Pubblicato il 11/02/2019 N. 00120/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00658/2017 REG.RIC.
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 658 del 2017, proposto dal signor - OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Menconi con domicilio presso la segreteria del tar adito;
contro
ministero della difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;
per l'accertamento
della responsabilità dell'amministrazione della difesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intrattenuto con maribase -OMISSIS-
per la condanna
dei predetti al risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero della difesa e del controinteressato
vista la propria sentenza -OMISSIS-
vista la relazione di consulenza tecnica depositata
visti gli e le memorie depositati; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FattoDiritto

 


Il signor -OMISSIS- riferisce di aver adito il tribunale di -OMISSIS- per far dichiarare l'illiceità della condotta di alcuni ufficiali di Maribase -OMISSIS-, e in particolare del capitano di vascello -OMISSIS-, e la conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Il tribunale di -OMISSIS- prima e successivamente quello di Genova dichiaravano il difetto di competenza e di giurisdizione, sì che la causa è stata riassunta avanti al tribunale amministrativo con la formulazione delle domande trascritte.
Con distinte memorie si sono costituiti in causa il ministero della difesa e il controinteressato, ed entrambi hanno chiesto respingersi la domanda.
Con sentenza -OMISSIS- il collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del controinteressato C.V. -OMISSIS- e ha disposto CTU medico¬legale, depositata la quale le parti hanno allegato dei documenti e le memorie conclusionali.
1 Il ricorso chiede l'accertamento della responsabilità e la conseguente pronuncia risarcitoria dell'amministrazione della difesa e del controinteressato nella causazione della patologia derivata al ricorrente; questi venne dichiarato inabile al servizio attivo nel 2011 per sopravvenuti disturbi all'adattamento con aspetti emotivi misti, dopo aver sperimentato il contrasto con la catena di comando della marina militare di -OMISSIS-.
Il primo maresciallo -OMISSIS- ricevette nel febbraio 2011 la disposizione di trasferirsi da -OMISSIS- a -OMISSIS- per prestarvi servizio quale capo nucleo dell'ufficio logistico per la manutenzione delle attrezzature, in un periodo in cui l'autorità giudiziaria stava svolgendo indagini sulla correttezza della gestione amministrativa proprio del settore manutentivo. L'interessato non fu mai effettivamente assegnato al reparto indicato, perché il comando di destinazione pretese modificare le disposizioni del ministero della difesa, incaricando il sottufficiale di lavorare presso un altro settore della base -OMISSIS-della marina militare. La vicenda ha conosciuto risvolti insoliti, vista la natura rigidamente gerarchica del settore dell'amministrazione di che si tratta, ma il comando locale riuscì in fine a non ottemperare all'ordine di quella centrale e non ammise mai il ricorrente a prestare servizio presso il nucleo dell'ufficio logistico per la manutenzione delle attrezzature.
Oltre a ciò il comando locale della marina militare denunciò il -OMISSIS- alla procura militare per il delitto di disobbedienza aggravata e continuata: l'ufficio inquirente istruì il giudizio, ma l'interessato venne assolto in via definitiva dopo due gradi di giudizio (sentt. -OMISSIS-del tribunale militare di -OMISSIS- e -OMISSIS- della corte d'appello militare di -OMISSIS-).
L'anomala vicenda amministrativa avrebbe per ciò procurato all'interessato un danno alla salute e un pregiudizio morale di cui egli chiede il risarcimento con il ricorso in trattazione, dopo che questa domanda è stata disattesa in rito dai tribunali di -OMISSIS- e Genova.
2 La vicenda descritta richiede innanzitutto un esame sulla legittimità degli atti adottati dal comando della marina militare di -OMISSIS-, posto che soltanto la loro eventuale contrarietà a legge consentirà di procedere nella valutazione circa la sussistenza del danno e del nesso causale tra le condotte e il pregiudizio che sarebbe derivato.
3 Il collegio nota che il dispaccio -OMISSIS- del ministero della difesa è inequivocabile nell'assegnare il ricorrente alla funzione di vicecomandante dell'ufficio logistico del nucleo manutenzione, e la struttura della forza armata rifugge dal poter ritenere che l'articolazione locale della stessa possa modificare un ordine così chiaro e perentorio. In questa sede non occorre soffermarsi sui profili trattati soprattutto dalla sentenza di secondo grado che prosciolse definitivamente il -OMISSIS- dall'accusa ricordata, e che chiariscono la natura illegittima della volontà del comando -OMISSIS-di disobbedire all'ordine ricevuto (soprattutto la deposizione dell'ammiraglio - OMISSIS-avanti al tribunale militare di -OMISSIS-). La tesi accolta in questa sede è che solo l'autorità delegata dal capo di stato maggiore della marina ha potestà nell'impiego del personale, sì che non è dato ad un pur alto ufficiale in servizio in sede locale trasgredire alla disposizione legittima ricevuta dall'amministrazione centrale competente ad operare il trasferimento del personale.
Con ciò la vicenda appare definita per quel che riguarda il richiesto scrutinio di legittimità degli atti del comando di -OMISSIS-, non essendo pertanto utile alla decisione richiamare le digressioni che si leggono nella sentenza della corte d'appello militare in ordine ai sospetti che potrebbero essere ingenerati dall'anomala condotta di chi conculcò la richiesta del maresciallo -OMISSIS- di prestare servizio nella sede assegnatagli, tra l'altro così lontana dal luogo di abitazione.
E al riguardo, conclusivamente, può addursi il parere redatto il -OMISSIS- dall'avvocatura generale dello Stato in ordine alla congruità delle spese legali di cui il -OMISSIS- chiese il rimborso dopo la conclusione del giudizio penale. L'organo indicato espose significativamente che il ricorrente si trovò nell'incomoda situazione di dover scegliere a quale ordine obbedire, sì che egli non commise il reato di disobbedienza scrittogli allorché si conformò all'unica prescrizione legittima.
4 Tutto ciò premesso, fu su tali presupposti che il collegio pronunciò la sentenza non definitiva -OMISSIS- con cui nominò ctu il professor -OMISSIS- -OMISSIS-, perché visitasse il ricorrente, apprezzasse la fondatezza delle diagnosi formulate sul suo conto che indussero alla sua cessazione dal servizio attivo e valutasse l'eventuale sussistenza dei danni lamentati dal sottufficiale.
L'ausiliare ha svolto il compito assegnatogli al termine del quale ha redatto la completa relazione che può essere posta a base della presente decisione.
5 Un primo profilo da tener presente riguarda l'assenza di riscontri circa pregresse patologie del sottufficiale ricorrente, ad eccezione della rachialgia diffusa da compressione radicolare per artrosi cervicale: risulta allora che egli venne trasferito dalla -OMISSIS- a -OMISSIS- nel febbraio 2011 quando si trovava in buona salute, trovò una situazione lavorativa ostile, evidenziò già nel luglio 2011 marcati stati d'ansia e depressione tanto che alla fine di quel mese la struttura medica militare lo propose per un'aspettativa da lavoro di giorni quaranta, all'esito dei quali il sottufficiale non riuscì a riprendere un accettabile stato fisico, tanto che in poco tempo venne posto in congedo assoluto dalla forza armata.
Su tali presupposti il consulente ha svolto l'esame della personalità utilizzando le metodologie in uso alla moderna psichiatria, giungendo ad evidenziare che il carattere del ricorrente è strutturato in modo da tale da essere in qualche misura più predisposto di altri soggetti agli eventi negativi riferibili alla vita associata, soprattutto lavorativa.
Il modo di essere del ricorrente è infatti risultato poco adattabile, rispettoso delle regole ma desideroso di rinvenire anche nell'ambiente di lavoro altrettanta attenzione alle norme delle relazioni tra i consociati, sì che la percezione del rifiuto indebito oppostogli nell'ambito professionale innescò la reazione negativa che ha portato alla patologia diagnosticata.
Il ctu ha esaminato il rapporto tra l'interessato, il lavoro e la patologia insorta alla luce dei criteri in uso presso la moderna psichiatria, riferendosi all'introspezione (insight) e alla capacità del soggetto di far fronte (coping) agli eventi negativi che la vita può rappresentare.
Così vagliata la patologia del ricorrente è stata ricollegata con sicurezza alla anomala situazione rappresentata che il sottufficiale non riuscì ad elaborare positivamente, facendosi soverchiare da situazioni angustianti quali la difficoltà di rappresentare soprattutto ai familiari la grave situazione costituita per lui dall'anticipata perdita del lavoro. A questo riguardo il tribunale amministrativo può aggiungere come elemento di contorno l'amarezza che verosimilmente derivò ad un sottufficiale che proveniva da una carriera senza mende dalla sottoposizione a due giudizi penali per un reato non certo da trascurare per un militare, processi rivelatisi poi senza fondamento accusatorio.
6 Le acquisizioni deducibili dalla relazione del professor -OMISSIS- consentono allora di definire in modo preciso la patologia riscontrata sul ricorrente che lo portò all'anticipato pensionamento, sottraendogli con ciò la possibilità di coronare la carriera con il conseguimento del grado di luogotenente, che egli avrebbe sicuramente raggiunto, vista la linearità del percorso professionale seguito nella forza armata (elogi, stati di servizio in Italia e all'estero...).
Come già notato, egli non aveva mai sofferto per patologie riferibili alla sfera psicologica, o almeno l'amministrazione non ha allegato ciò, sì che va ribadita la relazione tra la malattia insorta e gli atti illegittimi e percepiti come ingiusti da una struttura forse idealizzata, una situazione che comportò l'anticipata risoluzione del rapporto lavorativo. Oltre a ciò la somministrazione del test MMPI-2 di cui alla relazione peritale ha confermato la qualificazione di soggetto sano del ricorrente, ancorché con la ricordata rigidità caratteriale, che lo ha posto in situazione di difficoltà nella fase di inedita collisione con la struttura di comando di -OMISSIS-.
La rilevata scarsa predisposizione dell'interessato a far fronte agli eventi che gli occorsero costituì allora una semplice concausa nella verificazione dell'evento dannoso, e come tale essa è stata debitamente apprezzata dall'ausiliare che risulta aver tenuto conto di ciò soprattutto nella determinazione dell'invalidità residuata al sottufficiale all'esito della vicenda esposta.
7 La relazione del ctu consente allora di accogliere la domanda di accertamento della responsabilità ministeriale nell'insorgenza della patologia descritta e di procedere alla liquidazione del pregiudizio.
8. L'ausiliare ha congruamente motivato la ragione per cui ha ritenuto che, in conseguenza dei fatti ricordati, il sottufficiale ricorrente dovette sopportare un periodo di invalidità assoluta di giorni 185 (centottantacinque), con residui accertati sulla inabilità temporanea (danno biologico) del dieci per cento, e che gli è residuata un'inabilità dell'otto per cento sul totale.
In sede di memoria conclusionale la difesa ricorrente ha insistito per il riconoscimento all'interessato di somme di denaro per detti titoli, e ha chiesto altresì la liquidazione di distinti importi per le spese dal lui sostenute in relazione alle vicende descritte e per il danno morale.
9 In merito ai costi vivi sopportati dall'interessato (danno patrimoniale diretto) per raggiungere le sedi giudiziarie in cui si doveva decidere la sua sorte in sede penale-militare (-OMISSIS- e -OMISSIS-) la difesa interessata richiama il documento 23 (ventitre) depositato il 2.5.2018, e chiede la liquidazione dell'importo di euro 2384,23.
La produzione attiene ad un notevole numero di titoli di spesa, tutti apparentemente riferibili ai costi sostenuti dal maresciallo -OMISSIS- per raggiungere -OMISSIS- e -OMISSIS- dall'abitazione di -OMISSIS-o dalla sede - OMISSIS-in cui prestava il servizio; il tribunale amministrativo ritiene di convenire con la congruità di tali esborsi in relazione alle presumibili date in cui si svolsero gli incombenti avanti alle indicate corti militari, sì che gli importi richiesti appaiono congrui per le esigenze della vita di un sottufficiale che si trovò ad affrontare quel che si è rivelata un'iniziativa giudiziaria ingiusta.
Non è invece congruo, in assenza di ulteriori chiarimenti al riguardo, il titolo di spesa di euro 575,00 (oltre alle spese postali) riferito ai costi di deposito della citazione: si tratta infatti di oneri di lite, la cui liquidazione compete al giudice adito che non pare essere il tar ligure, sì che tali importi vanno detratti dalla somma da liquidare a tale titolo.
Per tali oneri va pertanto ritenuta congrua la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1805,73 (milleottocentocinque/73), oltre agli interessi legali dalla data degli ultimi titoli di spesa (2013) al saldo.
10 E' poi chiesta la condanna dell'amministrazione della difesa al pagamento in favore dell'interessato delle somme che egli avrebbe percepito in aggiunta allo stipendio tabellare al momento in cui sarebbe diventata operativa la conseguita promozione a luogotenente; un'altra voce di danno richiesta riguarda la mancata percezione da parte del ricorrente degli importi a titolo di ulteriore indennità che egli ricevette nei mesi precedenti la cessazione dal servizio, e che non gli fu riconosciuta in sede di trattamento pensionistico.
11 collegio nota a tale riguardo che non è possibile computare la differenza mensile non ricevuta a titolo stipendiale, posto che la situazione giuridica del pensionato è differente da quella del lavoratore attivo, non essendo possibile assimilare la causa del versamento delle due ipotesi; al dipendente in quiescenza non è pertanto possibile versare gli esatti importi che egli avrebbe ottenuto ove fosse stato ancora in servizio.
La questione si ripropone allora in ambito risarcitorio, posto che è comprovato documentalmente che in effetti il passaggio a luogotenente avrebbe comportato un aumento degli emolumenti dovuto al sottufficiale, ma la rilevata impossibilità di equiparare la situazione del pensionato a quella del lavoratore attivo comporta la necessità di computare in via equitativa (artt. 2056 e 1226 cod. civ) la diminuzione patrimoniale oggettivamente subita dal ricorrente.
In tal senso il danno da lui subito a tale titolo va liquidato in euro 1.000,00 (mille/00), visto la non rilevante differenza stipendiale (euro 60,70 mensili) tra le competenza di un primo maresciallo e quelle che competevano al tempo ad un luogotenente appena promosso e la presumibile durata della carriera attiva dell'interessato, ove egli non fosse incappato nella vicenda descritta.
Anche all'importo fissato si aggiungeranno gli interessi legali dalla data del pensionamento (dicembre 2011) al saldo.
11 Venendo alle domande principali che si focalizzano sul danno biologico e su quello morale o alla vita di relazione, il collegio nota che sin dalla sentenza 26792/2008 delle sezioni unite della corte di cassazione si ritiene che l'ordinamento rifugga dal riconoscere ai danneggiati la doppia liquidazione del pregiudizio che si concretizzerebbe (di recente sul punto, cass. 2018/7513) ove al ristoro del danno biologico si giustapponesse quello morale.
Ciò premesso, per l'individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, il tribunale amministrativo ritiene di aderire a quell'orientamento che rapporta il cosiddetto valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto; ciò, in particolare, tenuto conto che non si versa in ipotesi di lesioni micropermanenti, mediante applicazione delle tabelle elaborate dal tribunale di -OMISSIS-, che, secondo l'insegnamento della cassazione, risultano essere quelle più idonee a equiparare su tutto il territorio nazionale le analoghe categorie di lesione con riferimento al danno risarcibile.
Ciò posto, considerato che in sede di detreminazione del danno da invalidità per postumi permanenti il valore da attribuirsi ai punti di invalidità deve essere rapportato all'entità percentuale dell'invalidità riscontrata, e che l'aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, deve essere differenziato a seconda dell'età (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona in uso presso il tribunale di -OMISSIS-, l'importo astrattamente liquidabile - in via di equità - per una lesione dell'integrità psico-fisica del 10% in soggetto di sesso maschile di cinquantatré anni di età all'epoca dei fatti risulta corrispondente alla somma di Euro 20.671,00 (ventimilaseicentosettantuno/00), nonché ad Euro 18.130,00 (diciottomilacentrotrenta/00) per l'invalidità temporanea (euro 98,00 al giorno).
L'aumento personalizzato previsto appunto dalle tabelle applicate non risulta pertinente nella fattispecie, posto che il rilievo della lesione subita alla personalità non si accompagna a delle lesioni oggettive, sì che quanto riconosciuto appare bastevole.
Alle somme così liquidate andranno aggiunti gli interessi legali dal 2011 al saldo, posto che le condotte lesive che causarono il pregiudizio sono riferibili a tale tempo.
12 Le spese di causa e di ctu seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate; per quanto riguarda la ctu la quantificazione terrà in parte conto delle tabelle ministeriali vigenti che possono essere in parte derogate, attesa la vastità delle allegazioni contenute nell'elaborato che hanno consentito di risolvere molte delle questioni decise.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima),
Accoglie il ricorso proposto nei confronti del ministero della difesa, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore del signor -OMISSIS- delle seguenti somme:
euro 1.805,73 (milleottocentocinque/73) oltre ad interessi dal 2013 al saldo;
euro 1.000,00 (mille/00) oltre ad interessi dal 2011 al saldo;
euro 38.801,00 (trentottomilaottocentouno/00) oltre ad interessi legali dal 2011 al saldo.
Condanna inoltre il ministero della difesa al pagamento delle spese legali sostenute dal ricorrente per la difesa in questo giudizio, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad accessori di legge, così come agli oneri per la ctu che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Peruggia Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.