Cassazione Penale, Sez. 4, 12 marzo 2019, n. 10864 - Caduta mortale nella scogliera durante i lavori di perforazione della roccia. Obbligo indelegabile della valutazione dei rischi


 

Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 21/02/2019

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ancona in data 24.02.2015, nei confronti di I.T., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica. Alla prevenuta, nella qualità di datore di lavoro, della Acquaviva s.r.l., in concorso con altri, si ascrive di aver provocato colposamente il decesso di M.A., per non aver adottato le misure per consentire il transito in sicurezza dei lavoratori anche in presenza di fango, presso il cantiere per opere di tutela ambientale della falesia di Ancona.
La Corte di merito confermava l'affermazione di responsabilità penale osservando che l'infortunio si era verificato mentre era in corso di esecuzione un intervento di consolidamento della falesia della Grotta Azzurra, intervento effettuato con l'impiego di un macchinario che perforava la roccia per iniettarvi dei micropali. Il Collegio precisava che la macchina occupava un tracciato maggiore rispetto alla strada che veniva percorsa in salita per l'esecuzione dell'intervento, con la conseguenza che l'avanzamento del mezzo comportava la progressiva rimozione della recinzione protettiva. La Corte precisava che sul posto si trovavano anche gli operai della Acquaviva, oltre agli addetti della Albanese s.r.l., con il compito di rispristinare la recinzione. E considerava che il datore di lavoro della Acquaviva, odierna imputata, era tenuto a vigilare sulla sicurezza dei lavoratori e sulla osservanza delle prescrizioni contenute nel POS. Quanto alla dinamica del sinistro, in sentenza si precisa che M.A. era rovinosamente caduto sulla scogliera sottostante, posta a circa quaranta metri più in basso dalla zona dove l'uomo stava operando, in assenza di alcuna protezione contro il rischio di caduta nella sottostante scarpata. Il Collegio ha pure sottolineato che nel raggio di azione della macchina mancavano le ringhiere protettive, sia a monte che a valle.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione I.T., a mezzo del difensore.
Dopo aver ripercorso i termini dell'intera vicenda processuale, che ha visto il coinvolgimento di diversi imputati, con il primo motivo l'esponente denuncia il vizio motivazionale, in riferimento alla ricostruzione della dinamica dell'incidente.
La parte osserva che i giudici di merito hanno fatto riferimento anche al materiale fotografico, acquisito agli atti; nel ricorso vengono quindi riprodotte delle foto (scattate il giorno del dissequestro del cantiere) che ritraggono il macchinario posizionato sulla stradina, dalle quali si evince che la barriera protettiva era presente sul lato verso il mare, nel tratto a monte della macchina, anche nella zona immediatamente a ridosso dello stabilizzatore meccanico.
La parte ritiene che i giudici abbiano errato nel rilevare la mancanza di barriere protettive, sia a monte che a valle della macchina perforatrice.
A sostegno dell'assunto, nel ricorso vengono riportati ampi stralci dell'esame dibattimentale dei testi escussi.
L'esponente rileva altresì che i giudici hanno riscostruito la dinamica del fatto in termini diversi da quelli indicati nella contestazione.
Il secondo motivo di ricorso affronta il tema della riferibilità soggettiva del fatto alla odierna imputata.
La parte osserva che erroneamente i giudici hanno omesso di considerare che M., socio della Acquaviva, pur in mancanza di delega scritta da parte della I.T., aveva assunto la gestione del cantiere, nella sua qualità di responsabile di produzione. La ricorrente osserva che la I.T. rivestiva una qualifica meramente formale, posto che M. - che ha definito la propria posizione con l'applicazione della pena su richiesta - svolgeva le funzioni di preposto di fatto oltre che di socio della Acquaviva.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
A tale riguardo, occorre altresì sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv. 235656; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099 ove si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'alt. 606, lett. e, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2.1 Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che la ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità. Tanto si osserva, con specifico riferimento al tema relativo alle modalità di verificazione della rovinosa caduta sulla scogliera. Il Collegio si è infatti basato sul verbale di accertamenti urgenti e sulla decisiva circostanza data dal fatto che la recinzione protettiva non poteva essere fisicamente posizionata all'interno del raggio di azione della macchina. Preme poi evidenziare che la Corte territoriale ha precisato: che a valle della machina la recinzione era completamente assente; che a monte si trovavano di converso ancora degli elementi, i quali però non erano stabilmente infissi al suolo, tanto da risultare del tutto Inidonei a garantire il rischio di caduta nel vuoto. Come si vede, anche sotto tale profilo, non sussiste altrimenti la dedotta erronea ricostruzione dei termini di fatto della vicenda, ricostruzione che risulta in realtà consonante con la stessa prospettazione difensiva. E deve sottolinearsi che la Corte di Appello ha precisato che la Acquaviva non ha contestato i rilievi mossi all'indomani del sinistro, sulla mancata adozione di idonee misure atte a prevenire il rischio di cadute dall'alto; tanto da essersi adeguata alle prescrizioni impartite.
3. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.
Giova ricordare che in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. In applicazione del richiamato principio, la Suprema Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253850).
E bene, nel caso di specie, riferiscono i giudici di merito: che l'imputata I.T. aveva sottoscritto tutti i documenti inerenti all'attività svolta presso il cantiere di cui si tratta, compreso il POS, nella sua qualità di datore di lavoro; che M. era stato designato solo quale responsabile del cantiere; che M. non avrebbe comunque potuto essere destinatario di una delega di funzioni, in materia antinfortunistica, atteso che costui era stato nominato rappresentante del lavoratori; che la I.T., dopo che nel corso dei lavori oggetto di appalto era sorta la necessità di effettuare perforazioni con inserimento di micropali, aveva completamente omesso di valutare i rischi derivanti da tali nuove lavorazioni e di approntare alcuna misura per evitare lo specifico rischio di caduta dall'alto; che l'infortunio, con precipitazione del dipendente nella scogliera, era dipeso proprio dalle evidenziate carenze nella indelegabile attività di valutazione dei rischi; e che la contestazione elevata all'odierna imputata concerneva esattamente la mancata previsione nel POS di adeguate misure preventive, in riferimento all'attività di perforazione tramite macchina perforatrice di ingombro eccedente la larghezza della strada, implicante per i lavoratori il rischio di cadute nel vuoto.
Come si vede, la decisione assunta dalla Corte distrettuale risulta immune da aporie di ordine logico, saldamente ancorata al compendio probatorio e coerente con i principi espressi dal diritto vivente, sul contenuto del debito di sicurezza riferibile alla posizione di garanzia assunta dal datore di lavoro. Oltre ciò, la sentenza che si esamina risulta pure esaustiva in riferimento alla doglianza, assertivamente dedotta con il primo motivo di ricorso, circa il preteso difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
4. Al rigetto del ricorso, che conclusivamente si impone, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 febbraio 2019.