda di autorizzazione successivamente all'entrata in vigore del presente decreto;
- agli ampliamenti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino un aumento di capacità superiore a 5 m³;
- ai depositi esistenti, cui si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.5, 5.5.
Per quanto riguarda i depositi egli impianti soggetti a notifica ai sensi dell'art. 4 del DPR 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni e quelli soggetti a dichiarazione (art. 6, DPR 175/1988), allorché le quantità di ogni singola sostanza risultino superiori alle soglie indicate nell'art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 31 marzo 1989, le presenti disposizioni costituiscono un orientamento progettuale da verificare sulla base delle previste analisi di rischio.
1.4. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:
- capacità del deposito (capacità di riferimento): la somma dei volumi geometrici dei singoli serbatoi presenti nel deposito;
- concentrazione delle soluzioni: il titolo alcolometrico volumico della soluzione (numero di parti in volume di alcool puro ad una temperatura di 20 C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura);
- deposito: area destinata all'immagazzinamento e/o all'invecchiamento di soluzioni idroalcoliche, all'intero della quale possono essere eseguite operazioni di movimentazione dei prodotti (tramite pompe o altri mezzi), con esclusione di quelle di trasformazione e di imbottigliamento. Un deposito può comprendere una o più unità di deposito al chiuso e/o all'aperto. Fanno parte del deposito le relative aree di sosta dei mezzi (autocisterne, ferrocisterne ecc.) in attesa delle operazioni di carico e scarico, che non devono essere conteggiati ai fini della determinazione della capacità di deposito;
- distanza misurata con il sistema del filo teso: distanza tra due punti in presenza di un ostacolo misurata lungo la linea di minimo percorso (filo teso) che evita l'ostacolo (Tavola 1);
- elementi pericolosi: gli elementi pericolosi di un deposito sono i serbatoi, le pompe, i punti di travaso e le autobotti e/o ferrocisterne in attesa, prima e dopo il travaso;
- magazzini di invecchiamento: depositi al chiuso destinati all'invecchiamento di soluzioni idroalcoliche poste in contenitori in legno;
- serbatoio: recipiente atto a contenere soluzioni idroalcoliche, mobile o fisso, costruito in materiale incombustibile, oppure in altro materiale riconosciuto idoneo per liquidi di categoria B dal decreto ministeriale 31 luglio 1934e successive modifiche ed integrazioni, oppure in legno nei depositi al chiuso destinati all'invecchiamento;
- sezione di bacino di contenimento: parte del bacino separata dalle restanti tramite strutture non combustibili ed impermeabili alte non meno di 0,5 m;
- unità di deposito al chiuso (Tavola 2): insieme di serbatoi situati al chiuso e all'interno di:
a. un compartimento avete caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120,
b. un edificio realizzato in materiale incombustibile ad uso esclusivo, il cui perimetro sia ad una distanza da altri edifici o attività dello stesso titolare, non inferiore della distanza di sicurezza interna, o
c. un edificio, non ad uso esclusivo, monopiano, realizzato in materiale incombustibile, la cui area sia separata dalle restanti parti dell'edificio tramite strutture di resistenza al fuoco almeno REI 120 ed il cui perimetro esterno sia ad una distanza da altri edifici o attività dello stesso titolare non minore della distanza di sicurezza interna;
- unità di deposito all'aperto (Tavola 3): serbatoio o gruppo di serbatoi all'aperto posti all'interno di uno o più bacini di contenimento distanti tra loro non meno di:
a. 20 m, misurati in pianta dal filo esterno dei rispettivi bacini di contenimento,
b. 10 m, misurati in pianta dal filo esterno dei rispettivi bacini di contenimento con il metodo del filo teso, se è interposto un muro resistente al fuoco almeno REI 120 e di altezza pari a quella del serbatoio più alto, posto entro una distanza di 20 metri dal muro stesso. Detto muro può essere lo stesso che delimita il bacino di contenimento.

2. Commercializzazione CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto ad eccezione degli estintori nonché delle porte e degli elementi di chiusura, peri quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, cui si applica la normativa vigente.

3. Depositi ed unità di deposito al chiuso o all'aperto di capacità non superiore a 5 m³
3.1. Per i depositi con capacità non superiore a 5 m³ non sono richieste specifiche distanze di sicurezza.
Devono invece osservarsi, a cura del titolare dell'attività, le abituali cautele occorrenti per la detenzione e a manipolazione di liquidi infiammabili.
3.2. Le unità di deposito con capacità non superiore a 5 m³ si considerano distinte da altre unità di deposito se poste a distanza non inferiore a quelle di sicurezza interna oppure se in compartimenti almeno REI 120.

4. Unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 5 m³
4.1. Generalità
4.1.1. Configurazione
Le unità di deposito al chiuso di capacità superiore 5 m³ sono suddivise in due classi:
- unità di deposito di capacità non superiore a 1.000 m ;
- unità di deposito di capacità superiore a 1.000 e fino a 10.000 m³.
Non sono ammesse unità di deposito al chiuso di capacità superiore a 10.000 m³.
4.1.2. Bacini di contenimento
Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile e con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.
4.1.3. Aerazione
Nei locali dove si depositano alcoli deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di1/50 per la superficie eccedente i 400 m². E' consentito che le aperture di aerazione dei magazzini di invecchiamento abbiano superficie non inferiore al 5 per mille della superficie totale in pianta, purché dotate di infissi in grado di aprirsi automaticamente in caso di incendio.
Ove non sia possibile raggiungere il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno due ricambi orari, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25 per cento di quella prescritta.
4.1.4. Accessi
Ciascuna unità di deposito deve avere almeno un accesso diretto da spazio scoperto.
4.2. Unità di deposito di capacità non superiore a 1.000 m³
4.2.1. Distanza di sicurezza interna
Le distanze di sicurezza interna devono essere pari a 5 m.
Non sono richieste distanze tra i singoli serbatoi della stessa unità se non quelle necessarie a garantire le operazioni di ordinaria manutenzione e controllo.
Le distanze di sicurezza interna possono essere inferiori a 5 m qualora sia interposto un muro avente resistenza al fuoco almeno REI 180, costruito in modo tale da garantire almeno 5 m misurati orizzontalmente e verticalmente con il metodo del filo teso (Tavola4). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito.
I depositi possono comunicare con le zone di lavorazione se ubicate nello stesso edificio, purché le strutture separanti e le porte abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI120.
4.2.2. Distanza di protezione
La distanza di protezione deve essere pari a 5 m. Tale distanza può essere minore se tra la recinzione o il confine dell'area e l'elemento pericoloso sia interposto un muro avente resistenza al fuoco non inferiore a REI 180, alto non meno dell'elemento pericoloso adiacente e comunque non meno di 2,5 m, costruito in modo tale da garantire i 5 m misurati orizzontalmente con il metodo del filo teso (Tavola 5). In questo caso, il muro stesso può costituire recinzione e/o parete del deposito.
4.2.3. Distanza di sicurezza esterna
La distanza di sicurezza esterna deve essere almeno pari a 5 m. Tale distanza può essere ridotta fino alla metà qualora sia interposto un muro, avente resistenza al fuoco almeno REI 180,costruito in modo tale da garantire i 5 m misurati orizzontalmente e verticalmente con il metodo del filo teso (Tavola 6). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito.
4.2.4. Mezzi ed impianti antincendio
Ogni unità deve essere dotata di:
- estintori portatili di capacità estinguente almeno pari a 13A 89 BC, installati in misura pari a uno ogni 200 m² e di estintori carrellati a polvere della capacità non inferiore a 50 kg o a schiuma della capacità non inferiore a 150 l in prossimità dei punti di travaso;
- idranti interni DN45, costruita regola d'arte, in numero adeguato per intervenire in ogni punto dell'unità; per unità di deposito aventi capacità inferiori a 500 m3, tali idranti possono essere posti all'esterno, purché distribuiti in modo da consentire l'intervento in ogni punto dell'unità;
- idranti esterni DN70 distanti tra loro non più di 60 m, nel caso di unità di deposito aventi capacità superiori a 500 m³.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di garantire il funzionamento più oneroso degli idranti previsti contemporaneamente operativi per almeno 2 ore. Si dovranno considerare contemporaneamente operativi almeno 2 idranti interni o 2 idranti esterni se previsti.
4.2.5. Locali adibiti a deposito di prodotto imballato
Il prodotto imballato (di capacità non superiore a 160 m³) deve essere depositato in un apposito locale, costituente compartimento antincendio avente resistenza al fuoco almeno REI 120, dotato di accesso dall'esterno e di bacino di contenimento avente le caratteristiche riportate al punto 4.1.2.
Tale locale può comunicare con le zone di lavorazione purché le porte abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. Ogni locale costituente deposito deve essere dotato di estintori ed idranti come prescritto al punto 4.2.4.
4.3. Unità di deposito di capacità superiore a 1.000 m³ e fino a 10.000 m³
4.3.1. Distanza di sicurezza interna
La distanza di sicurezza interna deve essere almeno pari a 7 m.
Non sono richieste distanze tra i singoli serbatoi della stessa unità se non quelle necessarie a garantire le operazioni di ordinaria manutenzione e controllo.
La distanza di sicurezza interna possono essere inferiori a 7 m qualora sia interposto un muro avente resistenza al fuoco REI 180, costruito in modo tale da garantire i 7 m, con il metodo del filo teso orizzontalmente e verticalmente (Tavola 4). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito.
I depositi possono comunicare con le zone di lavorazione purché le strutture separanti e le porte abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120.
4.3.2. Distanza di protezione
La distanza di protezione deve essere non inferiore a 5 m. Tale distanza può essere minore qualora, tra la recinzione o il confine dell'area e l'elemento pericoloso, sia interposto un muro avente resistenza al fuoco non inferiore a REI 180, alto non meno dell'elemento pericoloso adiacente e comunque non meno di 2,5 m, costruito in modo tale da garantire i 5 m misurati orizzontalmente con il metodo del filo teso (Tavola 5). In questo caso, il muro stesso può costituire recinzione e/o parete del deposito.
4.3.3. Distanza di sicurezza esterna
La distanza di sicurezza esterna deve essere non inferiore a 7 m per le unità di deposito di capacità non superiore a 3.000 m3; per le unità di deposito di capacità superiore e fino a 10.000 m³, tale distanza deve essere non inferiore a 15 m. Tali distanze possono essere ridotte fino alla metà qualora sia interposto un muro avente resistenza al fuoco almeno REI 180 costruito in modo tale da garantire rispettivamente i 7 e i 15 m misurati, orizzontalmente e verticalmente con il metodo del filo teso (Tavola 6). Tale muro può coincidere con quello delimitante l'unità di deposito.
4.3.4. Sistemi di drenaggio
Ogni bacino di contenimento deve essere dotato di proprio drenaggio, collegato ad una o più vasche di raccolta esterne tramite sifone.
La o le vasche di raccolta esterne possono servire uno o più bacini di contenimento.
Il sistema nel suo insieme deve essere atto ad evitare perdite di prodotto non controllate.
4.3.5. Mezzi ed impianti antincendi
Ogni unità deve essere dotata di:
- estintori portatili di capacità estinguente almeno pari a 13A 89BC, installati in misura pari a uno ogni 200 m² e di estintori carrellati a polvere della capacità non inferiore a 50 kg o a schiuma della capacità non inferiore a 150 l in prossimità dei punti di travaso;
- idranti interni DN 45, costruiti a regola d'arte, in numero adeguato per intervenire in ogni punto dell'unità;
- idranti esterni DN 70, distanti tra loro non più di 60 m;
- impianto idrico automatico di spegnimento ad acqua, realizzato a regola d'arte.
L'alimentazione idrica deve essere in grado di garantire il funzionamento dell'impianto automatico di spegnimento per un'ora e quello di due idranti DN 70 per almeno 2 ore.
4.4. Sistemi di vie di uscita
Ogni unità di deposito deve essere dotata di almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte e raggiungibili con percorsi non superiori a 45 m. Una delle due uscite deve comunicare direttamente con spazio scoperto, può coincidere con l'accesso e deve essere larga non meno di due moduli.
La seconda uscita può comunicare con un compartimento adiacente ed avere larghezza non inferiore a 0,9 m. La seconda uscita non è richiesta quando il percorso effettivo per raggiungere lo spazio scoperto non supera i 10 m.
Le porte delle uscite devono aprirsi nel verso dell'esodo. Le vie di esodo e le uscite, che richiedono una illuminazione, devono essere dotate di una illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
4.5. Unità di deposito esistenti
Ai depositi al chiuso, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai punti seguenti:
a) Unità del deposito di capacità superiore a 5 m³ e fino a 1.000 m³: 4.1, 4.2, 4.4, 6, 7 e 8. E'ammesso che l'alimentazione idrica sia in grado di garantire il funzionamento degli idranti, considerati contemporaneamente operativi, per un'ora.
b) Unità di deposito di capacità superiore a 1000 m³ e fino a 10.000 m³. 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5,4.4, 6, 7 e 8.

5. Unità di deposito all'aperto di capacità superiore a 5 m³
5.1. Generalità
5.1.1. Bacini di contenimento
Le singole unità di deposito devono essere dotate di uno o più bacini di contenimento realizzati in struttura impermeabile e incombustibile, con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande. Le strutture di contenimento dei bacini devono essere tali da contenere anche eventuali getti laterali di liquido fuoriuscente dai serbatoi.
5.1.2. Strutture di supporto dei serbatoi
Eventuali strutture di supporto dei serbatoi (selle, gambe) devono essere protette con materiali isolanti non combustibili in grado di garantire ai supporti stessi una resistenza al fuoco non superiore a R 90.
5.2. Distanza di sicurezza tra serbatoi posti nello stesso bacino di contenimento e tra bacini di contenimento costituenti una stessa unità.
La distanza tra i serbatoi posti nello stesso bacino di contenimento e tra i bacini di contenimento facenti parte di una stessa unità di deposito deve essere quella indicata nella seguente tabella:

capacità delle unità tra serbatoi posti tra bacini costituenti di deposito nello stesso bacino una stessa unità di contenimento di deposito

Fino a 500 m³ minima necessaria per ordinaria manutenzione

5 m

Superiore a 500 fino a 3000 m³
Minima necessaria per ordinaria manutenzione

5 m

Superiori a 3000 m³ ½ diametro dl serbatoio più grande tra due adiacenti

5 m

 
5.3. Unità di deposito di capacità non superiore a 3.000 m³
5.3.1. Distanza di sicurezza interna
Fermo restando quanto precisato al punto 5.2, la distanza di sicurezza interna deve essere almeno pari a 5 m.
Tale distanza, deve essere anche osservata rispetto al perimetro di edifici od attività interne al deposito e misurata dal filo esterno del rispettivo bacino di contenimento. La distanza di sicurezza interna può essere inferiore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavole 7a e 7b):
- resistenza al fuoco almeno REI180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto, distante meno di 5 m dal muro medesimo;
- dimensioni tali da garantire la distanza di 5 m, misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema del filo teso.
5.3.2. Distanza di protezione
La distanza di protezione deve essere non inferiore a 5 m.
Tale distanza può essere minore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavola 8):
- resistenza al fuoco almeno REI180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto adiacente con un minimo di 2,5 m;
- dimensioni tali da garantire la istanza di 5 metri misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema del filo teso.
Il muro può costituire anche recinzione, purché non sia quello del bacino di contenimento.
5.3.3. Distanza di sicurezza esterna
La distanza di sicurezza esterna deve essere non inferiore a 10 m. Tale distanza può essere dimezzata, purché venga interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavola 9)
- resistenza al fuoco almeno REI180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto distante meno di 10 m dal muro medesimo;
- dimensioni tali da garantire detta distanza misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema del filo teso.
Il muro può costituire anche recinzione, purché non coincida con quello del bacino di contenimento.
5.3.4. Mezzi ed impianti antincendio
Per i mezzi e impianti antincendio deve essere rispettato quanto previsto nella Tabella 1

Tabella I
Mezzi ed impianti di estinzione incendi per unità di deposito all'aperto di capacità superiore a 5 m³

MEZZI ANTINCENDIO

CAPACITA' SUPERIORE A 5 M³ FINO A 500 M³

CAPACITA' SUPERIORE A 500 M³ FINO A 3000 M³

CAPACITA' SUPERIORE A 3000 M³

ESTINTORI

PORTATILI
Uno ogni 200 m² di capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC-
CARRELLATI
- da disporre in prossimità dei punti di travaso. A polvere di capacità non inferiore a 50 kg, oppure a schiuma di capacità non inferiore a 150 L.

 

 

IDRANTI

DN 70 a colonna
dotati di lance a getto variabile - alimentazione idrica in grado di garantire la contemporaneità di funzionamento di almeno 2 idranti per non meno di due ore
pressione non inferiore a due bar e portata non inferiore a 120 litri/minuto, all’idrante nelle condizioni idraulicamente più sfavorite distribuiti in modo da permettere l’intervento in ogni punto del deposito

DN 70 a colonna
-dotati di lance a getto variabile
-alimentazione idrica in grado di garantire la contemporaneità di funzionamento di almeno 4 idranti (ridotti a 2 se é previsto il funzionamento contemporaneo degli impianti fissi) per non meno di 2 ore
-pressione non inferiore a 3 bar e portata non inferiore a 400 litri/minuto, all’idrante nelle condizioni idraulicamente più sfavorite, distribuiti in modo da permettere l’intervento in ogni punto del deposito.

DN 70 a colonna
dotati di lance a getto variabile alimentazione idrica in grado di garantire la contemporaneità di funzionamento di almeno 65 idranti per non meno di due ore
pressione non inferiore a 3 bar e portata non inferiore a 4000 litri/minuto, all’idrante nelle condizioni idraulicamente più sfavorite; distribuiti in modo da permettere l'intervento in ogni punto del deposito.

Impianti fissi di estinzione e/odi raffreddamento
impianto ad acqua (da installare sui serbatoi di capacità superiore a 200 m³):
- densità di scarica prevista non inferiore a 2,5 l/min/m² (con esclusione del fondo, se direttamente appoggiato a terra);
- contemporaneità di funzionamento non inferiore a quella più gravosa fra la condizione prevista per il caso di impianti di due serbatoi adiacenti contenuti nello stesso bacino e quella prevista per il caso di serbatoi contenuti nella medesima sezione di bacino;
- autonomia non inferiore ad un ora impianto cannoncini idrici, fissi o mobili, in alternativa all'impianto adacqua, nel caso in cui serbatoi siano posti su un'unica fila:
- in grado di intervenire sui serbatoi di capacità superiore a 200 m³;
- pressione non inferiore a 10 bar;
- autonomia non inferiore ad un ora;
- portata non inferiore a quella necessaria per garantire la copertura idrica dei serbatoi richiesta nel caso precedente impianto fisso di spegnimento a schiuma, in alternativa agli impianti descritti nei casi precedenti
5.4. Unità di deposito di capacità superiore a 3.000 m³
5.4.1. Distanza di sicurezza interna
Fermo restando quanto precisato al punto 5.2, la distanza di sicurezza interna deve essere non inferiore a 7 m.
Tale distanza deve essere anche osservata rispetto al perimetro di edifici od attività interne al deposito, misurata dal filo esterno del rispettivo bacino di contenimento e può essere inferiore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche (Tavole 7a e 7b):
- resistenza al fuoco almeno REI180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto, distante meno di 7 m dal muro medesimo;
- dimensioni tali da garantire la distanza di 7 m, misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema de filo teso.
5.4.2. Distanza di protezione
La distanza di protezione deve essere non inferiore a 5 m.
Tale distanza può essere minore qualora sia interposto un muro avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza al fuoco almeno REI 180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto adiacente e comunque con un minimo di 2,5 m;
- dimensioni tali da garantire detta distanza misurata orizzontalmente e verticalmente con il sistema del filo teso.
Il muro può costituire anche recinzione, purché non coincida con quello del bacino di contenimento.
5.4.3. Distanza di sicurezza esterna
La distanza di sicurezza esterna deve essere non inferiore a:
- 15 m, nel caso di unità di deposito aventi capacità superiore a 3.000 m³ e fino a 35.000 m³;
- 25 m, nel caso di unità di deposito aventi capacità superiore a 35.000 m³.
Tale distanza può essere dimezzata purché venga interposto un muro avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza al fuoco almeno REI180;
- altezza non inferiore a quella del serbatoio più alto, distante dal muro medesimo, meno delle distanze sopra riportate;
- dimensioni tali da garantire le distanze di 15 o 25 m misurate orizzontalmente e verticalmente con il sistema del filo teso. Il muro può costituire anche recinzione purché non coincida con quello del bacino di contenimento.
5.4.4. Sistemi di drenaggio
I bacini di contenimento destinati a più di un serbatoio e a contenitori mobili devono essere dotati di sistemi di drenaggio sezionabili estesi a ciascuna sezione del bacino.
Ogni sistema di drenaggio può essere collegato ad una o più vasche di raccolta esterne tramite sifone.
Le vasche di raccolta possono servire uno o più bacini di contenimento.
Il sistema nel suo insieme deve essere tale da impedire fuoriuscite non controllate di prodotto.
5.4.5. Mezzi ed impianti antincendio
Per i mezzi ed impianti antincendio deve essere rispettato quanto previsto nella Tabella 1.
5.5. Unità di deposito all'aperto esistenti
5.5.1. Unità di deposito di capacità non superiore a 3.000 m³
Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.2 (limitatamente alle distanze tra serbatoi), 5.3, 6, 7 e 8.
È consentito che:
- ciascun bacino di contenimento abbia capacità inferiore a quella prevista per i nuovi depositi;
- l'alimentazione idrica sia in grado di assicurare per un'ora il funzionamento degli impianti antincendio considerati contemporaneamente operativi.
5.5.2. Unità di deposito di capacità superiore a 3.000 m³
Si applicano le disposizioni di cui ai punti 5.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 6, 7 e 8.
Le distanze tra i serbatoi all'interno dello stesso bacino di contenimento devono poter garantire l'ordinaria manutenzione.
È consentito che l'alimentazione idrica sia in grado di garantire per un'ora il funzionamento simultaneo di 4idranti esterni DN 70 e dei sistemi fissi ad acqua.

6. Distanze da linee elettriche aeree
Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:
- 7 m, per tensioni superiori ad 1kV e non superiori a 30 kV;
- al valore dato dalla formula L =7 + 0,05 U ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kV, per tensioni superiori a 30 kV.
Le linee elettriche aeree a tensione inferiore ad 1 kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione.

7.Impianti elettrici
Le installazioni elettriche, ove esistenti, devono essere realizzate a regola d'arte in conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186 e la loro rispondenza deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivo regolamento di applicazione.

8.Organizzazione e gestione della sicurezza
8.1. Documenti tecnici
Presso i depositi di capacità superiore a 3.000 m³ devono essere disponibili ed esposti i seguenti documenti:
a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;
b) uno schema di flusso degli impianti;
c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;
d) il piano di emergenza interna;
e) il regolamento interno di sicurezza, contenente in forma sintetica i principali divieti e le disposizioni preventive che devono essere osservati da chiunque abbia accesso al deposito;
f) gli schemi degli impianti elettrici e degli eventuali sistemi di segnalazione e allarme.
Il piano di emergenza, avente lo scopo di organizzare l'intervento nei casi di allarme per perdita di prodotto o incendio, deve assegnare compiti precisi agli operatori del deposito organizzati in squadra di pronto intervento e deve distinguere due fasi:
a) operazioni essenziali per la sicurezza dell'impianto, quali togliere tensione alle zone interessate all'emergenza, azionare gli impianti antincendio;
b) operazioni antincendio propriamente dette, quali il controllo del fuoco, il suo eventuale spegnimento, il controllo delle eventuali perdite di prodotto.
Presso gli altri depositi devono essere disponibili e in vista i documenti di cui alle lettere a), b), e c) ed essere affisse istruzioni agli addetti per i casi di emergenza e sui divieti, nonché sulle disposizioni preventive da osservare.
8.2. Addestramento del personale
Il personale addetto ai depositi deve essere edotto su:
a) i rischi specifici derivanti dall'attività;
b) il regolamento interno di sicurezza ed il piano per gli interventi di emergenza;
c) le modalità d'uso dei mezzi di protezione e antincendio.
Il personale deve, inoltre, essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a perdite di prodotto, incendi e per intervenire efficacemente in caso di emergenza.
Gli operatori dei depositi di capacità superiore a 1.000 m³ devono partecipare ad esercitazioni sulle procedure da applicare in caso di emergenza. Devono essere eseguite almeno 2 esercitazioni all'anno.
8.3. Prescrizioni di esercizio
All'interno delle unità di deposito non devono circolare o sostare automezzi, salvo quelli di volta involta autorizzati ad accedere alle postazioni di carico e scarico. I soli carrelli elevatori, locomotori o mezzi similari appositamente attrezzati si intendono permanentemente autorizzati a circolare nelle zone interne al deposito.
All'interno delle unità di deposito non devono accedere persone non autorizzate ed è vietato fumare, usare fiamme libere, introdurre materiali o apparecchi che possono causare scintille.
In caso di necessità di interventi, per controlli o manutenzioni, devono essere osservate tutte le precauzioni del caso.
Qualora si presenti la necessità di manutenzione con fiamma (ad es. saldatura) su parti di impianto, devono essere adottate le seguenti precauzioni prima di qualsiasi intervento:
a) sospendere qualsiasi attività che possa comportare perdita di prodotto;
b) sgomberare l'area da materiali e attrezzature non pertinenti l'operazione;
c) isolare dal resto dell'impianto l'apparecchiatura su cui deve essere effettuato l'intervento e bonificarla;
d) controllare che non sussistano condizioni di infiammabilità;
e) predisporre adeguati mezzi antincendio per un rapido impiego.
Tutte le operazioni con uso di fiamma devono essere coordinate dal responsabile del deposito o da persona da questi delegata che deve fissare modalità e tempi di esecuzione.
All'interno delle unità di deposito non possono essere depositati materiali combustibili; tale divieto non si applica ai contenitori e ai serbatoi delle soluzioni idroalcoliche presenti all'interno dei magazzini di invecchiamento.
Eventuali materiali di imballaggio combustibili, fatta eccezione per il prodotto imballato, regolamentata al punto 4.2.5, devono essere depositati in un apposito locale costituente compartimento avente resistenza al fuoco almeno REI 120, dotato di accesso dall'esterno.
Le autocisterne e le ferrocisterne possono sostare all'interno del deposito solo per il tempo tecnico strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.
8.4. Registro dei controlli
Deve essere predisposto un registro dove siano annotati i controlli e gli interventi manutentivi relativi agli impianti elettrici, ai presidi antincendi, ai dispositivi di sicurezza dei depositi nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni pratiche del personale.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dei competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
8.5. Segnaletica di sicurezza
Presso il deposito deve essere installata la segnaletica di sicurezza, ai fini antincendio, conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

9. Termini di adeguamento dei depositi esistenti
Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nella Direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989, recepita con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e tenuto conto delle misure già attuate in forza della preesistente normativa antincendi, i depositi esistenti devono adeguarsi alle specifiche prescrizioni del presente decreto entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali di vigili del fuoco un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento, a firma del responsabile dell'attività.