MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Ufficio B4 –Registro delle Imprese

PROT. n° 547894 Roma, 20 febbraio 2004
 

Oggetto: Norme per la sicurezza degli impianti –Articolo 1, lettera g), legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio).

Sono pervenuti recentemente a questa Direzione generale diversi quesiti volti a conoscere l’avviso della Scrivente circa la possibilità di procedere ad abilitazioni limitate con riferimento alle attività di “installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lettera g) dell’articolo 1 della legge n. 46/90.
È stato richiesto, tra l’altro, se sia possibile accogliere denunce di inizio attività di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica” e di “installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica”.
A questo proposito il Ministero dell’interno –Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile –Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica –Area prevenzione incendi, sentito sullo specifico punto, ha comunicato, con nota prot. n. P115/4101 sott. 106/21 del 5 febbraio 2004, di concordare con questa Amministrazione circa la necessità di attenersi, nella materia in questione, alle prescrizioni contenute nella circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998.
Si rammenta che la citata circolare ha espresso l’avviso che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate) relativamente alle attività indicate dalle varie lettere dell’articolo 1 della legge n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Tale impostazione è stata, d’altra parte, confermata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1998, n. 558 dove, (articolo 9, comma1) è previsto che le imprese esercenti le attività in parola presentino la denuncia di inizio delle attività «indicando specificamente a quale lettera e a quale voce di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento [...]».
Si invitano pertanto codeste Camere ad astenersi assolutamente dal rilasciare abilitazioni parziali non rispondenti ai criteri in ultimo indicati nonché, ove avessero già provveduto -per casi sporadici -in tal senso, ad uniformare le avvenute iscrizioni ai criteri medesimi tenendo conto, in particolare, della necessità che l’abilitazione per l’installazione degli impianti sia rilasciata solo in presenza del possesso dello specifico requisito tecnico-professionale previsto dalla legge.
Codeste Camere sono invitate, considerata la rilevanza della questione, a volere fornire copia della presente nota alle locali Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato.